Corte di Cassazione
Corte di Cassazione - Sezioni Unite - Sindacabilità della fattibilità del piano e rimessione alle Sez. Unite del contrasto.
Cassazione civile, sez. I , 15 dicembre 2011 - Pres. Vitrone - Est. Rordorf.
Concordato preventivo - Omologazione - Valutazione di fattibilità del Commissario - Rigetto - Limiti del controllo - Opportunità di rimessione alle S.U..
La legittimità della valutazione negativa dei Giudici di merito in ordine alla fattibilità del piano concordatario sulla previsione di fattibilità di un concordato con cessione integrale dei beni pone in rilievo l'orientamento prevalente contrario alla sindacabilità nel merito della proposta rispetto ad un orientamento che ha inteso ridimensionare la valenza contrattuale dell'adesione dei creditori ritenendo prevalente il rilievo d'ufficio di una causa di nullità assoluta. Valutando che tale causa di nullità assoluta si configura come impossibilità dell'oggetto e quindi rientra nell'ambito della stessa fattibilità e risulta dissonante rispetto alla precedente linea giurisprudenziale, emerge l'opportunità di vagliare l'ipotesi di rimessione dell'esame alle S.U. (1) (Biancamaria Sparano) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Biancamaria Sparano
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Corte di Cassazione – Dichiarazione di fallimento - Competenza territoriale e sede effettiva
Cassazione, sez. I, 16 giugno 2011 n. 26518 Dott. PLENTEDA Donato - Presidente - Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere - Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere - Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere - Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel.Consigliere.
Nell'ipotesi in cui l'attività svolta da una società sia concretamente esercitata da parte di un'altra impresa, avente sede in luogo diverso rispetto alla prima, al fine di individuare il tribunale competente a dichiarare il fallimento della prima società, deve considerarsi sede effettiva, sede che acquista rilevanza nel caso in cui quella legale non sia ubicata nello Stato e ne venga accertata la fittizietà, la sede in cui opera l'organo amministrativo che adotta le decisioni gestionali dell'ente societario. Pertanto la sede effettiva della prima società potrebbe identificarsi con quella della seconda soltanto se la prima fosse in effetti totalmente inattiva, nel senso che ogni decisione fosse presa direttamente dagli organi amministrativi della seconda. Tale identificazione non potrebbe certo sussistere, invero, quando la controllante, pur delegata l'esecuzione dell'attività, conservasse una sua autonomia decisionale, stabilendo nel suo interesse limiti e modalità di esecuzione della delega, vigilando sull'operato degli amministratori di quest'ultima ovvero sui propri, eventualmente presso la stessa "applicati", ed orientandone le decisioni. In questo secondo caso, dunque, competente a dichiarare il fallimento della prima società sarebbe il tribunale del luogo ove fosse collocata la sua sede amministrativa, a prescindere dal luogo di materiale svolgimento dell'attività d'impresa. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata).
Corte di Cassazione - Sezioni Unite - Esdebitazione e pagamento di parte dei creditori concorsuali.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 novembre 2011, n. 24215 - Pres. dott. Vittoria, rel. dott. Piccininni.
L'art. 142, co. 2, l.f. deve essere interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta, essendo invero rimesso al prudente apprezzamento del giudice accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Corte di Cassazione - Funzioni del commissario giudiziale dopo la omologa del concordato.
Cassazione civile , 04 novembre 2011, n. 22913 - Pres. Plenteda - Est. Mercolino.
Concordato preventivo - Passaggio in giudicato della sentenza di omologazione - Esaurimento della procedura - Funzioni del commissario giudiziale - Legittimazione del commissario giudiziale ad agire in giudizio per l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal concordato - Esclusione.
Concordato preventivo - Risoluzione - Dichiarazione di fallimento - Legittimazione del curatore ad azionare la garanzia offerta da terzi - Esclusione - Legittimazione dei singoli creditori - Sussistenza.
Il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo, conseguente al rigetto delle impugnazioni eventualmente proposte ai sensi dell'articolo 183, legge fallimentare, determina l'esaurimento della procedura di concordato, alla quale fa seguito l'apertura di una fase meramente esecutiva ove il commissario giudiziale svolge funzioni di sorveglianza e di stimolo dell'intervento del tribunale esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Da tali attribuzioni non può tuttavia desumersi la titolarità in capo al commissario giudiziale della legittimazione ad agire in giudizio per ottenere l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile – Concordato preventivo, transazione fiscale e creditori privilegiati.
Cassazione civile, sez. I, 4 novembre 2011, n. 22931 - Pres. dott. V. Proto, rel. dott. V. Zanichelli
Nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, il ricorso alla transazione fiscale è una mera facoltà del debitore: ove tuttavia il debitore non vi acceda, dal concordato preventivo (eventualmente) omologato non possono discendere quegli effetti - consolidamento del debito inteso quale non modificabile contestazione della pretesa ed estinzione dei giudizi in corso - subordinati all'omologazione, insieme al concordato, anche della transazione fiscale. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Nel procedimento di omologazione del concordato preventivo, ove questo non contenga una proposta di transazione fiscale, la votazione non favorevole da parte dell'Amministrazione fiscale non impedisce l'omologazione, ove sussistano gli altri presupposti prescritti dalla legge: il credito erariale può pertanto essere falcidiato anche in presenza di voto contrario dell'Amministrazione. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Corte di Cassazione - Sospensione dell'aggiudicazione e reclamo al giudice delegato.
