Corte d'Appello di Salerno
Corte d'Appello di Salerno - Provvisoria esecuzione dei capi di condanna della sentenza di revocatoria e doveri del curatore.
Appello Salerno, 20 giugno 2011 - Pres. Ferrara - Est. Videtta.
Procedimento civile - Sentenza di natura costitutiva - Provvisoria esecuzione dei capi di condanna - Ammissibilità - Azione revocatoria la dichiarazione di inefficacia di atti di cessione di rami aziendali.
Fallimento - Principio di buona amministrazione degli organi della procedura - Dovere del curatore di non ripartire le somme ricevute in base a provvedimenti non definitivi - Dovere del curatore di non procedere alla liquidazione di beni acquisiti all'attivo in forza di provvedimenti non irrevocabili.
Facendo applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 22 febbraio 2010, n. 4059, è possibile separare dal capo di natura costitutiva che dichiara l'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901 c.c., il capo di condanna alla restituzione dei rami aziendali oggetto dei contratti dichiarati inefficaci nonché il pagamento delle spese processuali, i quali potranno pertanto essere ritenuti provvisoriamente esecutivi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Corte d’appello di Salerno – Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
Corte d'appello di Salerno, 26 novembre 2010 - Pres. Bartoli - Est. Maria Teresa Giancaspro.
La riforma alla legge fallimentare apportata dal d. lgs. 169/2007, con il passaggio dall'appello al reclamo della sentenza dichiarativa di fallimento, non ha mutato la natura impugnatoria del giudizio, il quale, anche se instaurato con il reclamo, ha per oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti del fallimento, l'insussistenza di fatti impeditivi e di vizi procedurali e, di conseguenza, la conferma o la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Nel procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento la previsione del novellato art. 18 LF, che ammette mezzi di prova d'ufficio, deve inquadrarsi pur sempre nel principio dispositivo e nell'onere quanto meno di allegazione dei fatti, tanto più nelle ipotesi in cui si tratti di fatti non nuovi. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Nella fase che precede la dichiarazione di fallimento il diritto di difesa del fallendo può essere garantito anche con modalità differenti da quelle ordinarie, in ragione della natura sommaria e camerale del procedimento e delle esigenze di celerità e speditezza che sono alla base della peculiare disciplina fallimentare, ferma la necessità inderogabile, in quanto imposta dal rispetto della garanzia del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., che il fallendo sia effettivamente informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Corte Appello Salerno – Fallimento del socio illimitatamente responsabile di più società ed ammissione al passivo del creditore.
Corte d'Appello Salerno, 28 ottobre 2010 - Pres. Bartoli, est. Maria Teresa Giancaspro.
Il credito vantano nei confronti di una società di persone non può essere insinuato al passivo del fallimento di altra società di persone sulla base della semplice partecipazione ad entrambe le società di un medesimo soggetto illimitatamente responsabile. Dalla qualità di fallito del socio illimitatamente responsabile non scaturisce la confluenza nella massa fallimentare di cui faccia parte, anche di crediti che non siano esigibili dal socio personalmente, bensì siano vantati nei confronti di altro soggetto, quale altra società, sia pure priva di personalità giuridica, in cui il socio illimitatamente responsabile sia stato dichiarato fallito. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
C.Appello Salerno-Fallimento del socio occulto,reclamo,intervento di terzi,testimonianza dei soci ed elementi indiziari
Corte d'Appello di Salerno, 29 aprile 2010 - Pres. Bartoli - Est. De Stefano.
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Noschese
Fallimento - Sentenza di fallimento - Reclamo - Intervento di terzi - Intervento di soggetti diversi dalle parti del giudizio di primo grado - Esclusione.
Fallimento - Dichiarazione in estensione al socio illimitatamente responsabile - Testimonianza degli altri soci - Irrilevanza.
