presupposti, Tribunale di Napoli


Tribunale di Napoli - Dichiarazione di fallimento ed onere della prova.

Data di riferimento: 
21/04/2010

Tribunale di Napoli, 21 aprile 2010 - Est. De Matteis.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Fallimento - Istanza del creditore - Requisiti di fallibilità - Onere della prova - Soddisfazione.

Fallimento - Imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa - Riforma - Decorrenza del dies a quo - Cancellazione dal registro delle imprese.

Fallimento - Imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa - Cancellazione dal registro delle imprese - Natura dell'atto di cancellazione - Principio dell'effettività - In operatività.

Fallimento - Requisiti quantitativi ex art. 1, comma 2 l.fall. - Accertamento - Dichiarazioni dei redditi e modelli unici IVA - Utilizzabilità in giudizio.

Fallimento - Requisiti quantitativi ex art. 1, comma 2 l.fall. - Applicabilità all'imprenditore persona fisica.

Fallimento - Imprenditore persona fisica - Possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, l.fall. - Onere della prova - Mancato assolvimento dell'onere della prova.

Ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova in tema di dichiarazione di fallimento è sufficiente che il creditore istante alleghi e dimostri che il resistente sia un imprenditore commerciale e che il debito scaduto superi la soglia di Euro 30.000,00. (gc) (riproduzione riservata)

Tribunale di Napoli - Fallimento in estensione, forma dell'impugnazione e diritto transitorio.

Data di riferimento: 
21/04/2010

Tribunale di Napoli, 21 aprile 2010 - Pres. Di Nosse - Est. Campese.

Fallimento - Procedimento per dichiarazione - Fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile di società dichiarata fallita prima della riforma - Questione di diritto transitorio - Scelta del mezzo di impugnazione - Applicazione della nuova normativa.

La sentenza di fallimento pronunciata in data successiva alla entrata in vigore della riforma della legge fallimentare di cui al d.lgs. n. 5/2006 e che abbia ad oggetto l'estensione del fallimento al socio di società dichiarata fallita in data precedente alla citata riforma, deve essere resa con la forma ed il contenuto previsti dalla nuova normativa, la quale ne regolerà, pertanto, anche la fase dell'impugnazione. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )