Tribunale di Lecce


T. Lecce - Int. fin. - Operatore qualificato, onere di diligenza correttezza e trasparenza dell'intermediario.

Data di riferimento: 
09/05/2011

Tribunale Lecce, 09 maggio 2011 - - Pres., est. Silvestrini.

Operatore qualificato - Effetti della dichiarazione di - Onere della prova - Conoscenza da parte dell'intermediario delle caratteristiche del cliente.

Operatore qualificato - Doveri di comportamento dell'intermediario - Diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio gli interessi del cliente - Sussistenza - Logica antagonista del contratto di scambio - Cooperazione nell'interesse altrui - Caratteristiche del servizio riservato a soggetti abilitati.

Intermediazione finanziaria - Operazioni in strumenti derivati - Caratteristiche - Vantaggiosità per il cliente - Necessità - Costi di transazione sproporzionati - Sostituzione di contratto IRS.

L'investitore, per sottrarsi alle conseguenze della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 31, reg. Consob n. 11522 del 1998, deve allegare e provare che l'intermediario sapeva o doveva sapere di entrare in contatto con un ente privo della conoscenza necessaria per essere considerato operatore qualificato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Anche nei rapporti intrattenuti con operatori qualificati l'intermediario deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dall'articolo 21 del TUF e deve quindi "comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti"; nell'ambito dei servizi di investimento, la logica "antagonista" del contratto di scambio deve, infatti, cedere il posto (anche quando l'intermediario negozia in proprio con un cliente) alla cooperazione nell'interesse altrui, regola, questa, immanente alla prestazione di un servizio riservato soltanto a soggetti abilitati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Trib. Lecce- Int. fin.- Facoltà unilaterale di sospendere il pagamento di interessi, nullità e inibitoria all’uso della clausola

Data di riferimento: 
31/03/2010

Tribunale di Lecce, 31 marzo 2010 - Est. Tommasi.
Segnalazione dell'Avv. Piero Mongelli

Intermediazione finanziaria - Obbligazioni - Regolamento di collocazione - Potere unilaterale di cessare il pagamento degli interessi - Clausole vessatorie - Nullità - Inibitoria su istanza di associazione dei consumatori.

E' vessatoria in relazione al disposto di cui all'art. 1469 bis codice civile, nella formulazione antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 206/2005, la clausola che prevede in danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, laddove rimette al mero giudizio unilaterale dell'intermediario la decisione di cessare il pagamento degli interessi al verificarsi di un "default" dello stato che ha emesso le obbligazioni sottoscritte dall'investitore; detta clausola deve pertanto essere dichiarata nulla e, in presenza di relativa richiesta da parte di associazione dei consumatori intervenuta in giudizio, deve esserne inibito l'uso. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Lecce - Azione di responsabilità: prova del danno e nullità dell'atto di citazione.

Data di riferimento: 
03/11/2009

Tribunale di Lecce, 3 novembre 2009
dott. Alessandro Silvestrini - Presidente est.
dott. Stefano Sales - Giudice
dott. Carolina Elia - Giudice

Fallimento - Fallimento della società - Società a responsabilità limitata - Amministratori - Responsabilità in seguito al verificarsi di una causa di scioglimento - Liquidazione del danno - Utilizzazione del criterio dell'aggravamento del dissesto - Inammissibilità.

Fallimento - Fallimento della società - Società a responsabilità limitata - Amministratori - Responsabilità in seguito al verificarsi di una causa di scioglimento - Liquidazione del danno - Necessaria indicazione delle condotte antidoverose tenute dagli amministratori - Nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione dei fatti costituenti la domanda.

La curatela fallimentare che intenda far valere la responsabilità contrattuale degli amministratori per violazione del potere-dovere di gestire la società ai soli fini di conservazione del valore del patrimonio sociale, ha l'onere di indicare, nell'atto introduttivo del giudizio, quali comportamenti gli amministratori abbiano in concreto tenuto in violazione di tale dovere e di provare il danno derivato da tali comportamenti antidoverosi.

Tribunale di Lecce - Depositi delle procedure, prelievi abusivi e responsabilità della banca

Data di riferimento: 
01/10/2008

Fallimento - Rapporto di deposito delle liquidità della procedura - Onere della banca di pretendere il deposito delle firme del giudice delegato e del cancelliere - Sussistenza - Responsabilità della banca per la sottrazione abusiva di somme - Sussistenza.

Contratti bancari - Deposito - Obbligo del depositante di predisporre gli accorgimenti per l'esecuzione del contratto - Dovere di verifica della provenienza del documento di pagamento - Sussistenza.

Nel caso in cui l'istituto di credito, depositario delle somme della curatela ex art. 34 LF, consenta il ritiro delle somme da parte del curatore apparentemente munito di mandato di pagamento firmato dal giudice delegato e dal cancelliere senza pretendere preventivamente il deposito delle firme del giudice delegato e del cancelliere (soggetti entrambi che sottoscrivono il mandato di pagamento), la responsabilità per la sottrazione abusiva del denaro ricade sulla banca, oltre che sul curatore che ha materialmente eseguito le illegittime operazioni. La curatela che agisce per l'adempimento ha l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (gp)

Nell'ambito del contratto di deposito bancario il soggetto tenuto a predisporre gli accorgimenti relativi alla esecuzione del contratto è il depositario e non il depositante. Il dovere di verifica della provenienza del documento di pagamento costituisce una prestazione generale che grava sul depositario in tema di depositi bancari e rapporto di conto corrente. (gp)
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)