Tribunale di Napoli
Tribunale di Napoli - Prova del credito della banca derivante da conto corrente e irrilevanza del saldo finale.
Tribunale Napoli, 12 luglio 2011 - Pres. Campese - Est. Del Franco.
Conto corrente - Insinuazione nel passivo fallimentare - Deposito di tutti gli estratti conto dalla data di inizio rapporto sino alla chiusura - Necessità.
Ai fini dell'ammissione al passivo di un credito derivante da conto corrente, occorre che la banca produca la copia integrale della scheda del conto, che rappresenta tutte le movimentazioni del conto a fare data dalla nascita del rapporto e fino alla sua estinzione, tenuto conto che in un rapporto in cui le operazioni sono regolate in conto corrente il saldo finale è il frutto di tutte le movimentazioni in dare e in avere verificatesi a partire dall'apertura del conto stesso. (Redazione ILCASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale di Napoli - Esecuzione fondiaria nei confronti del debitore deceduto ed irrilevanza del fallimento degli eredi.
Tribunale Napoli, 25 maggio 2011 - - Est. Pica.
Coloro i quali sono cessionari dei crediti a seguito di operazioni di cartolarizzazione possono continuare a giovarsi dei privilegi processuali di cui al R.D. 16 luglio 1905 n. 646, già spettanti ad istituti di credito fondiario, qualora detti crediti siano già oggetto di azioni di recupero coattivo in corso alla data del 1 gennaio 1994. (avv. Francesco Gabassi -riproduzione riservata)
Nell'ipotesi in cui il creditore fondiario promuova esecuzione forzata sui beni del debitore già deceduto (ex art. 20 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646), sul ricavato della vendita, da considerarsi come un'unica massa, già facente capo al defunto, alla stregua di quella oggetto della separazione ex artt. 512 e ss. c.c.) devono trovare collocazione in primo luogo i creditori fondiari del defunto, a preferenza dei creditori degli eredi. (avv. Francesco Gabassi -riproduzione riservata)
Nell'ipotesi in cui il creditore fondiario promuova esecuzione forzata sui beni del debitore già deceduto (ex art. 20 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646), sono irrilevanti, sul piano processuale, le vicende successive coinvolgenti gli eredi e/o gli aventi causa (compreso il fallimento degli stessi), per cui l'esecuzione può essere compiuta e portata a termine direttamente e solo contro l'originario debitore con la conseguenza che il ricavato della vendita non va ripartito tenendo conto di quanto spettante a ciascun erede, né tenendo conto del sopravvenuto fallimento (di taluni) degli eredi e, quindi, della graduazione dei crediti che andrebbe fatta in sede fallimentare. (avv. Francesco Gabassi -riproduzione riservata)
Tribunale di Napoli – Esecutività della condanna in accoglimento dell’azione revocatoria
Tribunale di Napoli, 04 maggio 2011 - Est. Pica.
La soluzione prescelta dalle Sezioni Unite (22.2.2010 n. 4059) con riguardo all'esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c., laddove nega la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni di condanna contenute nella sentenza costitutiva tutte le volte in cui vi sia un rapporto di dipendenza tra capi costituitivi principali e capi di condanna consequenziali, non è invocabile in tema di pronuncia di condanna al pagamento dei corrispettivi degli atti oggetto di revocatoria ex art. 67 LF, anche sulla scorta della più recente giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui sarebbe legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di ogni capo di sentenza avente natura condannatoria, anche nel caso di sentenza costitutiva. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Trib. Napoli- Int. Fin.- Titoli Argentina, legittimazione ad agire, contratto quadro, norme sopravvenute e nullità.
Tribunale Napoli, 30 dicembre 2010 - Pres. Minisci, est. Suriano.
