compensazione, Corte di Cassazione


Corte di Cassazione – Sez. Unite – Mancata contestazione della compensazione ed esperibilità dell’azione revocatoria.

Data di riferimento: 
14/07/2010

Corte di Cassazione - Sez. Unite civili - sentenza n. 16508 del 14.07.2010

Quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validita', la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i profili dell'esistenza, validita', efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione". (GF - riproduzione riservata)

Gli effetti pregiudizievoli per il fallimento, individuabili nella preclusione alla proponibilita' dell'azione revocatoria, saranno eventualmente addebitabili al curatore, ove ne ricorrano le condizioni ed i presupposti, per la mancata formulazione delle eccezioni idonee a contrastare l'assunto (relativo all'esistenza della compensazione) del ricorrente. (GF riproduzione riservata)

(Commento alla pronuncia, a cura della dott.ssa Giulia Gabassi, è pubblicato nella rivista La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, fascicolo 2/2011, p. 126-139)

Corte di Cassazione - Mandato all'incasso e compensazione di crediti: inammissibilità.

Data di riferimento: 
07/05/2009

Cassazione civile, sez. I, 07/05/2009, n. 10548

Nell'ipotesi in cui tra la banca e il cliente intervenga un'operazione di anticipo su fatture regolata in conto corrente effettuata prima dell'ammissione del correntista alla procedura di concordato preventivo, con ricevute bancarie purtuttavia pagate dai terzi dopo l'inizio della predetta procedura, poiché il mandato all'incasso alla banca con facoltà di compensazione con gli scoperti di conto corrente del mandante non comporta a favore della banca, a differenza della cessione di credito, alcun trasferimento del credito di cui rimane titolare il mandante, solo al momento in cui viene incassata la somma da parte del mandatario sorge nei confronti di quest'ultimo l'obbligo di restituire quanto riscosso, e pertanto non può operarsi da parte dell'istituto di credito la compensazione fra il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse ed il proprio credito verso la stesso cliente, ciò in applicazione del principio della necessità della preesistenza dei rispettivi crediti previsto dall'art. 56 l.f. , richiamato dall'art. 169 della medesima legge.

 

Corte di Cassazione - Mandato all'incasso e compensazione di crediti: ammissibilità.

Data di riferimento: 
05/08/1997

Cassazione civile, sez. I, 05/08/1997, n. 7194

Nell'ipotesi in cui tra la banca e il cliente intervenga un'operazione di anticipo su fatture regolata in conto corrente effettuata prima dell'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, con ricevute bancarie purtuttavia pagate dai terzi dopo l'inizio della predetta procedura, qualora il fallimento del correntista agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, é necessario appurare se la convenzione relativa all'operazione di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente preveda o meno una clausola che attribuisca alla banca il diritto di "incamerare" le somme riscosse (il cosiddetto patto di compensazione o, secondo altra definizione, il patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), poiché solo in quest'ultimo caso la banca ha il diritto di compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito verso la stesso cliente conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che il suo credito sia anteriore all'ammissione alla procedura di amministrazione controllata.

Condividi contenuti