Tribunale di Pescara


Tribunale di Pescara - Conferimento alla massa concordataria di beni di terzi mediante costituzione di trust.

Data di riferimento: 
11/10/2011

Tribunale Pescara, 11 ottobre 2011 - Pres. Cassano - Est. Filocamo.

Concordato preventivo - Liquidazione dell'attivo svolta dalle liquidatore volontario della proponente - Conferimento alla massa concordataria dei beni di altre società mediante costituzione di trust - Attribuzione al commissario giudiziale della funzione di protector ed al liquidatore volontario quella di trustee - Concordato senza classi - Pagamento integrale di particolare categoria di creditori chirografari.

Trib. Pescara- Int. fin.- Consegna di somme al promotore infedele, violazioni e responsabilità oggettiva dell'intermediario.

Data di riferimento: 
16/11/2010

Tribunale Pescara, 16 novembre 2010 - Pres. Botta - Rel. Maria Cristina Salvia.

 

Promotori finanziari - Norme di comportamento dettate dall'articolo 96 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Destinatario delle norme - Investitore - Esclusione - Fattispecie.

Promotori finanziari - Responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dal promotore - Ratio - Onere dell'intermediario di esercitare un controllo preventivo - Rischio dell'attività posto a carico dell'intermediario che sceglie il promotore.

 

Le norme di comportamento dettate dall'articolo 96 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 sono poste a carico non degli investitori ma dei soggetti qualificati (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che nessuna violazione di tali norme e delle comuni regole di diligenza e di prudenza fosse addebitabile all'investitore che aveva consegnato al promotore finanziario le somme investite mediante bonifico sul conto corrente del promotore ed altresì mediante assegni circolari a lui intestati). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Trib. Pescara- Int. fin.- Enti pubblici e derivati: divieto di uso speculativo e nullità.

Data di riferimento: 
12/04/2010

Tribunale di Pescara, 12 aprile 2010 - Pres. Bozza - Rel. Rossana Villani.
Segnalazione dell'Avv. Duilio Manella

Enti pubblici - Contratti derivati - Disciplina - Finalità - Copertura dell'indebitamento - Contenimento del rischio.

Enti pubblici - Contratti derivati - Swap e opzioni - Finalità perseguita dalla normativa speciale - Violazione - Nullità.

Enti pubblici - Strumenti finanziari derivati - Swap e opzioni - Controllo del rischio da indebitamento - Violazione - Nullità.

Dalla disciplina che regola l'utilizzo di strumenti derivati da parte degli enti locali di cui all'art. 2 d.lgs. n. 267/2000 è possibile enucleare il principio secondo il quale l'utilizzo di detti strumenti, peraltro tassativamente indicati, è ammesso al solo fine di copertura dell'indebitamento ed a condizione che vengano rispettati precisi limiti tesi a contenerne il rischio. (fb) (riproduzione riservata)

Ha natura inderogabile e imperativa il principio per cui gli enti locali di cui all'art. 2 d.lgs. n. 267/2000 possono far uso dei derivati (swap e opzioni) al solo fine di coprire i rischi collegati all'indebitamento; ne consegue che la violazione di detto principio che ha come scopo la tutela dell'interesse pubblico economico può dar luogo a nullità ex art. 1418, comma 1, codice civile. (fb) (riproduzione riservata)

T. Pescara- Int. fin.- Avvertimento dell’inadeguatezza dell’operazione, clausola di stile ed effetti della sottoscrizione.

Data di riferimento: 
19/02/2009

Tribunale di Pescara, 19 febbraio 2009 - Pres. Cassano - Est. Falco.

Intermediazione finanziaria - Contratto di acquisto di obbligazioni Argentina - Avviso al cliente della inadeguatezza dell'operazione finanziaria ex art. 29 del regolamento CONSOB n 11522 del 1° luglio 1998 - Clausola di stile - Esclusione.

Ordine dell'investitore di dare comunque corso all'operazione, ancorché inadeguata - Conseguenze sul piano probatorio - Inconciliabilità con la tesi dell'investitore di essere stato indotto all'acquisto dall'intermediario finanziario - Sussistenza - Prova della autodeterminazione dell'investitore all'acquisto - Sussistenza - Principio di auto-responsabilità dell'investitore - Conseguenze.

