Corte d'Appello di Napoli, usura


Corte d'Appello di Napoli - Reclamo ex art. 18 L.F. - Regole applicabili - Fallimento e sospensione dei termini ex L.44/99

Data di riferimento: 
22/07/2010

Reclamo art. 18

Corte d'Appello di Napoli, 22 luglio 2010 - Pres. Frallicciardi - Est. Rosa Pezzullo.

Al procedimento di reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento, regolato dalle norme di cui all'articolo 739 c.p.c. e definito con sentenza a norma dell'articolo 18, comma 10° della Legge Fallimentare, devono ritenersi applicabili in via analogica tutte le norme che assicurano il rispetto del contraddittorio, l'utile esercizio del diritto di difesa, nonché le previsioni di cui all'articolo 164 c.p.c. e di cui all'articolo 348 c.p.c.. (avv. Andrea Galimberti - Riproduzione riservata)

Nel procedimento di reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento, se la parte reclamante non compare alla prima udienza il Collegio rinvia la causa a una prossima udienza ai sensi dell'articolo 348, 2° comma c.p.c.. (avv. Andrea Galimberti - Riproduzione riservata)

La sospensione dei termini prevista dall'articolo 20 della Legge 23 febbraio 1999 n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) non si applica alla procedura prefallimentare (avv. Andrea Galimberti - Riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Napoli - Vittime dell'usura ed oggetto della sospensione dei termini di pagamento.

Data di riferimento: 
09/12/2009

Corte d'Appello di Napoli, 9 dicembre 2009 - Pres. Dacomo - Rel. Celentano.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Applicabilità ai debiti di natura civilista in genere - Esclusione.

Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Sospensione dei termini per i pagamenti da parte dei beneficiari - Debiti pecuniari - Applicabilità.

La moratoria prevista dagli artt. 3, 4, 6, 8 e 20, I° comma, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) non riguarda la scadenza dei termini di pagamento dei debiti pecuniari di natura civilista diversi dai "ratei dei mutui bancari e ipotecari", espressamente considerati dal primo comma. (gc) (riproduzione riservata)

La sospensione prevista dal terzo comma dell' art. 20 della legge n. 44 del 1999 (disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) riguarda anche i termini di pagamento dei debiti pecuniari, la cui scadenza importa la decadenza del debitore dal c.d. beneficio del termine. (gc) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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