Il conferimento di una mandato ad un'associazione volta a prestare attività di assistenza e consulenza in favore di investitori in titoli di emittenti argentini, per la rappresentanza nelle trattative sui crediti derivanti dagli stessi, non costituisce causa di impedimento all'avvio di separate azioni giudiziarie da parte dei mandanti attori. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Non comporta difetto di legittimazione attiva l'intervenuta adesione all'offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica Argentina, atteso che le rinunce contenute nell'adesione di detta offerta non spiegano effetti nei confronti dell'investitore per l'attività illecita eventualmente posta in essere dall'intermediario. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Il contratto quadro, quale contratto di durata, deve essere adeguato al mutamento delle normative emanate nel corso del tempo, pena la nullità sopravvenuta dello stesso. Per questo motivo, anche in presenza di un contratto quadro valido ed efficace al tempo della sua sottoscrizione, sono nulli gli ordini di negoziazione impartiti in assenza di un contratto quadro che, per effetto di norme sopravvenute, avrebbe dovuto essere stipulato per iscritto e avrebbe dovuto contenere determinate informazioni, a pena di nullità. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Napoli - Leasing di godimento risolto prima del fallimento e disciplina applicabile.
Tribunale di Napoli, 9 giugno 2010 - Pres. Di Nosse - Est. De Matteis.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Contratti in generale - Contratto di locazione finanziaria - Leasing c.d. di godimento - Normativa applicabile.
Il contratto di locazione finanziaria cd. di godimento è atipico, non ragguagliabile alla vendita ed alla locazione, è regolato dalle norme generali sui contratti, e quindi, dall'art. 1458, comma 1, codice civile, e, sussistendo una perfetta corrispettività e sinallagmaticità tra le prestazioni delle parti durante lo svolgimento del rapporto, neppure si pone alcun problema di squilibrio in conseguenza del trattenimento di tutti i canoni percetti da parte del concedente. (gc) (riproduzione riservata)
Alla fattispecie costituita dal contratto di locazione finanziaria che alla data di dichiarazione di fallimento sia già risolto o per il quale sia comunque pendente l'azione di risoluzione, non troverà applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 72 quater, legge fallimentare, ma si dovrà fare ricorso alla distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo elaborata dalla giurisprudenza di legittimità con applicazione, qualora ricorra il secondo tipo di contratto, dell'art. 1526, codice civile. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Trib. Napoli - Concordato preventivo e controllo del tribunale sulla fattibilità del piano.
Tribunale di Napoli, 26 maggio 2010 - Pres. Di Nosse - Rel. Campese.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Concordato preventivo - Poteri di controllo del tribunale - Controllo della fattibilità del piano - Sussistenza.
Nel concordato preventivo il tribunale ha il potere di verificare la fattibilità del piano proposto nel senso della idoneità della proposta a realizzare le complesse ipotesi di cui all'art. 160, legge fallimentare attraverso strumenti astrattamente idonei e giuridicamente leciti: si tratta di un vaglio che deve essere fatto la prima volta con l'ammissione alla procedura e successivamente in sede di omologa. L'unico elemento di valutazione che, con la recente riforma, è stato sottratto al tribunale è costituito dal requisito della convenienza, valutazione che ora rientra nella discrezionalità del ceto creditorio che la esprime attraverso la votazione. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Tribunale di Napoli - Concordato preventivo: fattibilità del piano ed onere della prova.
Tribunale Napoli, 19 maggio 2010 - Pres. Di Nosse - Rel. Campese - Polo della Qualità Soc. Cons. r.l., ricorrente.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Concordato preventivo - Ammissibilità della proposta - Poteri del Tribunale - Fattibilità del piano.
Concordato preventivo - Inammissibilità della proposta - Integrazioni e nuovi documenti - Potere discrezionale del giudice - Onere del proponente.
Concordato preventivo - Ammissibilità del proposta - Proponente - Requisiti - Onere della prova.
