istruttoria prefallimentare, Corte d'Appello di Brescia


Corte d’Appello di Brescia – Dichiarazione dello stato d’insolvenza – Segnalazione al P.M.

Data di riferimento: 
02/05/2011

Corte d'Appello di Brescia, 02 maggio 2011 - Pres. Pianta, Est. Antonietta Miglio.

Ai sensi dell'art. 9 LF la competenza a dichiarare lo stato d'insolvenza spetta al giudice del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui si svolge prevalentemente l'attività amministrativa e direttiva, e coincide, di regola, con la sede legale - a meno che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta - mentre è irrilevante a detti fini il trasferimento della sede legale della società quando ad essa non corrisponda un reale trasferimento del centro direzionale dell'attività dell'impresa. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La segnalazione di cui all'art. 7, n. 2, LF può provenire anche dal Tribunale fallimentare che l'abbia rilevata nel corso del procedimento aperto per la dichiarazione di fallimento e poi chiuso prima della sentenza dichiarativa per desistenza degli istanti. Infatti, la procedura tendente alla dichiarazione di fallimento rientra a buon diritto tra i procedimenti civili, ed, inoltre, è escluso che l'iniziativa del P.M. assunta a seguito di segnalazione del Giudice fallimentare comporti una sorta di iniziativa ufficiosa, non consentita da parte di quest'ultimo. È, invero, il P.M. che valuta del tutto autonomamente la portata della segnalazione e decide se prendere l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento; sicché è sbagliato sostenere che il Giudice fallimentare viene meno ai propri doveri di terzietà e imparzialità, poiché esso non si è affatto auto investito del procedimento per avere effettuato la segnalazione, in quanto la relativa istanza promana da un organo ad esso esterno e del tutto svincolato. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Brescia - Procedimento per dichiarazione di fallimento e tutela delle vittime dell'usura.

Data di riferimento: 
20/09/2010

Appello Brescia, 20 settembre 2010 - Pres. Dessì - Rel. Carla Maria Lendaro.

Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Applicazione delle norme di tutela delle vittime delle richieste di estorsione e dell'usura - Ammissibilità - Sospensione della pronuncia di fallimento per il periodo di 300 giorni - Valutazione discrezionale del giudice della procedura - Proroga della sospensione - Inammissibilità.

La legge numero 44 del 1999, concernente il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, è applicabile in via analogica anche alle cause fallimentari, nell'ambito delle quali potrà essere disposta una proroga di trecento giorni al fine di impedire temporaneamente la pronuncia della dichiarazione di fallimento. L'applicazione della norma non è automatica né vincolata al parere del Prefetto, ma rimessa alla valutazione discrezionale del giudice della procedura; inoltre, in ragione della natura eccezionale della disposizione, la sospensione non potrà essere prorogata. (fb) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Eugenio Bresciani

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

 

Corte d'Appello di Brescia - Stato di insolvenza, rilevanza dei dati dell'attivo e del passivo patrimoniale.

Data di riferimento: 
09/07/2010

Corte d'Appello di Brescia, 9 luglio 2010 - Est. Pianta.

Appello - Vizio di motivazione della sentenza di primo grado - Casi di rimessione al primo giudice - Tassatività - Sentenza di fallimento - Motivazione concisa rispondente al modello indicato dal legislatore - Disamina di tutti presupposti necessari alla dichiarazione di fallimento.

Fallimento - Accertamento dello stato di insolvenza - Raffronto tra attivo e passivo patrimoniale dell'impresa - Sbilancio negativo - Capacità di soddisfare ugualmente le proprie obbligazioni - Eccedenza di attivo e beni di difficile liquidazione - Presupposto dell'insolvenza - Sussistenza.

Fallimento - Accertamento dell'insolvenza - Obbligazioni rilevanti ai fini della pronuncia di fallimento - Crediti contestati - Cognizione in via incidentale delle relative obbligazioni - Ammissibilità.

Premesso che ove il giudice dell'appello rilevi un vizio di motivazione della sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito è non può rimetterla al primo giudice - essendo le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'articolo 354, codice di procedura civile riferite solo ai casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice - non può ritenersi carente di motivazione la sentenza che, sia pure con quell'esposizione concisa che costituisce il modello cui si ispirano i più recenti interventi del legislatore in tema di processo civile, abbia adeguatamente chiarito sotto quali profili andava riconosciuta la sussistenza dei presupposti tutti, oggettivi e soggettivi, per la dichiarazione di fallimento. (fb) (riproduzione riservata)

Corte d'Appello Brescia - Fallimento ad iniziativa del pubblico ministero su segnalazione del Tribunale fallimentare

Data di riferimento: 
07/10/2009

Corte d'Appello di Brescia, 7 ottobre 2009 - Pres. Dessì - Rel. Carla Marina Lendaro.

Fallimento - Procedimento per dichiarazione - Iniziativa del pubblico ministero - Segnalazione del giudice del procedimento per dichiarazione di fallimento - Ammissibilità.

Il venir meno della possibilità per il tribunale fallimentare di dichiarare d'ufficio il fallimento non esclude che il medesimo tribunale segnali al pubblico ministero l'eventuale sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di fallimento, costituendo detta attività, in presenza di un quadro indiziario di decozione, un vero e proprio potere-dovere del giudice e ciò anche nel caso di intervenuta desistenza dell'unico creditore istante. (fb)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riptoduzione riservata)

Condividi contenuti