Corte d'Appello di Trieste
Corte d’Appello Trieste – Abbreviazione d'ufficio dei termini ex art. 15 l.f. - Rapporti fra l’art. 2495 c.c. e l’art. 10 l.f.
Corte d'Appello di Trieste, 27 luglio 2011 - Presidente dott. Oliviero Drigani, consigliere dott. Vincenzo Colarieti, consigliere rel. dott. Francesca Mulloni.
Il presidente del Tribunale può dichiarare anche d'ufficio l'abbreviazione dei termini ex art. 15 l. f., in quanto sussiste un interesse pubblicistico alla regolamentazione della scansione dei tempi dell'istruttoria prefallimentare. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
L'abbreviazione dei termini ex art. 15 l. f. è pacificamente giustificata dall'imminente scadenza del termine di cui all'art. 10 l. f. , cui consegue la preclusione della possibilità per i creditori di far accertare l'insolvenza del debitore. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
In deroga al disposto di cui all'art. 2495 c.c. - la cui novella è antecedente alla sostituzione dell'art. 10 l. f. da parte del D. L.vo 5/2006 - la società, dopo la cancellazione e fino al decorso di un anno dalla stessa, conserva la personalità giuridica limitatamente al procedimento per la dichiarazione di fallimento, non assumendo la cancellazione a tali fini valore costitutivo ma dichiarativo. Regolare pertanto appare la notifica dell'istanza di fallimento e del decreto di convocazione effettuata entro l'anno dalla cessazione presso l'ultima sede della società risultante dal certificato camerale. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Corte App. Trieste - Pluralità di proposte di concordato fallimentare, legittimazione all'opposizione e sospensione dell'omologa
Concordato fallimentare - Opposizione all'omologazione - Legittimazione del soggetto che abbia partecipato alla fase di selezione tra plurime proposte senza risultarne vincitore - Esclusione.
Concordato fallimentare - Procedimento di selezione tra una pluralità di proposte - Provvedimento del tribunale ex articolo 26 l.f. - Ricorso per cassazione - Sospensione del giudizio di omologa ex articolo 295 c.p.c. - Esclusione.
Lite temeraria - Controversia su questioni poste da recenti modifiche legislative - Mancanza di solido orientamento giurisprudenziale - Condanna per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c. - Esclusione.
Va disconosciuta la legittimazione ad opporsi all'omologazione in capo alla società che abbia partecipato alla fase di selezione tra le plurime proposte senza risultarne vincitrice. Difetta in capo ad essa la qualità di "interessato" in quanto l'accoglimento dell'opposizione, e la non omologazione del concordato, determinerebbero solamente la ripresa della procedura fallimentare con onere per l'opponente di proporre una nuova domanda di concordato: rivestendo con ciò l'opponente la stessa posizione di un quisque de populo esterno alla procedura, che ha un interesse di mero fatto al venir meno della procedura concordataria, per aver poi lui l'opportunità di depositare una propria proposta di concordato. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)
Corte d’Appello di Trieste – Dichiarazione di fallimento e composizione del collegio giudicante.
Corte d'Appello di Trieste, 18 aprile 2011,
dott. Oliviero Drigani presidente
dott. Vincenzo Colarieti consigliere
dott. Francesca Mulloni consigliere rel.
Fallimento - Dichiarazione - Presenza nel collegio giudicante del giudice che ha segnalato al p.m. l'insolvenza - Ammissibilità.
Procedimento per dichiarazione di fallimento - Dimidiazione d'ufficio dei termini ex art. 15 co V° l.f. - Ammissibilità.
Le recenti modifiche introdotte dalla legge fallimentare non prevedono che il giudice che ha segnalato al pubblico ministero l'insolvenza non possa far parte del collegio investito della dichiarazione di fallimento, né tale divieto può ritenersi introdotto in considerazione delle incompatibilità - dettate in ambiti diversi - previste dall'art. 25 2° co. nella novellata formulazione e dall'art. 111 della Costituzione nella sua attuale formulazione. (avv. Francesco Gabassi - riproduzione riservata).
Deve escludersi che la dimidiazione dei termini prevista dal V° comma dell'art. 15 della legge fallimentare possa essere ammessa solamente ad istanza di parte e non d'ufficio. (avv. Francesco Gabassi - riproduzione riservata).
Corte d’Appello di Trieste – Presupposti del fallimento della società in liquidazione.
Corte d'Appello di Trieste, 12.04.2011 - dott. Vincenzo Colarieti (presidente), dott. Francesca Mulloni (consigliere), dott. Claudio Cerroni (consigliere rel.)
Il socio di una società di capitali ha legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in considerazione della generica ed ampia dizione dell'art. 18 l. fall. (prof. avv. Alfredo Antonini - Riproduzione riservata)
Contraddittori necessari nel procedimento di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento sono soltanto il curatore e il creditore istante, e non il fallito, ferma la facoltà per quest'ultimo di intervenire nel procedimento. (prof. avv. Alfredo Antonini - Riproduzione riservata)
Nel caso di società in liquidazione, ai fini dell'insolvenza deve essere considerata l'insufficienza degli elementi attivi del patrimonio sociale a soddisfare i creditori, anziché la capacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni. (prof. avv. Alfredo Antonini - Riproduzione riservata)
Ai fini della valutazione dello stato di insolvenza di una holding, la dichiarazione di fallimento delle società partecipate, avverso la quale non sia stato proposto reclamo, rende certa la loro insolvenza, con i conseguenti riflessi sul valore delle voci attive del patrimonio della holding rappresentate dalle partecipazioni nelle suddette società e dai crediti verso le medesime. (prof. avv. Alfredo Antonini - Riproduzione riservata)
Corte d'Appello di Trieste - Istruttoria prefallimentare - Poteri d'indagine del Tribunale ed onere della prova.