Non può ritenersi clausola di stile la sottoscrizione da parte dell'investitore di dicitura, connotata da netta evidenziazione grafica, contenente l'avviso della banca secondo cui l'ordine di acquisto di strumento finanziario (nel caso di specie obbligazioni argentine) non era adeguato alle indicazioni fornite dal cliente sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi perseguiti. (mb) (riproduzione riservata)

In base al principio di autoresponsabilità secondo cui la parte che sottoscrive un documento negoziale si appropria del relativo contenuto, la stessa non può pretendere di sottrarsi, con allegazioni e prove contrarie al contenuto del documento negoziale, alle conseguenze giuridiche di tale atto (fattispecie in tema di sottoscrizione di avviso di non adeguatezza dell'operazione di acquisto di strumenti finanziari). (mb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti previa autorizzazione dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Pescara - Amministrazione straordinaria e crediti relativi ai rapporti in corso di esecuzione.

Data di riferimento: 
15/02/2009

Tribunale di Pescara 15 febbraio 2009 - Pres. Rel. Filocamo.

Amministrazione straordinaria - Prosecuzione dei contratti preesistenti - Finalità - Facoltà di subentro del commissario - Diritto del contraente al risarcimento del danno - Esclusione.

In mancanza di subentro nel rapporto da parte del commissario straordinario, che ha invece manifestato la propria volontà di scioglimento dal contratto, nessun diritto può essere riconosciuto al contraente in bonis a titolo di risarcimento per inadempimento della clausola relativa ai livelli minimi di fornitura; deve essere infatti condivisa l'interpretazione secondo la quale l'art. 50 d.lgs. n. 270/1999 prevede la continuazione dei contratti preesistenti l'amministrazione straordinaria unicamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare al commissario uno spatium deliberandi per l'esercizio della facoltà di scioglimento o di subentro, per cui la continuazione di una precedente fornitura dopo la dichiarazione d'insolvenza, non accompagnata da una espressa dichiarazione da parte del commissario, non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura. (fb)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

 

Tribunale di Pescara - Transazioni commerciali e tasso di interesse nei confronti del fallito.

Data di riferimento: 
10/02/2009

Tribunale di Pescara 10 febbraio 2009 - Pres. Rel. Filocamo.

Fallimento - Tasso di interesse applicabile ai crediti derivanti da transazioni commerciali - Esclusione dell'applicazione del d.lgs. 232/2002 ai debiti oggetto di procedure concorsuali - Interpretazione - Interessi maturati fino alla dichiarazione di fallimento - Tasso legale.

La disposizione contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 231/2002, il quale prevede la non applicazione della speciale normativa sulle transazioni commerciali ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore" deve essere intesa, per quanto riguarda il tasso di interesse applicabile, nel senso che l'esclusione riguarda gli interessi maturati fino alla dichiarazione di fallimento; il tasso non potrà, quindi, essere determinato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. citato, a meno che gli interessi in questione non siano stati liquidati con provvedimento giudiziario passato in giudicato. (fb)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Pescara - Insinuazione tardiva e imputabilità al creditore del ritardo.

Data di riferimento: 
10/02/2009

Tribunale di Pescara 10 febbraio 2009 - Pres. Rel. Filocamo.

Fallimento - Domanda di ammissione al passivo - Tardiva presentazione - Imputabilità al creditore del ritardo - Condizioni - Pubblicazione della sentenza di fallimento nel registro imprese - Irrilevanza.

Fallimento - Domanda di ammissione al passivo - Omessa o tardiva comunicazione del fallimento - Congruità del termine a disposizione del creditore - Criteri di valutazione.

