Corte d'Appello di Reggio Calabria
Corte d'Appello di Reggio Calabria - Decreto di chiusura del fallimento, oggetto del reclamo e limiti.
Corte d'Appello di Reggio Calabria, 14 maggio 2010 - Pres. Gambadoro - Rel. Lombardo.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Fallimento - Chiusura del fallimento - Reclamo avverso il decreto di chiusura - Cognizione del giudice in sede di reclamo.
Fallimento - Chiusura del fallimento - Reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento - Inammissibilità.
La cognizione rimessa al giudice in sede di reclamo ai sensi dell‘art. 119, 2° comma della legge fallimentare avverso il decreto di chiusura del fallimento è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 118 della stessa legge, in quanto tale rimedio è predisposto per porre in discussione la configurabilità, in concreto, dello specifico caso. (gc) (riproduzione riservata)
E' inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto ex art. 119, legge fallimentare qualora il ricorrente non abbia dedotto l'insussistenza di una delle ipotesi di chiusura del fallimento, limitandosi, ad esempio, a censurare tale decreto perché illegittimo e causa di grave pregiudizio agli interessi della reclamante creditrice di elevati importi. (gc) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
C. Appello Reggio Calabria- Int. fin.- Interpretazione della domanda e nesso di causalità.
Corte d'Appello di Reggio Calabria, 14 dicembre 2009 - Pres. Concettina Epifanio - Est. Iannello.
Intermediazione finanziaria - Interpretazione della domanda - Domanda risarcitoria come accessoria a quella di nullità - Rilevanza della prospettazione - Condizioni.
Intermediazione finanziaria - Operazioni inadeguate - Violazione dell'obbligo di astensione - Nesso di causalità - Prova - Irrilevanza - Inammissibilità.
Ove la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'investitore venga dedotta come conseguenza delle violazioni commesse dall'intermediario, diviene irrilevante la formulazione di tale domanda come accessoria a quella di nullità o annullamento del rapporto, a meno che i danni dei quali si invoca il risarcimento siano conseguenza esclusiva della nullità in sé e per sé considerata. (fb) (riproduzione riservata)
In ipotesi di violazione dell'obbligo di astensione da operazioni inadeguate, la responsabilità dell'intermediario sussiste per il fatto stesso della violazione di tale obbligo, con la conseguente impossibilità di provare la mancanza del nesso di causalità, posto che, ai sensi dell'art. 1222 codice civile, la violazione delle obbligazioni di non fare costituisce di per sé inadempimento. (fb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massime tratti previa autorizzazione dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Corte d'Appello di Reggio Calabria - Concordato fallimentare - Poteri del Tribunale in sede di omologa.
Corte d'Appello di Reggio Calabria 05 febbraio 2009 - Pres. Concettina Epifanio - Rel. Minutoli.
Concordato fallimentare - Poteri del tribunale in sede di omologa - Estensione - Legittimità sostanziale - Sussistenza - Censura di deficienze e falsità della proposta - Valutazione della convenienza rispetto alla liquidazione fallimentare - Valutazione delle garanzie.
Concordato fallimentare - Clausola limitativa della responsabilità - Ammissibilità - Limiti.
Nell'ambito del concordato fallimentare, il giudizio di legittimità spettante al giudice non è limitato al mero raffronto della conformità di un certo atto o comportamento alla fattispecie astratta (legittimità cd. formale), ma si estende alla verifica delle modalità di corretto esercizio dei pareri espressi dagli organi della procedura e della loro effettiva vincolatività per il giudice, alle modalità di corretto esercizio della funzione negoziale e, in sostanza, alla sua ragionevolezza economica ed all'osservanza degli obblighi di buona fede. Il giudice, ha quindi facoltà di censurare eventuali deficienze, falsità, incongruenze della proposta, dei pareri e della documentazione sulla base dei quali la stessa è stata approvata. Egli, inoltre, allo scopo di evitare che l'istituto possa essere snaturato e piegato ad abusi e finalità speculative, dovrà verificare la sussistenza di alcuni requisiti minimi, quali quello dell'indicazione della percentuale offerta ai creditori, dell'esistenza di garanzie a sostegno degli obblighi concordatari, posto che tali elementi sono indispensabili per valutare la convenienza del concordato rispetto alla liquidazione fallimentare. (fb)

