Corte d'Appello di Bologna
Corte d'Appello di Bologna - Valutazione dello stato di insolvenza e criterio esclusivamente patrimoniale
Appello Bologna, 12 luglio 2011 - Pres. Plati - Est. Anna Maria Drudi.
Dichiarazione di fallimento - Stato d'insolvenza - Criterio di valutazione esclusivamente patrimoniale - Inadeguatezza.
In ordine ai criteri di valutazione dello stato di insolvenza, il criterio esclusivamente patrimoniale, pur astrattamente corretto in relazione ad una società in stato di liquidazione, è tuttavia del tutto incongruo rispetto ad una società che detto stato non ha dichiarato e che dunque deve sottostare al criterio di base individuato dall'art. 5, legge fallimentare, in forza del quale la situazione di insolvenza é integrata non già dal confronto fra attivo e passivo, bensì dall'impossibilità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. (Fabrizio Garuti) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Fabrizio Garuti
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Corte d'Appello di Bologna – Int. fin.– Bond Argentina, obbligazioni Cirio e inadempimento dell’intermediario.
Corte d'Appello di Bologna, 6 ottobre 2010 - Pres. rel. dott. C. Vecchio.
Qualora il cliente abbia competenze in materia finanziaria dimostrate da indici quali la gestione di un portafoglio variegato o la presenza di investimenti in titoli che comprovano la familiarità con elevati margini di rischio, l'intermediario adempie correttamente al dovere di segnalare al cliente l'inadeguatezza dell'operazione anche ove non espliciti le motivazioni specifiche della segnalata inadeguatezza; si deve ritenere, infatti, che un investitore di tale competenza, prima di firmare la conferma dell'ordine d'acquisto malgrado l'avvertimento ricevuto, sia in grado di comprendere il rischio connesso all'operazione ed eventualmente di richiedere ulteriori informazioni all'intermediario ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata).
Corte d'Appello di Bologna - Concordato preventivo e poteri di controllo del Tribunale.
Corte d'Appello di Bologna, 1 giugno 2009 - Pres. Vecchio - Est. Anna Maria Drudi.
Confermata dal Tribunale di Bologna 17 febbraio 2009, in questo sito.
Segnalazione del Prof. Avv. Danilo Galletti
Concordato preventivo - Inammissibilità - Dichiarazione di fallimento su istanza del pubblico ministero - Legittimazione - Sussistenza.
Concordato preventivo - Poteri del Tribunale nella fase di ammissione - Natura e contenuto.
Concordato preventivo - Fattibilità del piano - Natura del controllo esercitato dal Tribunale - Oggetto.
Giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento - Utilizzabilità di nuovi elementi di valutazione - Ammissibilità.
Poiché nell'ambito della procedura di concordato preventivo il pubblico ministero è parte necessaria ai sensi dell'art. 162 legge fall., sussiste la sua legittimazione a richiedere la declaratoria di fallimento del soggetto proponente il concordato, essendo tale iniziativa del tutto svincolata dai limiti imposti dal non richiamato art. 7 legge fall.. (mb)
Non è condivisibile l'assunto secondo cui la sfera di indagine del Tribunale, nella fase di ammissione alla procedura di concordato preventivo, sarebbe limitata alla sola verifica della correttezza formale e documentale della proposta, dovendo tale organo verificare se sussistano i presupposti di ammissibilità alla procedura, come si desume dal contenuto dell'art. 162 legge fall., dalla modifica operata al primo comma dell'art. 163 legge fall. nonché dalla norma di chiusura di cui all'art. 173 legge fall., esercitando, a tal fine, un sindacato non meno ampio di quello consentito in sede di omologazione ma solo più sommario. (mb)