Corte di Cassazione, sez. I civile, 19 ottobre 2011, n. 21645
Pres. dott. Carnevale
Rel. dott. Zanichelli
La mancata fissazione di un termine entro il quale il curatore è abilitato a sospendere l'aggiudicazione in esito alla gara a fronte di un'offerta migliorativa, ai sensi dell'art. 107 co. 4 l.f., è compatibile con il diritto dell'aggiudicatario al trasferimento del bene; un'eventuale non giustificabile ritardo del curatore nel procedere al completamento delle operazioni di trasferimento del bene può essere oggetto di reclamo dell'aggiudicatario al giudice delegato, ai sensi dell'art. 36 l.f., previa scadenza del termine di una diffida a provvedere, configurandosi, in ipotesi, una violazione di legge sotto il profilo della violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede.
(dott.ssa Giulia Gabassi - riproduzione riservata)
Si veda anche in questo sito il provvedimento del Tribunale di Pordenone del 2.2.2010.
Corte di Cassazione - Domanda di insinuazione tardiva e scusabilità del ritardo.
Cassazione civile, sez. IV, lavoro , 13 ottobre 2011, n. 21189 - Pres. Plenteda - Est. Ragonesi.
Fallimento - Accertamento del passivo - Termine per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo - Amministrazione finanziaria - Scusabilità del ritardo - Rispetto dei termini stabiliti dalla legge per le procedure di accertamento e di emissione dei ruoli delle cartelle - Irrilevanza - Onere della prova della scusabilità del ritardo a carico del creditore.
Corte di Cassazione – Fondo patrimoniale - Natura dichiarativa dell'azione ex art. 64 l.f.e prescrizione.
Cassazione, sez. I, 30 settembre 2011 n. 20067 Dott. PLENTEDA Donato - Presidente - Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere - ZANICHELLI Vittorio - Consigliere - Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere - Dott. DIDONE Antonio - rel.Consigliere -
Ha natura dichiarativa e perciò non è soggetta a prescrizione, l'azione proposta dal curatore del fallimento per far valere l'inefficacia ex art. 64 l.f. della costituzione del fondo patrimoniale effettuata dal fallito nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata).
Corte di Cassazione - Concordato preventivo e poteri del giudice.
Cassazione civile, sez. I, 15 settembre 2011, n. 18864 - Pres. Proto, rel. Bernabai.
In tema di omologazione del concordato preventivo, sebbene, nel regime conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, al giudice sia precluso il giudizio sulla convenienza economica della proposta, non per questo gli è affidata una mera funzione di controllo della regolarità formale della procedura, dovendo, invece, egli intervenire, anche d'ufficio ed in difetto di opposizione ex art. 180 legge fall., sollevando le eccezioni di merito, quale quella di nullità, ex art. 1421 cod. civ.; in particolare, se è vero che l'apprezzamento della realizzabilità della proposta, come mera prognosi di adempimento, compete ai soli creditori, ove sussista, invece, un vero e proprio vizio genetico della causa, accertabile in via preventiva in ragione della totale ed evidente inadeguatezza del piano, non rilevata nella relazione del professionista attestatore, il giudice deve procedere ad un controllo di legittimità sostanziale, trattandosi di vizio non sanabile dal consenso dei creditori e così svolgendo il predetto giudice una funzione di tutela dell'interesse pubblico, evitando forme di abuso del diritto nella utilizzazione impropria della procedura. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che l'omessa considerazione, nella proposta di concordato, di un ingente credito privilegiato, di radice causale anteriore alla detta proposta, operasse come causa di impossibilità dell'oggetto, così alterando l'ipotesi prospettata di soddisfacimento delle obbligazioni sociali, su cui confidava il consenso del ceto creditorio, dovendosi perciò rigettare la domanda di omologazione).
(Massima ufficiale)
Corte di Cassazione - Il privilegio dello studio professionale associato.
Cassazione civile sez. I, 08 settembre 2011, n. 18455 - Pres. Proto Vincenzo, rel. Barnabai Renato.
Il riconoscimento del privilegio al credito vantato dallo studio associato non è da escludere a priori, potendo essere, in ipotesi, giustificato dalla cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato. In assenza di tale presupposto specifico, lo studio associato, quale autonomo centro di interessi, non ha diritto all'ammissione al rango privilegiato, non essendo assimilabile al soggetto individuale favorito dall'art. 2751 bis, n. 2: norma, insuscettibile di estensione analogica, quale jus singolare (art. 14 disp. gen.).

