presupposti, Corte d'Appello di Torino


Corte di Appello di Torino – Prova dei requisiti ex art. 1, 2° co., LF

Data di riferimento: 
09/05/2011

Corte di Appello di Torino, 09 maggio 2011 - Pres. Griffey - Est. Stalla.

L'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, LF, in relazione a una società di capitali, anche nell'ipotesi in cui sia stato omesso il deposito dei bilamci,può risultare da altri elementi e, in generale, può essere dimostrata con ogni mezzo probatorio idoneo allo scopo, ferma restando l'oggettività del dato formale del mancato deposito dei bilanci di per sé certamente rilevante su altri piani, quali quello della responsabilità degli amministratori e dei liquidatori per la violazione dell'obbligo legale di deposito. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Torino - Soc. di persone, trasformazione eterogenea ed applicazione dei casi previsti dall'art. 2500 septies.

Data di riferimento: 
14/07/2010

Corte d'Appello di Torino, 14 luglio 2010 - Pres. Griffey - Est. Laura Caramello.
Segnalazione del Prof. Avv. Danilo Galletti

Società di persone - Trasformazione cd. eterogenea - Trasformazione in impresa individuale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie previste dall'art. 2500speties cod. civ. - Interpretazione analogica - Esclusione.

La trasformazione eterogenea introdotta con la riforma del diritto societario, la quale consente la trasformazione di società di capitali in enti diversi e viceversa, è attuabile esclusivamente nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 2500 septies, codice civile, ipotesi che non possono essere estese in via analogica ad altre fattispecie. Non può quindi ritenersi ammissibile la trasformazione di una società di persone in un'impresa individuale, alla quale osta, oltre al richiamato dato normativo, la diversa natura della persona giuridica e della persona fisica, così come varie pronunce giurisprudenziali avevano rilevato in epoca precedente alla riforma. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Corte d'Appello di Torino - Soglie di fallibilità, onere della prova e ricavi lordi.

Data di riferimento: 
15/06/2010

Corte d'Appello di Torino, 15 giugno 2010 - Pres. Griffey - Est. Stalla.
Segnalazione dell'Avv. Nicola Bottero

Fallimento - Parametri dimensionali - Onere della prova - Produzione delle scritture contabili - Necessità.

Fallimento - Soglie di fallibilità - Ricavi lordi - Rilevanza di ogni ricavo di impresa anche non imponibile ai fini Iva - Ratio.

Fallimento - Parametri dimensionali - Ricavi lordi - Rilevanza dei ricavi di ciascun anno - Media dei ricavi - Esclusione - Ratio.

Fallimento - Stato di insolvenza - Mancato pagamento di un debito di modesto importo - Rilevanza - Fattispecie.

La insussistenza dei parametri dimensionali previsti dall'art. 1 della legge fallimentare costituisce un elemento impeditivo della fattispecie di fallibilità, la cui dimostrazione è posta dalla legge a carico del debitore convenuto, il quale vi dovrà provvedere mediante produzione in giudizio delle scritture contabili obbligatorie di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile. (fb) (riproduzione riservata)

Ai fini della valutazione della sussistenza del parametro di cui all'art. 1, lett. b), legge fallimentare ("ricavi lordi di ammontare complessivo, in qualsiasi modo risultanti") assume rilievo ogni genere di ricavo di impresa, anche se non direttamente imponibile ai fini Iva, purchè riconducibile all'attività esercitata; depongono a favore di una tale interpretazione il citato dato letterale ("ricavi ..., in qualsiasi modo risultanti"), nonché la ratio di esentare dal fallimento soltanto le imprese effettivamente contraddistinte, nell'ambito di una valutazione unitaria e globale di tutti i parametri produttivi e dimensionali, da una entità economica e patrimoniale di livello medio-basso. (fb) (riproduzione riservata)

C.Appello Torino - Assoggettabilità a procedura concorsuale di consorzi a partecipazione pubblica.

Data di riferimento: 
15/02/2010

Corte d'Appello di Torino, 15 febbraio 2010 - Pres. Griffey - Est. Patti.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Fallimento e procedure concorsuali - Consorzi - Assoggettabilità - Requisiti - Prevalenza della sostanza sulla forma - Rilevanza del modulo organizzativo - Autonomia gestionale e patrimoniale - Assenza di poteri autoritativi degli enti pubblici partecipanti - Rilevo dell'attività concretamente svolta - Rilevanza di eventuali interessi pubblici protetti.

La qualificazione di un soggetto come pubblico o privato, al fine di stabilire se lo stesso sia o meno assoggettabile a procedura concorsuale, impone una valutazione di prevalenza della sostanza rispetto alla forma giuridica esteriore. In quest'ottica, è irrilevante la circostanza della partecipazione all'ente - nella specie un consorzio - di enti pubblici locali, dovendosi invece avere riguardo al modulo organizzativo e di funzionamento adottato e ritenere prevalente la natura privatistica qualora l'ente utilizzi la struttura di una persona giuridica privata, con gestione ispirata a criteri di economicità, con autonomia negoziale, gestionale, contabile, finanziaria e patrimoniale e senza che l'ente pubblico possa incidere sull'attività della società con poteri autoritativi o discrezionali. Nel condurre la valutazione in questione, assume poi rilievo determinante l'attività concretamente svolta ove sia interamente indirizzata al libero mercato e, nell'ottica di un approccio che dia rilievo all'aspetto funzionale piuttosto che a quello tipologico, alla natura degli interessi protetti che la cui rilevanza pubblica, potrebbe giustificare la deroga alla disciplina privatistica. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

C.App. Torino Dichiarazione di fall,onere della prova,opzione per la contabilità semplificata e rilevanza dei debiti personali

Appello Torino, 07 ottobre 2010 - Pres. Griffey - Est. Converso.

Fallimento - Imprese soggette - In genere - Requisiti dimensionali dell'imprenditore - Onere della prova - Qualità di piccolo imprenditore ex art. 2083 Cod. Civ. - Irrilevanza.

Dichiarazione di fallimento - Superamento delle soglie di fallibilità - Onere della prova - Mancato deposito del bilancio - Imprenditore in regime di contabilità semplificata ex art. 18, D.P.R. 1973, n. 600 - Conseguenze - Irrilevanza.

Dichiarazione di fallimento - Imprenditore individuale - Debiti personali - Confusione in un unico patrimonio dei rapporti giuridici inerenti l'esercizio dell'impresa e di quelli personali del medesimo - Conseguenze - Rilevanza.

I requisiti di fallibilità sono fissati dall'art. 1, legge fallimentare, il quale dispone in via di principio la fallibilità dell'imprenditore commerciale (comma 1), salva la prova dei fatti impeditivi di cui al II comma, rimessi all'onere probatorio del diretto interessato, "escludendo quindi la possibilità di ricorrere al criterio sancito dalla norma sostanziale dell'art. 2083, c.c." (Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 2010, n. 13086). (Mario Magliano, Marina De Cesare) (riproduzione riservata)

L'opzione per la contabilità semplificata - effettuata dall'imprenditore a proprio rischio, posto che costituisce una conclamata eccezione al principio generale valido sul piano civilistico e tributario dell'obbligatorietà delle scritture contabili - ha sicuramente efficacia sul piano tributario, ma è del tutto irrilevante su quello civilistico. Pertanto, l'impossibilità per l'imprenditore di assolvere all'onere di provare i fatti impeditivi di cui all'art. 1, legge fallimentare sulla base delle scritture contabili obbligatorie deriva da una sua scelta insindacabile. (Mario Magliano, Marina De Cesare) (riproduzione riservata)