Corte d'Appello di Trieste, 31 marzo 2010
Oliviero Drigani Presidente
Vincenzo Colarieti Cons. rel.
Francesca Mulloni Consigliere
(Segnalata dal prof. avv. Alfredo Antonini)
Nel procedimento per dichiarazione di fallimento il tribunale ha un ampio potere d'indagine officioso, come si desume dall'art. 15, 4° co., l. (che prevede la richiesta da parte del giudice di informazioni urgenti) e dell'art. 1, 2° co., lettera b, l. (che, con l'inciso "in qualunque modo risulti", consente al giudice di utilizzare qualsiasi fonte di prova per accertare i ricavi lordi). (AA - riproduzione riservata)
Nell'ipotesi in cui manchi un concreto riscontro officioso (mediante l'ausilio della polizia tributaria) che valga a far emergere gli elementi che possano confermare o disattendere la tesi difensiva della debitrice, volta a dimostrare l'insussistenza dei presupposti di fallibilità indicati dall'art.1 lettere a) e b) l.f.,la parte onerata dalla prova può produrre in grado d'appello documentazione comprovante le sue ragioni ed ulteriori elementi di prova possono essere ricavati dalle dichiarazioni rese in udienza dal curatore fallimentare. (FG - riproduzione riservata)
Il mancato superamento della soglia di cinquecentomila euro prevista dall'art. 1 lettera c) l.f. in mancanza di elementi documentali certi può essere desunto anche dalla circostanza della implausibilità che creditori privati di somme ingenti siano rimasti inerti dopo la cessazione dell'attività dell'impresa. (FG - riptoduzione riservata)
Corte Appello Trieste – Cessione di un credito futuro: esclusione della gratuità dell’atto ed inapplicabilità dell’art. 64 l.f.
Corte d'Appello di Trieste, 25 agosto 2009
Dott. Vincenzo Colarieti Presidente
Dott. Oliviero Drigano Consigliere
Dott. Francesca Mulloni Consigliere rel.
Nell'ipotesi in cui oggetto della cessione impugnata dalla curatela ex art. 64 l.f. sia un credito futuro nei confronti di un terzo e la convenuta in corso di causa provi l'esecuzione dei lavori dai quali sorge il credito cedutole e quindi anche l'intervenuta sua qualità di effettiva creditrice nei confronti della fallenda, va esclusa la natura gratuita dell'atto di cessione di credito. (Gf Riproduzione riservata).
Corte d'Appello di Trieste - Concordato preventivo - Presupposti di ammissibilità.
Corte d'Appello di Trieste - dott. Vincenzo Colarieti - presidente - dott. Oliviero Drigani - cons. relatore - dott. Francesca Mulloni. (Opposizione contro la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di udine n. 23/09 dd. 6/13.03.2009 in questo sito).
(Provvedimento segnalato dall'avv. Cristian Tosoratti)
E' ammissibile l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento basata unicamente sull'asserita erroneità del decreto tribunalizio che ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo.
L'omessa indicazione nella proposta concordataria e la conseguente mancata valutazione dell'esperto dei beni dei soci illimitatamente responsabili osta all'ammissione della proposta stessa.
La mancata valutazione nell'ambito della relazione ex art. 161 comma terzo l.f. dei motivi per i quali i prelevamenti dei soci debbano essere considerati inesigibili nonché la mancata indicazione di una previsione restitutoria degli stessi, comportano l'inammissibilità della proposta di concordato.
DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE - I PRESUPPOSTI DELLA ESDEBITAZIONE - RETROATTIVITA':LIMITI
Poiché a norma dell'art. 19 d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169, le disposizioni in tema di esdebitazione si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, ossia al 16 luglio 2006 (comma 1) ed, allo stesso tempo, é stato ivi previsto che qualora le procedure fallimentari di cui al primo comma risultino chiuse alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 169/07 (ossia il primo gennaio 2008) la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data, poiché, inoltre, a tenore dell'art. 22 comma 4 del medesimo decreto legislativo 169/07 il precedente articolo 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 5/06, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del decreto 169/07, ossia al primo gennaio 2008, la domanda di esdebitazione non é accoglibile per le procedure fallimentari chiuse ben prima dell'entrata in vigore delle novelle del 2006 e del 2007 (14.01.1999 e 21.01.1993).
DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE - ESDEBITAZIONE - INAMMISSIBILITA'
L'istituto dell'esdebitazione é inapplicabile ai fallimenti già chiusi al momento dell'entrata in vigore della novella del 2006.
Corte d'Appello di Trieste - Inadempimento della banca e mancata prova del nesso causale con il pregiudizio sofferto
Corte d'Appello di Trieste - sentenza n. 554 del 19.10.2007
dott. Oliviero Drigani - Presidente
dott. Francesca Muloni - Consigliere
dott. Claudio Cerroni - Consigliere relatore
Provvedimento segnalato dall'avv. Giuliano Gabrielli
La mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari non assume rilevanza nell'ipotesi in cui gli attori non dimostrino che, in caso di rispetto della prescrizione formale, avrebbero desistito dall'investimento in titoli obbligazionari argentini.

