presupposti, Corte d'Appello di Trieste
Corte d’Appello di Trieste – Presupposti del fallimento della società in liquidazione.
Corte d'Appello di Trieste, 12.04.2011 - dott. Vincenzo Colarieti (presidente), dott. Francesca Mulloni (consigliere), dott. Claudio Cerroni (consigliere rel.)
Il socio di una società di capitali ha legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in considerazione della generica ed ampia dizione dell'art. 18 l. fall. (prof. avv. Alfredo Antonini - Riproduzione riservata)
Contraddittori necessari nel procedimento di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento sono soltanto il curatore e il creditore istante, e non il fallito, ferma la facoltà per quest'ultimo di intervenire nel procedimento. (prof. avv. Alfredo Antonini - Riproduzione riservata)
Nel caso di società in liquidazione, ai fini dell'insolvenza deve essere considerata l'insufficienza degli elementi attivi del patrimonio sociale a soddisfare i creditori, anziché la capacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni. (prof. avv. Alfredo Antonini - Riproduzione riservata)
Ai fini della valutazione dello stato di insolvenza di una holding, la dichiarazione di fallimento delle società partecipate, avverso la quale non sia stato proposto reclamo, rende certa la loro insolvenza, con i conseguenti riflessi sul valore delle voci attive del patrimonio della holding rappresentate dalle partecipazioni nelle suddette società e dai crediti verso le medesime. (prof. avv. Alfredo Antonini - Riproduzione riservata)
Corte d'Appello di Trieste - Istruttoria prefallimentare - Poteri d'indagine del Tribunale ed onere della prova.
Corte d'Appello di Trieste, 31 marzo 2010
Oliviero Drigani Presidente
Vincenzo Colarieti Cons. rel.
Francesca Mulloni Consigliere
(Segnalata dal prof. avv. Alfredo Antonini)
Nel procedimento per dichiarazione di fallimento il tribunale ha un ampio potere d'indagine officioso, come si desume dall'art. 15, 4° co., l. (che prevede la richiesta da parte del giudice di informazioni urgenti) e dell'art. 1, 2° co., lettera b, l. (che, con l'inciso "in qualunque modo risulti", consente al giudice di utilizzare qualsiasi fonte di prova per accertare i ricavi lordi). (AA - riproduzione riservata)
Nell'ipotesi in cui manchi un concreto riscontro officioso (mediante l'ausilio della polizia tributaria) che valga a far emergere gli elementi che possano confermare o disattendere la tesi difensiva della debitrice, volta a dimostrare l'insussistenza dei presupposti di fallibilità indicati dall'art.1 lettere a) e b) l.f.,la parte onerata dalla prova può produrre in grado d'appello documentazione comprovante le sue ragioni ed ulteriori elementi di prova possono essere ricavati dalle dichiarazioni rese in udienza dal curatore fallimentare. (FG - riproduzione riservata)
Il mancato superamento della soglia di cinquecentomila euro prevista dall'art. 1 lettera c) l.f. in mancanza di elementi documentali certi può essere desunto anche dalla circostanza della implausibilità che creditori privati di somme ingenti siano rimasti inerti dopo la cessazione dell'attività dell'impresa. (FG - riptoduzione riservata)
SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE - ESTENSIONE DEL FALLIMENTO AL SOCIO ACCOMANDANTE
Vi sono i presupposti di legge per l'estensione del fallimento della società in accomandita semplice al socio accomandante, quale socio accomandatario di fatto, quando dall'istruttoria prefallimentare emerga che questi si è sistematicamente ingerito nell'amministrazione della società.

