Corte d'Appello di Torino


Appello Torino-Amministrazione straordinaria, estensione alle società satellite e fase preliminare obbligatoria di osservazione.

Data di riferimento: 
20/01/2012

Appello Torino, 20 gennaio 2012 - Pres. Griffey - Est. Stalla.

Amministrazione straordinaria - Procedimento - Principio dispositivo - Esclusione.

Amministrazione straordinaria - Dichiarazione di insolvenza - Società ammessa al concordato preventivo - Ammissibilità - Accertamento di atti di frode ex articolo 173 legge fallimentare - Funzione sanzionatoria della dichiarazione di fallimento - Esclusione.

Amministrazione straordinaria - Alternativa alla procedura di fallimento - Beneficio dell'imprenditore che abbia compiuto atti di frode - Esclusione.

Amministrazione straordinaria e procedura di fallimento - Opzione - Necessaria sussistenza di prospettive di riequilibrio economico - Periodo obbligatorio di osservazione.

Amministrazione straordinaria - Estensione della procedura alle altre società del gruppo in assenza dei requisiti dimensionali - Fase preliminare di osservazione e di accertamento dei presupposti - Necessità.

La valutazione relativa all'ammissione o meno di una società alla procedura di amministrazione straordinaria non è ispirata al principio dispositivo di parte bensì ad interessi di ordine generale e di rilevanza pubblicistica, i quali consentono di travalicare lo specifico interesse della società debitrice e dei suoi creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Appello Torino - Int. fin.- Efficacia probatoria della dichiarazione di operatore qualificato e prova testimoniale contraria.

Data di riferimento: 
26/09/2011

Appello Torino, 26 settembre 2011 - Pres. Griffey - Est. Caterina Mazzitelli.

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Dichiarazione di cui all'articolo 31 regolamento Consob 11522 del 1998 - Efficacia probatoria - Prova testimoniale contraria - Ammissibilità.

La dichiarazione scritta di cui all'articolo 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, relativa alla specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, costituisce esclusivamente un elemento probatorio e non già costitutivo in ordine al possesso della suddetta specifica competenza ed esperienza, elemento probatorio del quale il giudice può tener conto nell'assumere la propria decisione anche ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., fermo restando la possibilità per l'investitore di provare, anche mediante testimoni, circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza dei requisiti in questione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Fabrizio de Francesco - Studio Legale BIN Avvocati Associati

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Torino - Presupposti per la richiesta di fallimento ed elementi indicativi dello stato di insolvenza.

Data di riferimento: 
10/06/2011

Appello Torino, 10 giugno 2011 - Pres. Griffey - Est. Converso.

Fallimento - Legittimazione alla dichiarazione di fallimento e accertamento del diritto del creditore istante - Stato di insolvenza - In genere - Contestazione del credito - Inadempimenti ed altri fatti esteriori.

Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Presupposti - Verifica della sussistenza di una ragione di credito - Necessità - Esclusione.

L'art. 6, co. 1, L. Fall. rimette l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento al "ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero", senza altra specificazione e, quindi, senza alcun obbligo per il creditore istante di agire unicamente sulla base di un titolo giudiziale, quale un decreto ingiuntivo non opposto ovvero di un titolo esecutivo posto in esecuzione, tanto che neppure l'eventuale inesistenza del credito è, di per sè sola, ostativa alla declaratoria di fallimento. (Mario Magliano) (riproduzione riservata)

Sussiste lo stato di decozione anche se il credito del ricorrente viene contestato dal debitore al momento della costituzione in giudizio, quando da una serie di elementi (ammissione dell'esistenza di un debito nei confronti del ricorrente, elevazione di numerosi protesti, concernenti sia la società che i soci illimitatamente responsabili, iscrizione di ipoteche giudiziali, cessazione dell'attività aziendale, pur se non accompagnata dalla messa in liquidazione, assenza di introiti, inottemperanza all'ordine di deposito delle scritture contabili, richiamo agli eventuali proventi di cause giudiziarie non ancora intentate a carico delle banche), risulti che la società versi in uno stato irreversibile di impotenza economico - patrimoniale. (Mario Magliano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Mario Magliano e della Dott.ssa Marina De Cesare

Corte d’Appello Torino – Nullità della notifica del decreto di convocazione e nullità della sentenza dichiarativa di fallimento.

Data di riferimento: 
20/05/2011

Corte d'Appello Torino, 20 maggio 2011 - Pres. Griffey - Est. Patti.

Anteriormente alla riforma della legge fallimentare in vigore dal 16 luglio 2006, si riteneva che, l'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'imprenditore, prima della dichiarazione di fallimento, comportasse l'obbligo del tribunale fallimentare di disporne la previa comparizione in camera di consiglio, effettuando, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione; tuttavia, per la compatibilità tra il suo diritto di difesa e l'esigenza di speditezza ed operatività informante il procedimento, il tribunale ben poteva evitare l'adempimento di ulteriori formalità, sia pure normalmente previste dal codice di rito, quando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore fosse imputabile a sua negligenza o a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. Tuttavia, tali principi si ritengono oggi non più applicabili in quanto valevoli per la sola disciplina anteriore alla riforma, ma non anche per quella vigente, per l'intervenuta procedimentalizzazione della fase prefallimentare, di cui sicuro indice è la definizione degli adempimenti processuali e la formalizzazione dell'attività di trattazione ed istruttoria delle parti che impone il rispetto delle norme processuali anche in tema di modalità di comunicazione degli atti, derogabile soltanto nella ricorrenza di particolari ragioni d'urgenza e su espresso decreto motivato presidenziale, ex art. 15, quinto comma, l. fall. (Nel caso di specie, essendo nullo il decreto di convocazione dell'imprenditore per il mancato completamento delle formalità di notificazione prescritte dagli articoli 140 e 143 c.p.c., è stata dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento). (avv. Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

Corte di Appello di Torino – Prova dei requisiti ex art. 1, 2° co., LF

Data di riferimento: 
09/05/2011

Corte di Appello di Torino, 09 maggio 2011 - Pres. Griffey - Est. Stalla.