Il controllo del Tribunale in sede di ammissione della proposta di concordato preventivo non è più circoscritto entro i limiti della verifica della "completezza e regolarità della documentazione", ma ad esso compete una verifica della fattibilità del piano, che costituisce la concreta idoneità della proposta concordataria a realizzare le complesse ipotesi dell'art 160 legge fallimentare. (gc) (riproduzione riservata)
Il tenore letterale della norma di cui all'art. 161, comma 1, legge fallimentare, che prevede la possibilità di apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, evidenzia che si è in presenza di un potere discrezionale del giudice: potere che lo facultizza ma non lo obbliga a disporre la descritta integrazione, essendo onere dello stesso proponente quello di formulare fin dall'origine la sua proposta in modo conforme a quanto previsto dall'art. 161 l. fall., alla cui inosservanza è correlata la sanzione dell'inammissibilità della stessa proposta concordataria. (gc) (riproduzione riservata)
Tribunale di Napoli - Dichiarazione di fallimento ed onere della prova.
Tribunale di Napoli, 21 aprile 2010 - Est. De Matteis.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Fallimento - Istanza del creditore - Requisiti di fallibilità - Onere della prova - Soddisfazione.
Fallimento - Imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa - Riforma - Decorrenza del dies a quo - Cancellazione dal registro delle imprese.
Fallimento - Imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa - Cancellazione dal registro delle imprese - Natura dell'atto di cancellazione - Principio dell'effettività - In operatività.
Fallimento - Requisiti quantitativi ex art. 1, comma 2 l.fall. - Accertamento - Dichiarazioni dei redditi e modelli unici IVA - Utilizzabilità in giudizio.
Fallimento - Requisiti quantitativi ex art. 1, comma 2 l.fall. - Applicabilità all'imprenditore persona fisica.
Fallimento - Imprenditore persona fisica - Possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, l.fall. - Onere della prova - Mancato assolvimento dell'onere della prova.
Ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova in tema di dichiarazione di fallimento è sufficiente che il creditore istante alleghi e dimostri che il resistente sia un imprenditore commerciale e che il debito scaduto superi la soglia di Euro 30.000,00. (gc) (riproduzione riservata)
Tribunale di Napoli - Fallimento in estensione, forma dell'impugnazione e diritto transitorio.
Tribunale di Napoli, 21 aprile 2010 - Pres. Di Nosse - Est. Campese.
Fallimento - Procedimento per dichiarazione - Fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile di società dichiarata fallita prima della riforma - Questione di diritto transitorio - Scelta del mezzo di impugnazione - Applicazione della nuova normativa.
La sentenza di fallimento pronunciata in data successiva alla entrata in vigore della riforma della legge fallimentare di cui al d.lgs. n. 5/2006 e che abbia ad oggetto l'estensione del fallimento al socio di società dichiarata fallita in data precedente alla citata riforma, deve essere resa con la forma ed il contenuto previsti dalla nuova normativa, la quale ne regolerà, pertanto, anche la fase dell'impugnazione. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Trib.Napoli - Fittizio trasferimento di sede all'estero,cancellazione dal registro delle imprese e decorso dell'anno.
Tribunale di Napoli, 26 marzo 2010 - Pres. Annunziata - Est. Forgillo.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Fallimento - Dichiarazione di - Competenza - Trasferimento di sede legale all'estero - Fittizietà - Fattispecie - Elementi indiziari.
Fallimento - Dichiarazione di - Competenza - Trasferimento di sede legale all'estero - Fittizietà - Cancellazione dal registro imprese - Irrilevanza.
Deve ritenersi fittizio il trasferimento di sede all'estero anche nel caso in cui la società sia stata cancellata dal registro delle imprese italiano ed iscritta in quello dello stato estero, abbia presentato un bilancio conforme alla legislazione di quello stato, abbia ivi effettuato alcuni pagamenti ed istituito un ufficio con personale dipendente. Non si può infatti affermare che al trasferimento all'estero della sede legale abbia fatto seguito l'esercizio di attività imprenditoriale ed il trasferimento del centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa qualora la società non svolga nello stato di destinazione alcuna reale attività, la compagine sociale sia ancora interamente italiana, la società svolga di fatto in Italia buona parte della sua attività, la struttura allestita all'estero sia poco più che un ufficio di rappresentanza con un unico dipendente part-time a dispetto di un considerevole volume d'affari e si rivelino, infine, inconsistenti le motivazioni addotte per giustificare il trasferimento della sede. (fb) (riproduzione riservata)

