Tribunale di Padova, offerta fuori sede
Trib. Padova- Int. fin.- Nullità della clausola di deroga alla competenza per territorio e nozione di “collocamento”.
Tribunale Padova, 28 febbraio 2011 - - Est. Caterina Zambotto.
Intermediazione finanziaria - Foro del consumatore - Clausola di deroga della competenza per territorio - Nullità per mancanza di specifica trattativa tra le parti - Applicazione dei principi generali di competenza per territorio nei contratti tra professionista e consumatore.
Intermediazione finanziaria - Art. 30 TUF - Collocamento - Nozione - Trasferimento in genere all'investitore di strumenti finanziari.
Benchè l'art. 46, lett. d) d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), esclude dalla applicazione delle disposizioni della Sezione I, i contratti relativi a strumenti finanziari, deve essere dichiarata nulla ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.lgs. citato la clausola di deroga alla competenza territoriale che non abbia formato oggetto di specifica trattativa tra le parti, con la conseguenza che troverà comunque applicazione il principio generale in materia di contratti tra professionista e consumatore secondo il quale sarà competente il giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il termine "collocamento" di cui all'art. 30 del TUF deve intendersi riferito al negozio giuridico con il quale l'operatore o l'intermediario finanziario trasferiscono all'investitore un determinato strumento finanziario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Tribunale di Padova- Offerta fuori sede e "collocamento".
Tribunale di Padova, 29 maggio 2009 - Est. Manuela Farini.
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi
Intermediazione finanziaria - Offerta fuori sede - Applicazione alla sola attività di collocamento in senso stretto - Esclusione.
L'espressione "collocamento presso il pubblico", contenuta nell'art. 30 del TUF, deve essere interpretata in senso ampio come comprensiva di tutti i servizi di investimento e non solo all'attività propriamente detta di collocamento; quest'ultima soluzione sarebbe, infatti, in contrasto con la definizione di offerta fuori sede data dal primo comma di tale norma nonché con l'esclusione dalla tutela del collocamento effettuato nei confronti di investitori professionali. (fb)
( Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )


