Corte di Cassazione


Corte Cassazione - Esercizio provvisorio, contratti pendenti ad esec. continuata o periodica:disciplina della prededucibilità.

Data di riferimento: 
19/03/2012

Cassazione civile, sez. I , 19 marzo 2012, n. 4303 - Pres. Fioretti - Est. Didone.

Fallimento - Esercizio provvisorio dell'impresa - Crediti sorti durante l'esercizio provvisorio - Prededuzione - Crediti successivi all'esercizio provvisorio - Applicazione della regola generale di cui all'articolo 72 LF e della disciplina della quarta sezione della legge fallimentare.

Fallimento - Esercizio provvisorio dell'impresa - Contratti pendenti ad esecuzione continuata o periodica - Crediti sorti dopo la cessazione dell'esercizio provvisorio - Applicazione dell'articolo 74 L.F. - Pagamento in prededuzione delle prestazioni ante fallimento.

Fallimento - Contratti pendenti - Contratti ad esecuzione continuata o periodica e di assicurazione - Norme speciali - Applicazione a tutti i casi di continuazione del rapporto nel corso di procedure concorsuali - Esclusione.

Fallimento - Esercizio provvisorio dell'impresa - Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Disciplina dei crediti prededucibili.

La regola di cui all'articolo 104, comma 8, legge fallimentare, secondo la quale i crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio dell'impresa sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, comma 1, n. 1), non è applicabile ai crediti sorti dopo che sia cessato l'esercizio provvisorio, per i quali "rivive" la regola generale di cui all'articolo 72 nonché la disciplina prevista dall'intera sezione quarta della legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Corte di Cassazione – Ipoteca fiscale ed esenzione dalla revocatoria.

Data di riferimento: 
05/03/2012

Corte di Cassazione 5 marzo 2012 n. 3398- Pres. Dott. Francesco Maria Fioretti, rel. dott. Carlo Piccinini

L'art. 67, primo comma n. 4 l.f., stabilisce, fra l'altro, e ricorrendo le ulteriori condizioni, la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie, per cui l'ipoteca c.d. fiscale ( prevista dall'art. 77 del d.p.r. n. 602/73 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) non può essere compresa in alcuna delle due categorie sopra indicate e di conseguenza non può essere oggetto di revoca in sede fallimentare (una tale interpretazione è indotta anche dall'art. 89 del d.p.r. 602/73, il quale esenta dalla revocatoria i pagamenti di imposte scadute confermando con ciò in modo estremamente significativo il regime eccezionale e derogatorio che il legislatore ha voluto assicurare all'Amministrazione Finanziaria in forza delle finalità pubblicistiche della sua attività, individuabili nella necessità di favorire l'adempimento del debito fiscale e di assicurare, per quanto possibile, la più pronta riscossione delle entrate erariali). (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall'avv. Marino Ferro

Cass. civ. - Int.fin.- Ius poenitendi e precedente accordo di carattere generale tra investitore e intermediario.

Data di riferimento: 
14/02/2012

Cassazione civile, sez. I , 14 febbraio 2012, n. 2065 - Pres. Vitrone - Est. Piccininni.

Intermediazione finanziaria - Offerta fuori sede ex art. 30 TUF - Ius poenitendi - Spazio applicativo - Precedente accordo di carattere generale tra investitore e intermediario.

In tanto può trovare ragionevole applicazione la disciplina del ius poenitendi, in quanto si sia verificata una stiuazione in cui il risparmiatore sia stato esposto al rischio di assumere iniziative e prendere decisioni poco meditate. Il fatto che l'acquisto non sia avvenuto per iniziativa dell'offerente, ma a seguito di un precedente accordo di carattere generale tra l'investitore e il soggetto delegato per la definizione negoziale comporta che sia ravvisabile una ipotesi di negoziazione e non di collocamento ex art. 30, comma 5, TUF. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Int.fin.- Mutuo per l'acquisto di strumenti finanziari costituiti in pegno a favore della banca.

