Corte d'Appello di Firenze
Corte d’Appello di Firenze – Concordato preventivo ed azione di responsabilità nei confronti del commissario giudiziale.
Appello Firenze, 22 novembre 2010 - - Pres., est. Mascagni.
I poteri del commissario giudiziale, dopo l'omologazione del concordato preventivo, comprendono la legittimazione a proporre l'azione di responsabilità nei confronti del commissario giudiziale o del commissario liquidatore in precedenza nominati. (Fattispecie anteriore alla riforma della legge fallimentare).
Corte d'Appello di Firenze - Dichiarazione di fallimento ed automatica interruzione dei procedimenti in corso.
Appello Firenze, 01 ottobre 2010 - Pres. Chini - Est. M. Jole Fontanella.
Fallimento della società - Interruzione del Processo - Rilevabilità d'ufficio- Art. 43 Legge Fall. come modificato dall'art. 41 d.lgs. 5/2006 - Sulla base di mera intervenuta notizia - Sussiste.
Per effetto del terzo comma dell'art. 43, legge fallimentare, introdotto dall'art. 41 D.lgs. n 5/2006, l'apertura del fallimento della parte opera come evento interruttivo automaticamente ed indipendentemente dalla dichiarazione del difensore. (ns) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Nunzio Salice
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Corte d'Appello di Firenze - Incompatibilità del giudice che autorizza il curatore alla richiesta di estensione del fallimento.
Corte d'Appello di Firenze, 18 maggio 2010 - Pres. Grimaldi - Est. Nencini.
Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano
Fallimento - Estensione al socio illimitatamente responsabile - Potere del giudice delegato di autorizzare il curatore alla richiesta di estensione - Natura - Incompatibilità del giudice che dichiara il fallimento - Insussistenza.
Il potere attribuito al tribunale dal novellato articolo 147, legge fallimentare, di estendere il fallimento ai soci illimitatamente responsabili ha natura integrativa di quello del curatore, il quale mira alla realizzazione di un effetto che la legge prevede come conseguenza della dichiarazione di fallimento. Pertanto, l'autorizzazione del giudice delegato al curatore a richiedere l'estensione del fallimento non è qualificabile come esercizio dei poteri di cui all'art. 25, n. 6, legge fallimentare, in quanto rientra in quei poteri di vigilanza che il giudice delegato esercita sugli organi della procedura e non si pone, con riferimento al suo esercizio ed alla successiva dichiarazione di fallimento, alcun problema di incompatibilità. (ap) (riproduzione riservata)
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Corte Appello Firenze - Concordato preventivo e non obbligatorietà della transazione fiscale.
Corte d'Appello di Firenze, 13 aprile 2010 - Pres. Bellagamba - Rel. Romoli.
Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano
Concordato preventivo - Reclamo contro la sentenza di omologazione - Termine per la proposizione - Procedimenti in camera di consiglio - Termine di 10 giorni di cui all'articolo 749 c.p.c..
Concordato preventivo - Transazione fiscale - Obbligatorietà - Esclusione - Falcidia dei crediti tributari - Ammissibilità.
Il termine per la proposizione del reclamo previsto dall'articolo 183, legge fallimentare avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo è di 10 giorni, così come prevede l'articolo 749 bis codice di procedura civile in tema di disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio. (fb) (riproduzione riservata)
La transazione fiscale prevista dall'articolo 182 ter, legge fallimentare non è un procedimento obbligatorio, nel senso che l'imprenditore che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 160 può formulare una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento integrale ovvero la falcidia dei crediti tributari, anche senza seguire l'iter descritto dall'articolo 182 ter e dunque senza perseguire gli effetti di consolidamento del debito fiscale e della cessazione del contenzioso che la citata norma ricollega all'esito positivo della transazione fiscale, la quale deve perciò essere considerata come facoltativa per quel debitore che, per qualsiasi motivo, non avesse interesse a conseguire gli effetti anzidetti. (fb) (riproduzione riservata)
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A. Firenze- Int. fin.- Conflitto di interessi ed onere della prova del danno subito dall’investitore.
Corte d'Appello di Firenze, 20 ottobre 2009 - Pres. Grimaldi - Rel. Occhipinti.
Segnalazione dell'Avv. Nunzio Salice
Intermediazione finanziaria - Conflitto di interessi - Mancanza di informazione - Violazione dell'obbligo di astensione - Responsabilità dell'intermediario - Perdita dell'investitore - Danno in re ipsa - Esclusione - Onere della prova a carico dell'investitore - Sussistenza.
In difetto di informazione e di successiva autorizzazione del cliente, il divieto legale a carico dell'intermediario di compiere l'operazione in presenza di un interesse in conflitto richiede, ai fini risarcitori, l'accertamento del nesso causale tra siffatto inadempimento dell'intermediario ed il danno lamentato dall'investitore incombendo a quest'ultimo dimostrare che se avesse saputo di quell'interesse dell'intermediario non avrebbe dato il proprio consenso all'operazione. (ns) (riproduzione riservata)
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