L'omissione dell'avviso di cui all'art. 92 legge fallim. o il ritardo dell'avviso medesimo che abbia reso impossibile la presentazione della domanda tempestiva di ammissione al passivo costituiscono causa di non imputabilità del ritardo al creditore che si sia tardivamente insinuato; tale principio può essere applicato anche al creditore tardivo che abbia presentato domanda oltre il termine di dodici mesi (o di diciotto) previsto dall'art. 101 legge fallim., posto che la presunzione di conoscenza derivante dalla pubblicazione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa di fallimento non è sufficiente a giustificare le conseguenze che derivano dalla tardività, oltre i suddetti termini, della domanda. (fb)

Tribunale di Pescara - Esdebitazione e assistenza tecnica del difensore:necessità.

Data di riferimento: 
05/02/2009

Tribunale di Pescara 5 febbraio 2009 - Pres. Zaccagnini - Rel. Filocamo.

Fallimento - Esdebitazione - Procedimento introdotto dopo la chiusura del fallimento - Natura contenziosa - Assistenza tecnica del difensore - Necessità.

Il procedimento per esdebitazione introdotto dopo la chiusura del fallimento ha natura contenziosa (incide sulle posizioni soggettive del ricorrente e dei creditori concorsuali non integralmente soddisfatti che assumono la veste di contraddittori necessari) e richiede pertanto l'assistenza tecnica di un difensore. (fb)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Pescara - Concordato preventivo e transazione fiscale.

Data di riferimento: 
02/12/2008

Tribunale di Pescara 2 dicembre 2008 - Pres. Zaccagnini - Rel. Filocamo.

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Pagamento in percentuale dei crediti tributari privilegiati - Ammissibilità - Condizioni.

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Soggezione dell'Amministrazione finanziaria alla maggioranza dei creditori - Voto contrario - Irrilevanza - Effetti.

Nel concordato preventivo con transazione fiscale è ammissibile il pagamento percentuale dei crediti tributari privilegiati purchè vengano rispettate le regole dettate in generale per il trattamento di tutti i crediti prelatizi ed il pagamento, benché in percentuale, non sia inferiore alla soglia minima di soddisfazione costituita dal valore di liquidazione risultante dalla stima di un esperto e non alteri l'ordine legale delle cause di prelazione; tali condizioni valgono non solo quando il piano preveda la soddisfazione non integrale di crediti prelatizi diversi da quelli tributari, ma anche quando venga pianificata la soddisfazione non integrale di soli crediti tributari privilegiati. (fb)

La transazione fiscale inserita in un piano di concordato preventivo è priva di autonoma rilevanza e la sorte dei crediti tributari privilegiati resta legata alla volontà della maggioranza dei creditori e prescinde dalla adesione dell'amministrazione finanziaria; in quest'ultima ipotesi, dalla omologazione del concordato potranno tuttavia discendere soltanto effetti remissori o dilatori e non il consolidamento del debito fiscale e la preclusione di nuovi accertamenti sui tributi oggetto di transazione. (fb)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Trib.Pescara - Voto dei privilegiati nel concordato preventivo e giudizio del Tribunale in mancanza di opposizioni.

Data di riferimento: 
16/10/2008

Tribunale di Pescara 16 ottobre 2008 - Pres. Rel. Filocamo.

Concordato preventivo - Giudizio di omologazione - Mancanza di opposizioni - Ambito del giudizio del tribunale - Persistenza dei presupposti di ammissibilità e di fattibilità del piano.

Concordato preventivo - Giudizio di omologazione - Termine di sei mesi di cui all'art. 181 legge fallimentare - Natura processuale - Sospensione feriale - Applicabilità.

Concordato preventivo - Creditori privilegiati - Diritto al voto - Misura dell'interesse - Criterio qualitativo della soddisfazione.

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, l'ambito del giudizio di valutazione del tribunale si estende alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità, ivi compresa la fattibilità del piano, anche nel caso in cui non siano state proposte opposizioni; pertanto, qualora dagli atti della procedura o dal parere conclusivo del commissario emergano fatti non valutati in sede di apertura, il tribunale non potrà esimersi dal valutare la loro possibile incidenza sull'ammissibilità del concordato. (fb)

Il termine di sei mesi, di cui all'art. 181 legge fallimentare, entro il quale deve intervenire l'omologazione del concordato preventivo, ha natura processuale ed è soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. (fb)