Tribunale di Pescara, diligenza


Trib. Pescara- Int. fin.- Consegna di somme al promotore infedele, violazioni e responsabilità oggettiva dell'intermediario.

Data di riferimento: 
16/11/2010

Tribunale Pescara, 16 novembre 2010 - Pres. Botta - Rel. Maria Cristina Salvia.

 

Promotori finanziari - Norme di comportamento dettate dall'articolo 96 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Destinatario delle norme - Investitore - Esclusione - Fattispecie.

Promotori finanziari - Responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dal promotore - Ratio - Onere dell'intermediario di esercitare un controllo preventivo - Rischio dell'attività posto a carico dell'intermediario che sceglie il promotore.

 

Le norme di comportamento dettate dall'articolo 96 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 sono poste a carico non degli investitori ma dei soggetti qualificati (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che nessuna violazione di tali norme e delle comuni regole di diligenza e di prudenza fosse addebitabile all'investitore che aveva consegnato al promotore finanziario le somme investite mediante bonifico sul conto corrente del promotore ed altresì mediante assegni circolari a lui intestati). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Condividi contenuti