prova, Corte d'Appello di Venezia


C. Appello di Venezia - Rivendica del bene concesso in leasing, regime probatorio e prova della persistenza del rapporto.

Data di riferimento: 
01/04/2011

Appello Venezia, 01 aprile 2011 - - Pres., est. Silvestre.

Fallimento - Rivendica di beni immobili - Applicazione della disciplina prevista dagli articoli 619 seguenti c.p.c. - Acquisto del bene con atto avente data certa anteriore al fallimento - Prova testimoniale - Limiti ed eccezioni - Prova per presunzioni - Onere della prova.

Fallimento - Locazione finanziaria - Dimostrazione dell'acquisto del bene con atto avente data certa anteriore al fallimento - Necessità.

Fallimento - Locazione finanziaria - Rivendica del bene da parte del concedente - Divieto di prova testimoniale - Prova per presunzioni - Prova della persistenza del locazione finanziaria al momento della dichiarazione di fallimento.

Corte d'Appello di Venezia - Data certa del libro dei beni in locazione finanziaria e prova della proprietà.

Data di riferimento: 
07/04/2010

Appello Venezia, 07 aprile 2010 - Pres. Silvestre - Est. Taglialatela.

Fallimento - Domanda di restituzione di beni concessi in leasing - Risultanze del libro dei beni in locazione vidimato in data anteriore al fallimento - Data certa opponibile alla procedura - Sussistenza.

Fallimento - Domanda di restituzione di beni concessi in leasing - Prova dell'esistenza del negozio di locazione finanziaria - Prova della proprietà in capo alla concedente - Sussistenza.

Ai fini dell'accertamento del diritto della società concedente ad ottenere dal fallimento la restituzione del bene concesso in leasing, il libro dei beni in locazione regolarmente tenuto e vidimato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento è idoneo a dimostrare che la consegna del bene all'utilizzatore è avvenuta in data anteriore all'apertura del concorso. (fb) (riproduzione riservata)

Qualora sia opponibile al fallimento la prova dell'esistenza del rapporto di locazione finanziaria avente ad oggetto determinati beni, deve ritenersi raggiunta anche la prova della proprietà di detti beni in capo alla concedente che nei confronti del fallimento ne chieda la restituzione. (fb) (riproduzione riservata) (1)

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