Tribunale di Padova


Tribunale di Padova – Concordato preventivo, nuova finanza e creditori postergati.

Data di riferimento: 
16/05/2011

Tribunale Padova, 16 maggio 2011 - - Pres., est. Zambotto.

I postergati sono creditori della società, ma possono essere soddisfatti solo dopo l'estinzione dei debiti nei confronti degli altri creditori: questa regola è derogabile, ex art. 160 2* comma l. f., solo nel caso di concordato per classi ed in presenza dei presupposti previsti dalla predetta norma. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

La nuova finanza non soggiace alla necessità del rispetto delle cause legittime di prelazione e ciò in quanto queste ultime possono operare solo in quanto si faccia riferimento al rapporto debitore-creditore. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

Tribunale di Padova – Sussistenza dell’insolvenza dell’impresa in liquidazione.

Data di riferimento: 
14/03/2011

Tribunale Padova, 14 marzo 2011 - Pres. dott.ssa Caterina Santinello, Rel. dott.ssa Caterina Zambotto.

Ai fini di valutare la sussistenza del presupposto dell'insolvenza di una società in liquidazione, il giudice deve accertare unicamente se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, mentre non è richiesto che la società disponga di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (ciò in quanto l'impresa in liquidazione, a differenza di quella in piena attività, non si propone di restare sul mercato, ma ha come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, e di distribuire l'eventuale residuo ai soci). (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Conformi: Tribunale di Padova, 10 marzo 2011 (in allegato); Tribunale di Padova, 24 novembre 2010 ( in allegato).

Trib. Padova- Int. fin.- Nullità della clausola di deroga alla competenza per territorio e nozione di “collocamento”.

Data di riferimento: 
28/02/2011

Tribunale Padova, 28 febbraio 2011 - - Est. Caterina Zambotto.

Intermediazione finanziaria - Foro del consumatore - Clausola di deroga della competenza per territorio - Nullità per mancanza di specifica trattativa tra le parti - Applicazione dei principi generali di competenza per territorio nei contratti tra professionista e consumatore.

Intermediazione finanziaria - Art. 30 TUF - Collocamento - Nozione - Trasferimento in genere all'investitore di strumenti finanziari.

Benchè l'art. 46, lett. d) d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), esclude dalla applicazione delle disposizioni della Sezione I, i contratti relativi a strumenti finanziari, deve essere dichiarata nulla ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.lgs. citato la clausola di deroga alla competenza territoriale che non abbia formato oggetto di specifica trattativa tra le parti, con la conseguenza che troverà comunque applicazione il principio generale in materia di contratti tra professionista e consumatore secondo il quale sarà competente il giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il termine "collocamento" di cui all'art. 30 del TUF deve intendersi riferito al negozio giuridico con il quale l'operatore o l'intermediario finanziario trasferiscono all'investitore un determinato strumento finanziario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Trib. di Padova – Fallimento su istanza del P.M. – Revoca del fallimento – Transazione fra uno dei coobbligati e il creditore.

Data di riferimento: 
08/02/2011

Tribunale di Padova, 08 febbraio 2011 - Pres., est. Caterina Santinello.

Il P.M. è legittimato a proporre istanza di fallimento ai sensi dell'art. 7, n. 2, LF, anche quando il procedimento civile di cui al suddetto articolo è un procedimento per la dichiarazione di fallimento conclusosi con decreto d'improcedibilità. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

L'art. 7, n. 2, LF non richiede alcuna forma particolare per la segnalazione dello stato d'insolvenza, che pertanto ben può risultare implicitamente dagli atti del fascicolo trasmesso, spettando comunque al P.M. di effettuare le proprie valutazioni e decidere quindi autonomamente se inoltrare o meno l'istanza di fallimento, non essendo vincolato dalla predetta segnalazione. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Trib. Padova- Int. fin.- Contratto IRS, produzione parziale del contratto quadro e nullità.

Data di riferimento: 
23/03/2010

Tribunale di Padova, 23 marzo 2010 - Pres. Amenduni - Est. Caterina Zambotto.
Segnalazione degli Avv.ti Gian Alberto Tuzzato e Alberto Radin

Contratto di negoziazione in derivati - Parte integrante del contratto quadro - Produzione in giudizio del solo contratto IRS - Mancanza dei requisiti di contenuto - Nullità delle operazioni di investimento - Sussistenza.

Non assolve all'onere di provare la stipula del cd. contratto quadro di negoziazione e trasmissione ordini la produzione in giudizio del solo contratto di investimento in prodotti derivati (nella specie IRS) che sia concepito come parte integrante del contratto quadro e non ne non contenga tutti i requisiti previsti dall'art. 30 reg. Consob n. 11522/98. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Padova - Fallimento - Amministratori - Responsabilità - SRL - Legittimazione - Determinazione del danno risarcibile

Data di riferimento: 
24/06/2009

Tribunale di Padova - Sez. I, 24 giugno 2009
Pres. Farini - Rel. Bruni

Il curatore, anche dopo la riforma del diritto societario, può esercitare l'azione di responsabilità dei creditori sociali.

In caso di prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale il danno deve essere identificato con quello provocato dalle nuove operazioni e non deve essere applicato il criterio della differenza dei deficit patrimoniali.

(Provvedimento, titolo e massima tratti dal mensile di giurisprudenza e dottrina "Il Fallimento e le altre procedure concorsuali". Editore IPSOA - Milano. n. 6/2010 con nota di Cesare Proto) Riproduzione riservata.

 

 

Tribunale di Padova- Offerta fuori sede e "collocamento".

Data di riferimento: 
29/05/2009

Tribunale di Padova, 29 maggio 2009 - Est. Manuela Farini.
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi

Intermediazione finanziaria - Offerta fuori sede - Applicazione alla sola attività di collocamento in senso stretto - Esclusione.

L'espressione "collocamento presso il pubblico", contenuta nell'art. 30 del TUF, deve essere interpretata in senso ampio come comprensiva di tutti i servizi di investimento e non solo all'attività propriamente detta di collocamento; quest'ultima soluzione sarebbe, infatti, in contrasto con la definizione di offerta fuori sede data dal primo comma di tale norma nonché con l'esclusione dalla tutela del collocamento effettuato nei confronti di investitori professionali. (fb) 

( Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it