Data di riferimento: 
03/02/2012

Cassazione civile, sez. I , 03 febbraio 2012, n. 1584 - Pres. Plenteda - Est. Schirò.

Contratti bancari - Piano finanziario con erogazione di mutuo - Utilizzo della somma mutuata per acquisto di strumenti finanziari - Costituzione in pegno a favore della banca a garanzia della restituzione del mutuo - Sottoscrizione al di fuori dei locali dell'istituto di credito - Onere della prova.

Contratti bancari - Piano finanziario con erogazione di mutuo - Utilizzo della somma mutuata per acquisto di strumenti finanziari - Costituzione in pegno a favore della banca a garanzia della restituzione del mutuo - Fattispecie negoziale complessa riconducibile alla categoria degli strumenti finanziari - Applicazione della disciplina per l'offerta fuori sede - Diritto di recesso - Nullità.

E' nullo il contratto stipulato tra il privato e la banca (nella specie costituente un piano finanziario con erogazione di un mutuo, l'utilizzo della somma mutuata per l'acquisto di obbligazioni e di una quota di un fondo comune di investimento, la costituzione in pegno in favore della banca, a garanzia della restituzione del mutuo, delle obbligazioni e della quota acquistate e l'accensione di un conto deposito titoli e di un conto corrente), qualora sottoscritto al di fuori dei locali dell'istituto di credito. A fronte della contestazione all'uopo formulata dal privato, sorretta da adeguati elementi probatori, incombe sull'istituto di credito fornire prova contraria e dunque che il contratto sia stato sottoscritto presso i suoi uffici. (Andrea Fusaro) (riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Sindacabilità della fattibilità del piano e rimessione alle Sez. Unite del contrasto.

Data di riferimento: 
15/12/2011

Cassazione civile, sez. I , 15 dicembre 2011 - Pres. Vitrone - Est. Rordorf.

Concordato preventivo - Omologazione - Valutazione di fattibilità del Commissario - Rigetto - Limiti del controllo - Opportunità di rimessione alle S.U..

La legittimità della valutazione negativa dei Giudici di merito in ordine alla fattibilità del piano concordatario sulla previsione di fattibilità di un concordato con cessione integrale dei beni pone in rilievo l'orientamento prevalente contrario alla sindacabilità nel merito della proposta rispetto ad un orientamento che ha inteso ridimensionare la valenza contrattuale dell'adesione dei creditori ritenendo prevalente il rilievo d'ufficio di una causa di nullità assoluta. Valutando che tale causa di nullità assoluta si configura come impossibilità dell'oggetto e quindi rientra nell'ambito della stessa fattibilità e risulta dissonante rispetto alla precedente linea giurisprudenziale, emerge l'opportunità di vagliare l'ipotesi di rimessione dell'esame alle S.U. (1) (Biancamaria Sparano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Biancamaria Sparano

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Corte di Cassazione – Dichiarazione di fallimento - Competenza territoriale e sede effettiva

Data di riferimento: 
12/12/2011

Cassazione, sez. I, 16 giugno 2011 n. 26518 Dott. PLENTEDA Donato - Presidente - Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere - Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere - Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere - Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel.Consigliere.

Nell'ipotesi in cui l'attività svolta da una società sia concretamente esercitata da parte di un'altra impresa, avente sede in luogo diverso rispetto alla prima, al fine di individuare il tribunale competente a dichiarare il fallimento della prima società, deve considerarsi sede effettiva, sede che acquista rilevanza nel caso in cui quella legale non sia ubicata nello Stato e ne venga accertata la fittizietà, la sede in cui opera l'organo amministrativo che adotta le decisioni gestionali dell'ente societario. Pertanto la sede effettiva della prima società potrebbe identificarsi con quella della seconda soltanto se la prima fosse in effetti totalmente inattiva, nel senso che ogni decisione fosse presa direttamente dagli organi amministrativi della seconda. Tale identificazione non potrebbe certo sussistere, invero, quando la controllante, pur delegata l'esecuzione dell'attività, conservasse una sua autonomia decisionale, stabilendo nel suo interesse limiti e modalità di esecuzione della delega, vigilando sull'operato degli amministratori di quest'ultima ovvero sui propri, eventualmente presso la stessa "applicati", ed orientandone le decisioni. In questo secondo caso, dunque, competente a dichiarare il fallimento della prima società sarebbe il tribunale del luogo ove fosse collocata la sua sede amministrativa, a prescindere dal luogo di materiale svolgimento dell'attività d'impresa. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata).