Fallimento - Dichiarazione in estensione al socio illimitatamente responsabile - Elementi indicativi della partecipazione alla società - Compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Trattative con i terzi - Rilevanza.
Nel procedimento di reclamo alla sentenza di fallimento non è ammesso l'intervento di chi non è stato parte del giudizio di primo grado. (fb) (riproduzione riservata)
Nell'ambito del giudizio per l'estensione del fallimento al socio occulto di società di persone non debbono essere tenute in considerazione le dichiarazioni rese dagli altri soci, i quali se non incapaci a testimoniare, sono comunque fortemente interessati all'esito del giudizio. (fb) (riproduzione riservata)
Se, da una parte, ai fini dell'estensione del fallimento al socio occulto, non sono determinanti elementi quali la prestazione di una fideiussione in una solo circostanza, l'indicazione del nome sui biglietti da visita della società e la qualifica, in una sola occasione, di direttore commerciale della società, sono invece particolarmente indicativi, ai fini che interessano, l'attività di gestione amministrativa ordinaria e straordinaria della società e di trattativa con i terzi in ordine a questioni di rilevante interesse economico. (fb) (riproduzione riservata)
Corte d’Appello di Salerno – Effetto devolutivo nel reclamo ex art. 18 LF
Corte d'Appello di Salerno, 24 febbraio 2010 - Pres. Bartoli - Est. Maria Teresa Giancaspro.
Nonostante la relazione al d.lgs. 169/2007 sostenga l'effetto pienamente devolutivo del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18 LF novellato), si deve ritenere di non poter procedere su iniziativa d'ufficio al riesame dei presupposti del fallimento non oggetto di censura, nemmeno se essi sono proposti, alla stregua di deduzioni, anziché dal reclamante, dal reclamato, e che, quindi, non potranno essere presi in esame perché mai criticati e posti in discussione dal reclamante. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
La previsione dell'istruttoria prefallimentare quale processo di parti e la previsione di specifici requisiti del contenuto del reclamo ex art. 18 LF deve far ritenere che il reclamo avverso la sentenza di fallimento, pur non essendo assimilabile ad atto di appello, escluda un effetto devolutivo pieno, gravando quanto meno sulla parte l'onere di allegazione dei fatti, l'indicazione di motivi precisi e di fonti di prova, rispetto ai quali il secondo giudice comunque manterrebbe "libertà di manovra", sia cognitiva ed istruttoria che decisionale, pur dovendo valutarsi l'esigenza della speditezza del giudizio. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Corte di Appello di Salerno- Intermediazione-Operazione inadeguata e prova dell’andamento dell’investimento alternativo.
Corte d'Appello di Salerno, 29 settembre 2009 - Pres. Bartoli - Est. De Stefano.
Intermediazione finanziaria - Operazione inadeguata - Doveri informativi dell'intermediario - Requisiti - Risarcimento del danno.
Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Violazione - Risarcimento del danno - Disinvestimento - Onere della prova del diverso andamento del nuovo investimento - Necessità.
Non può dirsi legittima - e dà luogo al risarcimento del danno - un'operazione "non adeguata" compiuta in apparente esecuzione del contratto quadro stipulato tra una finanziaria ed un privato, in mancanza di prova, anche se dovuta al mancato rideposito in appello del fascicolo di primo grado di: i) un ordine scritto dinanzi ad un'operazione non adeguata; ii) della menzione, nell'ordine scritto, dell'avviso al cliente investitore della non adeguatezza, la quale menzione oltretutto non si risolve in una mera dicitura priva di concreta specificazione del significato dell'avvertimento; iii) della successiva conferma dell'ordine, firmata dal cliente stesso, nonostante l'avvertimento medesimo. (fds)
Per la prova del danno riportato in acquisto di quote di fondi azionari operato con disinvestimento da altri fondi deve comunque darsi la dimostrazione del diverso andamento di questi ultimi. (fds)
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
C.Appello Salerno - Chiusura del fallimento,discrezionalità del Tribunale e pendenza di giudizio risarcitorio.
