Corte d'Appello di Ancona


Corte di Appello di Ancona – Azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2 LF – Efficacia probatoria della relazione del curatore

Data di riferimento: 
20/01/2011

Corte di Appello di Ancona, 20 gennaio 2011 - Pres. Castagnoli - Est. Marcelli.

Ai fini del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2, LF, si deve riscontrare una concreta ed effettiva lesione della par condicio creditorum, che si sostanzi in un aggravamento dell'insolvenza ovvero in una modifica della collocazione del creditore, ossia in un pregiudizio nella sua accezione più vasta; tale situazione non si verifica qualora l'istituto bancario assoggettato ad azione revocatoria non abbia ridotto il proprio credito o qualora il credito sia rimasto chirografario, senza, pertanto, mutamento di collocazione. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Quanto riferito nella relazione del curatore ex art. 33 LF ha un'efficacia probatoria diversa a seconda che si tratti a) di fatti compiuti dal curatore o avvenuti in sua presenza, b) di fatti riferiti dal curatore ma diversi da quelli di cui alla lettera a, c) di valutazioni del curatore. Nel primo caso si ha una prova legale, poiché la relazione, formata da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso. Nel secondo caso trattasi di prova atipica, la quale ha efficacia probatoria in base al principio del libero convincimento del giudice, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione e purché non aggiri divieti o preclusioni dettati da disposizioni sostanziali o processuali. Nell'ultimo caso è evidente l'irrilevanza delle valutazioni del curatore. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Ancona - Azione revocatoria - Lease back e scientia decotionis.

Data di riferimento: 
14/02/2009

Corte d'Appello di Ancona, 14 febbraio 2009 - Est. Castagnoli.
Segnalazione del Dott. Gianluigi Gentili

Revocatoria fallimentare - Conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca - Operazione di vendita e di lease back - Riduzione dello scoperto di conto - Elemento soggettivo - Sussistenza.

Revocatoria fallimentare - Accrediti relativi ad effetti s.b.f. - Insoluti - Onere della prova.

Revocatoria fallimentare - Giroconto dal conto s.b.f. al conto ordinario - Natura solutoria - Sussistenza.

Può essere indice di conoscenza dello stato di insolvenza da parte di un operatore particolarmente avveduto, quale può essere una banca, l'attuazione di un'operazione di vendita e lease back con il fine di procurare all'impresa una provvista finanziaria utilizzata per ridurre lo scoperto di conto corrente. (fb)

In tema di revocatoria fallimentare di accrediti relativi ad effetti s.b.f., una volta dimostrato l'accredito del titolo da parte della banca, con conseguente riduzione dello scoperto di conto, incombe sull'istituto di credito l'onere di provare l'esistenza di un insoluto riferibile all'anticipazione effettuata e tale da incidere negativamente sulla solutoria della medesima. (fb)

Nel caso di giroconto dal conto s.b.f. al conto corrente ordinario, il riaccredito della somma sul conto scoperto non ha natura meramente contabile, ma assume funzione satisfattoria, tale da integrare, a seconda dei casi, una rimessa ripristinatoria o solutoria. (gg)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)