Corte di Cassazione - Bancarotta fraudolenta impropria del socio accomandante.

Data di riferimento: 
29/11/2011

Cassazione Penale, sez. V, 29.11.2011 n. 44103 - Pres. Grassi - Rel. De Berardinis - P.M. Izzo

La mancata estensione della dichiarazione di fallimento, non è di per sè stessa preclusiva della responsabilità del socio accomandante che abbia violato il divieto di immissione nell'attività amministrativa, quale concorrente nel delitto di bancarotta fraudolenta ascritto all'accomandatario, essendo sufficiente lo svolgimento di attività amministrativa, anche attraverso i contatti con clienti dell'impresa, che implicano inevitabilmente la gestione delle attività aziendali.(avv. Lorenzo Cudini - Riproduzione riservata).

Corte di Cassazione - Sezioni Unite - Esdebitazione e pagamento di parte dei creditori concorsuali.

Data di riferimento: 
18/11/2011

Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 novembre 2011, n. 24215 - Pres. dott. Vittoria, rel. dott. Piccininni.

L'art. 142, co. 2, l.f. deve essere interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta, essendo invero rimesso al prudente apprezzamento del giudice accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Funzioni del commissario giudiziale dopo la omologa del concordato.

Data di riferimento: 
04/11/2011

Cassazione civile , 04 novembre 2011, n. 22913 - Pres. Plenteda - Est. Mercolino.

Concordato preventivo - Passaggio in giudicato della sentenza di omologazione - Esaurimento della procedura - Funzioni del commissario giudiziale - Legittimazione del commissario giudiziale ad agire in giudizio per l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal concordato - Esclusione.

Concordato preventivo - Risoluzione - Dichiarazione di fallimento - Legittimazione del curatore ad azionare la garanzia offerta da terzi - Esclusione - Legittimazione dei singoli creditori - Sussistenza.

Il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo, conseguente al rigetto delle impugnazioni eventualmente proposte ai sensi dell'articolo 183, legge fallimentare, determina l'esaurimento della procedura di concordato, alla quale fa seguito l'apertura di una fase meramente esecutiva ove il commissario giudiziale svolge funzioni di sorveglianza e di stimolo dell'intervento del tribunale esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Da tali attribuzioni non può tuttavia desumersi la titolarità in capo al commissario giudiziale della legittimazione ad agire in giudizio per ottenere l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Cassazione civile – Concordato preventivo, transazione fiscale e creditori privilegiati.

Data di riferimento: 
04/11/2011

Cassazione civile, sez. I, 4 novembre 2011, n. 22931 - Pres. dott. V. Proto, rel. dott. V. Zanichelli

Nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, il ricorso alla transazione fiscale è una mera facoltà del debitore: ove tuttavia il debitore non vi acceda, dal concordato preventivo (eventualmente) omologato non possono discendere quegli effetti - consolidamento del debito inteso quale non modificabile contestazione della pretesa ed estinzione dei giudizi in corso - subordinati all'omologazione, insieme al concordato, anche della transazione fiscale. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Nel procedimento di omologazione del concordato preventivo, ove questo non contenga una proposta di transazione fiscale, la votazione non favorevole da parte dell'Amministrazione fiscale non impedisce l'omologazione, ove sussistano gli altri presupposti prescritti dalla legge: il credito erariale può pertanto essere falcidiato anche in presenza di voto contrario dell'Amministrazione. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

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