associazione dei consumatori
Trib. Lecce- Int. fin.- Facoltà unilaterale di sospendere il pagamento di interessi, nullità e inibitoria all’uso della clausola
Tribunale di Lecce, 31 marzo 2010 - Est. Tommasi.
Segnalazione dell'Avv. Piero Mongelli
Intermediazione finanziaria - Obbligazioni - Regolamento di collocazione - Potere unilaterale di cessare il pagamento degli interessi - Clausole vessatorie - Nullità - Inibitoria su istanza di associazione dei consumatori.
E' vessatoria in relazione al disposto di cui all'art. 1469 bis codice civile, nella formulazione antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 206/2005, la clausola che prevede in danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, laddove rimette al mero giudizio unilaterale dell'intermediario la decisione di cessare il pagamento degli interessi al verificarsi di un "default" dello stato che ha emesso le obbligazioni sottoscritte dall'investitore; detta clausola deve pertanto essere dichiarata nulla e, in presenza di relativa richiesta da parte di associazione dei consumatori intervenuta in giudizio, deve esserne inibito l'uso. (fb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
T. Milano- Int. fin. - Azione inibitoria a tutela dei consumatori e rettifica di errate comunicazioni agli investitori.
Tribunale di Milano, 21 dicembre 2009 - Pres. Laura Cosentini - Rel. Amina Simonetti.
Segnalazione dell'Avv. Luca Zamagni
Associazioni dei consumatori - Azione inibitoria - Legittimazione - Oggetto - Tutela di interessi collettivi superindividuali - Interessi dei singoli individui tutelabili individualmente - Distinzione.
Associazioni dei consumatori - Azione inibitoria - Oggetto - Imposizione di un facere - Ammissibilità.
In base all'art. 140 del Codice del Consumo, le associazioni a tutela dei consumatori iscritte nell'apposito elenco sono legittimate ad agire in via diretta ed autonoma quando siano pregiudicati gli interessi collettivi dei consumatori, intendendosi per tali quelli che non attengono alla somma degli interessi di individui lesi da una specifica violazione, bensì quei diritti soggettivi collettivi, superindividuali, pertinenti la sfera soggettiva di più individui in relazione alla loro qualificazione e che assurgono al rango di interessi collettivi nel momento in cui il legislatore attribuisce la loro tutela ad enti esponenziali. Da tali diritti devono pertanto essere distinti quelli di cui i singoli individui lesi sono titolari e che possono ricevere tutela a livello individuale. (fb) (riproduzione riservata)

