presupposti


Tribunale di Udine – Determinazione dei ricavi lordi ai fini della fallibilità.

Data di riferimento: 
19/05/2011

Tribunale di Udine, 19 maggio 2011 - dott.ssa Alessandra Bottan Griselli - Presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni - Giudice relatore, dott.ssa Mimma Grisafi - Giudice

 

Fallimento - Soglie di fallibilità - Ricavi lordi - Rilevanza degli accertamenti induttivi, anche se non definitivi.

Fallimento - Soglie di fallibilità - Ricavi lordi - Rilevanza dei dati extracontabili desumibili dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza.

I ricavi lordi possono risultare, oltre che dai documenti e dalle registrazioni contabili, fiscali e di bilancio ( ove presenti ) dell'impresa, anche da altri elementi rappresentati dagli accertamenti induttivi condotti dall'amministrazione finanziaria, anche se non definitivi, o dai dati extracontabili desumibili dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, pure se non ancora tradottesi in accertamenti definitivi dell'Agenzia delle Entrate. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Corte di Appello di Torino – Prova dei requisiti ex art. 1, 2° co., LF

Data di riferimento: 
09/05/2011

Corte di Appello di Torino, 09 maggio 2011 - Pres. Griffey - Est. Stalla.

L'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, LF, in relazione a una società di capitali, anche nell'ipotesi in cui sia stato omesso il deposito dei bilamci,può risultare da altri elementi e, in generale, può essere dimostrata con ogni mezzo probatorio idoneo allo scopo, ferma restando l'oggettività del dato formale del mancato deposito dei bilanci di per sé certamente rilevante su altri piani, quali quello della responsabilità degli amministratori e dei liquidatori per la violazione dell'obbligo legale di deposito. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Corte d’Appello di Trieste – Presupposti del fallimento della società in liquidazione.

Data di riferimento: 
12/04/2011

Corte d'Appello di Trieste, 12.04.2011 - dott. Vincenzo Colarieti (presidente), dott. Francesca Mulloni (consigliere), dott. Claudio Cerroni (consigliere rel.)

Il socio di una società di capitali ha legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in considerazione della generica ed ampia dizione dell'art. 18 l. fall. (prof. avv. Alfredo Antonini - Riproduzione riservata)

Contraddittori necessari nel procedimento di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento sono soltanto il curatore e il creditore istante, e non il fallito, ferma la facoltà per quest'ultimo di intervenire nel procedimento. (prof. avv. Alfredo Antonini - Riproduzione riservata)

Nel caso di società in liquidazione, ai fini dell'insolvenza deve essere considerata l'insufficienza degli elementi attivi del patrimonio sociale a soddisfare i creditori, anziché la capacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni. (prof. avv. Alfredo Antonini - Riproduzione riservata)

Ai fini della valutazione dello stato di insolvenza di una holding, la dichiarazione di fallimento delle società partecipate, avverso la quale non sia stato proposto reclamo, rende certa la loro insolvenza, con i conseguenti riflessi sul valore delle voci attive del patrimonio della holding rappresentate dalle partecipazioni nelle suddette società e dai crediti verso le medesime. (prof. avv. Alfredo Antonini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Milano – Competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento – Fallimento dell’agente

Data di riferimento: 
11/04/2011

Tribunale di Milano, 11 aprile 2011 - Pres., est. Lamanna.

Non assume alcun rilievo, ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento, la residenza anagrafica dell'imprenditore, ma va piuttosto individuata la sede ove egli svolge effettivamente l'attività d'impresa. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Non ha alcun rilievo il dato formale puro e semplice della mancanza di iscrizione dell'imprenditore nel Registro delle Imprese, giacché la qualità d'imprenditore si assume con l'esercizio effettivo dell'attività d'impresa ai sensi dell'art. 2082 c.c., e la sussistenza di tale qualità può essere provata con ogni mezzo. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Le attività d'intermediazione, promozione pubblicitaria, commercializzazione dell'immagine artistica, organizzazione di eventi funzionali alla diffusione di tale immagine, gestione della stessa e dei relativi contratti sono attività commerciali di natura oggettiva, poiché rivolte alla produzione o allo scambio di servizi, in cui si rivengono i caratteri propri dell'agenzia, svolta con carattere stabile e professionale, ricevendone utili e perdite.
(dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Corte Costituzionale - Esclusione dal fallimento dell'impresa soggetta a misura di prevenzione patrimoniale

Data di riferimento: 
24/03/2011

Corte Costituzionale , 24 marzo 2011, n. 102 - Pres. De Siervo - Est. Tesauro.

Oggetto: Fallimento e procedure concorsuali - Assoggettabilità a fallimento - Esclusione dell'imprenditore individuale la cui impresa sia stata oggetto di misura di prevenzione patrimoniale ex art. 2-ter e seguenti della legge n. 575 del 1965 (legislazione antimafia) - Omessa previsione - Ingiustificata estensione all'imprenditore solo formale delle conseguenze previste per l'imprenditore che si trovi nel pieno e libero esercizio della propria attività economica.
Dispositivo: manifesta inammissibilità.

