presupposti, Corte di Cassazione


Corte di Cassazione - Il fallimento dell'imprenditore agricolo: presupposti.

Data di riferimento: 
10/12/2010

Cassazione civile, sez. I , 10 dicembre 2010, n. 24995 - Pres. Proto - Est. Piccininni.
 
In tema di presupposti soggettivi della fallibilità, la nozione d'imprenditore agricolo, contenuta nell'art. 2135 cod. civ.,nel testo conseguente la modifica introdotta con il d.lgs n. 228 del 2001, ha determinato un notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica antevigente. Ne consegue che ai fini dell'assoggettamento a procedura concorsuale, tenuto altresì conto che l'art.2135 cod. civ. non è stato inciso da alcuna delle riforme delle procedure concorsuali, l'accertamento della qualità d'impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma. (Nella fattispecie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto sussistente la qualità d'impresa commerciale e la conseguente fallibilità di un'azienda agricola sulla base della dimensione dell'impresa, della complessità dell'organizzazione, della consistenza degli investimenti e dell'ampiezza del volume d'affari). (massima ufficiale)

Corte di Cassazione - Fallimento di società collegata o controllata e accertamento dello stato di insolvenza

Data di riferimento: 
18/11/2010

Cassazione civile, sez. I , 18 novembre 2010, n. 23344 - Pres. Proto - Est. Rordorf.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Stato d'insolvenza - In genere - Società inserita in un gruppo di società collegate o controllate da un'unica società "holding" - Accertamento dell'insolvenza - Criterio dell'autonomia delle situazioni di ciascuna società - Configurabilità - Fondamento.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - In genere - Contraddittorio - Dichiarazione di fallimento di una società di fatto e dei suoi soci illimitatamente responsabili - Oggetto delle contestazioni - Esistenza della società, partecipazione ad essa e stato di insolvenza della società - Sufficienza - Modalità operative della società ovvero sussistenza di altri soci - Necessità di contestazione - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società, che sia inserita in un gruppo, cioè in una pluralità di società collegate ovvero controllate da un'unica società "holding", l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica della società medesima, poichè, nonostante tale collegamento o controllo, ciascuna di dette società conserva propria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti. (massima ufficiale)

Cassazione Civile – Onere del debitore di provare i requisiti dell’art. 1, 2° co., LF.

Data di riferimento: 
15/11/2010

Cassazione Civile, 15 novembre 2010, n. 23052 - Pres. Proto - Rel. Ragonesi.

L'art. 1, secondo comma, LF, così come modificato dal d.lgs. 169/2007, aderendo al principio di prossimità della prova, pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali prescritti. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)

Corte di Cassazione - Requisiti dimensionali, nozione di capitale investito e crediti

Data di riferimento: 
29/10/2010

Cassazione civile, sez. I , 29 ottobre 2010, n. 22150 - Pres. Proto - Est. Zanichelli.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - Piccolo imprenditore - Requisiti - Capitale investito - Nozione ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), legge fall., novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Attivo dello stato patrimoniale - Configurabilità - Ragione - Fattispecie relativa ai crediti.

La nozione di "capitale investito", ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, all'esclusivo fine di integrare il parametro dimensionale ostativo all'assoggettabilità al fallimento, se non superiore a trecentomila euro, si ricava dai principi contabili, cui si richiama l'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis" e poi modificato, con mera precisazione, con il d.lgs. n. 169 del 2007, e consiste in tutto l'attivo che fa parte dello stato patrimoniale da indicare nel bilancio, ai sensi dell'art. 2424 cod. civ. e cioè nella nozione, applicabile tanto all'imprenditore individuale che a quello collettivo, di patrimonio, trasformato o meno in strumenti per la produzione ovvero ancora in attesa di allocazione, a disposizione dell'imprenditore, e dunque ricomprendente anche i crediti. (massima ufficiale)

Corte di Cassazione - Estensione del fallimento al socio accomandante - Presupposti

Data di riferimento: 
03/06/2010

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n. 13468 del 3 giugno 2010.
Presidente U.R. Panebianco
Relatore A. Nappi

Il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali del socio, quand'anche indebito o addirittura illecito, non costituisce un atto di gestione della società e pertanto non comporta l'assunzione di responsabilità illimitata dell'accomandante prevista dall'art. 2320 l.f. (G.F. - Riproduzione riservata).

Quando la dichiarazione di fallimento abbia avuto come presupposto la qualità di socio di una determinata società di persone, viola il principio del rispetto del contraddittorio, stabilito nell'art. 15 l.f., la sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione con la quale venga riconosciuta al fallito la qualità di imprenditore individuale. (G.F. - Riproduzione riservata).

Corte di Cassazione - Fallimento - Requisiti dimensionali dell'imprenditore: onere della prova

Data di riferimento: 
28/05/2010

Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile - Sentenza n. 13086 del 28 maggio 2010.
Presidente U. R. Panebianco, Relatore M. R. Cultrera)

Secondo il principio di c.d. prossimità della prova, è onere del debitore provare di essere esente dal fallimento; ciò non esclude, ai sensi dell'art. 15, 6° comma, l fall., la verifica d'ufficio dei requisiti da parte del tribunale fallimentare, il quale può assumere informazioni utili al completamento del bagaglio istruttorio.

 

Corte di Cassazione - Trasferimento sede: giurisdizione e competenza in ambito CEE per l'apertura della procedura di insolvenza.

Data di riferimento: 
18/05/2009

Corte di Cassazione Sez. Unite Civili, 18 maggio 2009, n. 11398 - Pres. Carbone - Rel. Rordorf.

Giurisdizione civile - Insolvenza transfrontaliera - Fallimento di società - Regolamento CE n. 1346/2000 - Competenza ad aprire la procedura di insolvenza - Giudice del centro di interessi della società - Presunzione "iuris tantum" di coincidenza della sede legale con la sede effettiva - Trasferimento della sede all'estero anteriormente al deposito dell'istanza di fallimento - Carattere fittizio - Conseguenze - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.