Corte d'Appello di Salerno, 22 maggio 2009 - Pres. Rossi - Rel. Rosa Sergio.
Fallimento - Chiusura - Verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 118 - Assenza di discrezionalità - Irrilevanza della pendenza di azioni contro il fallimento - Reclamo -Devoluzione della sola verifica della sussistenza di una delle ipotesi di chiusura.
Allorchè si verifica una delle ipotesi descritte dall'art. 118 l. fall. il tribunale non ha alcuna discrezionalità e deve procedere alla chiusura delle procedura. Del tutto irrilevante è la pendenza di azioni giurisdizionali avverso il fallimento aventi per oggetto il risarcimento dei danni asseritamente causati a terzi dal curatore fallimentare od attinenti vizi delle cose vendute nel corso della procedura fallimentare. A seguito del reclamo avverso il provvedimenti di chiusura, la Corte di Appello non può estendere l'oggetto del procedimento se non alla stretta verifica della sussistenza di una delle condizioni di chiusura della procedura fallimentare. (fb)
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Corte d'Appello di Salerno - Dichiarazione di fallimento e cancellazione dal registro imprese - dies a quo
Corte d'Appello di Salerno 14 gennaio 2009 - Pres. Ferrante - Rel. Siani.
Fallimento - Dichiarazione - Cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese - Decorrenza del termine annuale - Individuazione del dies a quo.
Ai sensi dell'art. 10 legge fall. il dies a quo per il computo del termine annuale della cancellazione dell'impresa non può essere identificato nè con la data della richiesta di cancellazione formulata dall'imprenditore nè, ancor meno, con l'unilaterale fissazione da parte sua della data di cessazione dell'attività in forza della quale la cancellazione venga richiesta; esso va, invece, identificato con il fatto oggettivo della cancellazione assunta dall'ufficio con la sua inserzione nel registro e con conseguente ostensione dell'evento alla conoscenza di tutti i terzi. Il debitore non è inoltre ammesso a provare la conoscenza che il singolo creditore abbia della cessazione dell'attività imprenditoriale in data antecedente alla data della cancellazione dal registro delle imprese.
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Corte d'Appello di Salerno - concordato preventivo:regime intermedio e condizioni di ammissibilità
Corte D'Appello di Salerno 2 settembre 2008 - Pres. Rossi, Rel. Rosa.
Concordato preventivo - Giudizio di ammissibilità - Oggetto del controllo del tribunale - Rispondenza dei dati attestati dal professionista - Informazione sulla situazione economica - Sufficienza dei mezzi offerti - Necessità.
Rigetto della proposta di concordato - Mezzi di gravame - Esclusione - Impugnazione della sentenza di fallimento - Motivi attinenti all'ammissibilità del concordato - Ammissibilità.
Nel regime cd. intermedio, in sede di verifica delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, il tribunale, sia pure nell'ambito di una funzione di garanzia, deve orientarsi al controllo della regolarità formale della proposta ed alla verifica della completezza della documentazione di supporto. Sotto il primo profilo, il controllo verte sull'accertamento della rispondenza con tutti gli elementi acquisiti dei dati considerati ed attestati da professionista qualificato; sotto il secondo profilo, il controllo deve tendere ad accertare che risulti fornita un'adeguata informazione sulla situazione economica con indicazione analitica della sufficienza dei mezzi offerti rispetto agli obiettivi perseguiti. Con riferimento alla relazione, il tribunale, pur senza sovrapporre il proprio giudizio a quello del professionista, alla cui responsabilità è affidata l'attestazione di veridicità e di fattibilità, deve pur sempre procedere alla verifica della serietà dei criteri adottati per esprimere le attestazioni di sua competenza. (fb)
Anche nel cd. regime intermedio che precede il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento si possono far valere motivi attinenti alla ammissibilità della proposta di concordato preventivo. (fb)