E' manifestamente inammissibilite la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, legge fallimentare, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione, ove non esclude dal fallimento l'imprenditore individuale assoggettato a misura di prevenzione patrimoniale ex art. 2 ter e segg. della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Tribunale di Padova – Sussistenza dell’insolvenza dell’impresa in liquidazione.

Data di riferimento: 
14/03/2011

Tribunale Padova, 14 marzo 2011 - Pres. dott.ssa Caterina Santinello, Rel. dott.ssa Caterina Zambotto.

Ai fini di valutare la sussistenza del presupposto dell'insolvenza di una società in liquidazione, il giudice deve accertare unicamente se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, mentre non è richiesto che la società disponga di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (ciò in quanto l'impresa in liquidazione, a differenza di quella in piena attività, non si propone di restare sul mercato, ma ha come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, e di distribuire l'eventuale residuo ai soci). (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Conformi: Tribunale di Padova, 10 marzo 2011 (in allegato); Tribunale di Padova, 24 novembre 2010 ( in allegato).

Trib. Udine - Fallimento della società, del socio persona giuridica e dei soci illimitatamente responsabili.

Data di riferimento: 
11/03/2011

Tribunale di Udine, 11 marzo 2011 - Pres. dott.ssa A. Bottan Griselli, giudice dott.ssa Mimma Grisafi, rel. dott. G. Pellizzoni

Ai sensi dell'art. 147 l.f., il fallimento della società produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili e quindi anche della società partecipante illimitatamente responsabile (ed eventualmente dei suoi soci, a loro volta illimitatamente responsabili), indipendentemente dal loro stato di insolvenza ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata).

Corte d’Appello di Catanzaro – Presupposto di fallibilità ex art. 15, 9° co., LF – Onere della prova a carico del debitore.

Data di riferimento: 
01/03/2011

Corte d'Appello di Catanzaro, 01 marzo 2011 - Pres. Rita Majore - Rel. Giglio.

La previsione dell'art. 15, 9° co., LF, che esige ai fini dell'accoglimento dell'istanza di fallimento un ammontare di debiti scaduti di almeno 30.000 euro, nel riferirsi alla presenza di "debiti scaduti e non pagati"di importo "complessivamente" non inferiore a 30.000 euro quali "risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare", impone di tenere conto non solo delle pretese allegate dai creditori istanti, ma di tutti i debiti scaduti e non pagati esistenti al momento della decisione, quali emergenti dalle complessive risultanze dell'istruttoria. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Grava senz'altro sul debitore l'onere della prova della sussistenza dei requisiti esonerativi di cui all'art. 1 LF, senza che alcun onere contrario, anche di mera "allegazione", possa ritenersi gravante sul creditore istante (onere che, peraltro, dovrebbe ritenersi soddisfatto con la presentazione stessa dell'istanza di fallimento, che implica necessariamente la dedotta "fallibilità" dell'impresa. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Trib. di Padova – Fallimento su istanza del P.M. – Revoca del fallimento – Transazione fra uno dei coobbligati e il creditore.

Data di riferimento: 
08/02/2011

Tribunale di Padova, 08 febbraio 2011 - Pres., est. Caterina Santinello.

Il P.M. è legittimato a proporre istanza di fallimento ai sensi dell'art. 7, n. 2, LF, anche quando il procedimento civile di cui al suddetto articolo è un procedimento per la dichiarazione di fallimento conclusosi con decreto d'improcedibilità. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

L'art. 7, n. 2, LF non richiede alcuna forma particolare per la segnalazione dello stato d'insolvenza, che pertanto ben può risultare implicitamente dagli atti del fascicolo trasmesso, spettando comunque al P.M. di effettuare le proprie valutazioni e decidere quindi autonomamente se inoltrare o meno l'istanza di fallimento, non essendo vincolato dalla predetta segnalazione. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Terni - Fittizio trasferimento di sede all’estero e giurisdizione

Data di riferimento: 
07/02/2011

Tribunale di Terni, 7 febbraio 2011 - Pres. Lanzellotto - Rel. Vella

In caso di trasferimento della sede dell'impresa in un paese extracomunitario, non è applicabile il Regolamento CE 1346/2000 (basato sulla nozione di Center of main interest). Tuttavia, l'applicazione dell'art. 9 comma 2 legge fallimentare, secondo cui il trasferimento della sede avvenuto nell'anno precedente all'iniziativa di fallimento è irrilevante ai fini dello spostamento della competenza per la dichiarazione di fallimento, si può estendere anche ai fini della giurisdizione, a maggior ragione in presenza di fatti sintomatici della fittizietà del trasferimento stesso. (dott. Alessandro Liardo - riproduzione riservata)