L'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, LF, in relazione a una società di capitali, anche nell'ipotesi in cui sia stato omesso il deposito dei bilamci,può risultare da altri elementi e, in generale, può essere dimostrata con ogni mezzo probatorio idoneo allo scopo, ferma restando l'oggettività del dato formale del mancato deposito dei bilanci di per sé certamente rilevante su altri piani, quali quello della responsabilità degli amministratori e dei liquidatori per la violazione dell'obbligo legale di deposito. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

App. Torino- Int. fin.- Obbligazioni argentine e conoscenza da parte delle banche italiane dell'aumentato livello di rischio.

Data di riferimento: 
04/05/2011

Appello Torino, 04 maggio 2011 - Pres. Griffey - Est. Converso.

 

Intermediazione finanziaria - Obbligazioni della Repubblica Argentina - Conoscenza dello stato di solvibilità dell'emittente - Bilanci delle maggiori banche italiane - Svalutazione del credito nei confronti dello Stato argentino - Rilevanza.

 

Il peggioramento delle condizioni di solvibilità della Repubblica Argentina e pertanto dell'aumento di rischio connesso all'acquisto delle obbligazioni emesse da tale Stato poteva considerarsi noto al sistema bancario italiano a partire dagli anni 1998 e 1999, posto che le maggiori banche italiane, redigendo i bilanci, hanno provveduto a svalutare il proprio credito verso l'Argentina di percentuali di anno in anno sempre più consistenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Segnalazione dell'Avv. Luigi Mandrone

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

App. Torino- Int. fin.- Conflitto di interessi cd. "di gruppo" e prestazione di più servizi all'interno dello stesso gruppo.

Data di riferimento: 
04/04/2011

Appello Torino, 04 aprile 2011 - Pres. Griffey - Est. Stalla.

Conflitto di interessi - Rapporti di gruppo - Appartenenza allo stesso gruppo della banca negoziatrice e del soggetto collocatore - Conflitto derivante dalla prestazione congiunta all'interno del gruppo di più servizi - Collocamento e negoziazione retail.

La circostanza che, in virtù dei rapporti di controllo totalitario, la banca negoziatrice faccia parte dello stesso gruppo della banca collocatrice, integra appieno un interesse all'esecuzione dell'operazione di investimento che va al di là di quello che sarebbe altrimenti individuabile in qualsiasi altro intermediario autorizzato non vincolato a determinati rapporti infragruppo. Un siffatto interesse si pone sulla direttrice di conflitto con l'interesse del cliente sia perché derivante da rapporti di gruppo sia perché conseguente alla prestazione congiunta di più servizi all'interno del gruppo, quali il collocamento da un lato e la negoziazione retail dall'altro, sia, infine, perché connesso "a rapporti di affari propri o di società del gruppo". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Luigi Mandrone

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Corte Appello Torino - Inopponibilità al fallimento dell’ordinanza di assegnazione contestuale alla sentenza di fallimento.

Data di riferimento: 
21/03/2011

Corte d'Appello di Torino, 21 marzo 2011 - Pres. Griffey - Est. Patti

Art. 44 l.f. ed opponibilità dell'ordinanza di assegnazione di somma pignorata in esecuzione presso terzi.

Nell'ipotesi in cui sia la sentenza dichiarativa di fallimento che l'ordinanza di assegnazione somma in una procedura esecutiva presso terzi assumano giuridica esistenza nella medesima data e possano pertanto considerarsi contestuali sotto il profilo cronologico, non è ragionevole prospettare pari efficacia tra i due provvedimenti (idest: opponibilità), ma deve essere data prevalenza alla sentenza dichiarativa di fallimento e ciò in particolare per la priorità attribuita dal legislatore ai suoi effetti, su quelli, eventualmente concorrenti, dell'esecuzione individuale, stante il disposto di cui all'art. 51 l.f. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Corte d’Appello di Torino - Int. Fin.- Obblighi dell’intermediario, inadempimento e prova del nesso causale.

Data di riferimento: 
02/02/2011

Corte d'Appello di Torino, 2 febbraio 2011 - Pres. dott. M.Griffey, est. dott. G.Stalla.

Corte d'Appello di Torino - Azione revocatoria fallimentare e provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.

Data di riferimento: 
21/12/2010

Corte d'Appello di Torino - 21 dicembre 2010 - Pres. Griffey, rel. est. Patti. Sentenze di natura costitutiva - Capi condannatori - Provvisoria esecutività - Valutazione caso per caso del rapporto tra l'effetto di condanna e quello costitutivo.

Azione revocatoria - Natura costitutiva - Provvisoria esecutività dei capi di condanna.

In una sentenza di natura costitutiva, gli effetti dei capi di condanna possono essere anticipati, valutando in concreto se la decisione di condanna meramente dipende dall'effetto costitutivo della sentenza o è ad essa legata da un vero e proprio nesso sinallagmatico. Invero, gli effetti condannatori si producono dal momento della pronuncia, mentre l'effetto costitutivo deriva soltanto dal giudicato. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Qualora si tratti di sentenza pronunciata a seguito di azione revocatoria di rimesse in conto corrente ex art. 67 LF, il capo di condanna al pagamento dei corrispettivi revocati non si pone in un rapporto sinallagmatico con il capo costitutivo; pertanto, esso è provvisoriamente esecutivo. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)