Tribunale di Udine, presupposti


Tribunale di Udine – Determinazione dei ricavi lordi ai fini della fallibilità.

Data di riferimento: 
19/05/2011

Tribunale di Udine, 19 maggio 2011 - dott.ssa Alessandra Bottan Griselli - Presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni - Giudice relatore, dott.ssa Mimma Grisafi - Giudice

 

Fallimento - Soglie di fallibilità - Ricavi lordi - Rilevanza degli accertamenti induttivi, anche se non definitivi.

Fallimento - Soglie di fallibilità - Ricavi lordi - Rilevanza dei dati extracontabili desumibili dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza.

I ricavi lordi possono risultare, oltre che dai documenti e dalle registrazioni contabili, fiscali e di bilancio ( ove presenti ) dell'impresa, anche da altri elementi rappresentati dagli accertamenti induttivi condotti dall'amministrazione finanziaria, anche se non definitivi, o dai dati extracontabili desumibili dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, pure se non ancora tradottesi in accertamenti definitivi dell'Agenzia delle Entrate. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Trib. Udine - Fallimento della società, del socio persona giuridica e dei soci illimitatamente responsabili.

Data di riferimento: 
11/03/2011

Tribunale di Udine, 11 marzo 2011 - Pres. dott.ssa A. Bottan Griselli, giudice dott.ssa Mimma Grisafi, rel. dott. G. Pellizzoni

Ai sensi dell'art. 147 l.f., il fallimento della società produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili e quindi anche della società partecipante illimitatamente responsabile (ed eventualmente dei suoi soci, a loro volta illimitatamente responsabili), indipendentemente dal loro stato di insolvenza ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata).

Tribunale di Udine - Sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 l.f. - Onere della prova - Potere d'ufficio del tribunale.

Data di riferimento: 
29/07/2009

Istruttoria prefallimentare - Dimostrazione della sussistenza dei requisiti dell'art.1-  Onere della prova - Potere d'ufficio del Tribunale.

L'art. 1, co.2, L.fall. nella parte in cui afferma che "non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma i quali *dimostrino* il possesso congiunto" dei requisiti ivi previsti non impone un onere della prova ( ai sensi dell'art. 2697 c.c.) in capo agli imprenditori stessi. E' infatti potere del tribunale indagare sempre d'ufficio sulla sussistenza dei requisiti da cui dipende l'assoggettamento dell'imprenditore alle procedure concorsuali.

Il termine "dimostrino" è da intendersi esclusivamente come indice legislativo atto a chiarire che l'onere probatorio non deve mai gravare sul creditore, ovvero come criterio per risolvere casi dubbi. Un'interpretazione letterale, che facesse gravare rigidamente l'onere della prova sull'imprenditore, contrasterebbe con la ratio della riforma, la quale ha ritenuto d'interesse generale evitare il dispendio di risorse e mezzi per procedure di minima consistenza economica e di nessun interesse per i creditori. Lasciare la scelta circa la propria fallibilità all'imprenditore stesso ( cui basterebbe non produrre prove) sarebbe viziata da irragionevolezza (considerando inoltre che l'istituto dell'esdebitazione potrebbe così doversi applicare anche a soggetti che non sono fallibili). (FG)

DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE - POTERI ISTRUTTORI DEL TRIBUNALE

Data di riferimento: 
29/02/2008

Il Tribunale mantiene il potere di verificare anche d'ufficio, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la dichiarazione di fallimento, sulla base delle prove e allegazioni del debitore o comunque delle risultanze agli atti della procedura, richiedendo eventuali informazioni urgenti, alle pubbliche amministrazioni in possesso dei relativi dati ( Ufficio del registro delle imprese per i bilanci, uffici finanziari per le dichiarazioni dei redditi, Inps e Inail, ecc...), quanto alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 1 e 15 l. fall. e comunque sulla base del più generale principio fissato dall'art. 738, terzo comma, cpc, certamente applicabile a tutti i procedimenti in camera di consiglio ( v. anche relazione illustrativa d. lgs. 9.01.06 , n. 5 ove si menziona esplicitamente la possibilità di ricorrere alle indagini della Guardia di finanza).