Tribunale di Treviso - Revoca delle rimesse bancarie in conto corrente ed opponibilità del pegno rotativo.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 01/12/2009 - 16:43Tribunale di Treviso - Giudice Unico dott. Alberto Valle.
Tribunale di Treviso - Giudice Unico dott. Alberto Valle.
Tribunale di Treviso - decreto del 20.04.2009 Presidente dott. Giovanni Schiavon (provvedimento segnalato dall'avv. Pierluigi Vedova - studio Trevisanato)
Tribunale di Treviso, Sez. II, decr. 4 febbraio 2009 -
Pres. Pedoja, Rel. Valle.
La mancata presentazione da parte del creditore delle osservazioni al progetto di stato passivo non produce alcuna "acquiescenza" alla richiesta partecipazione al "diritto al concorso" non potendo tale comportamento costituire una rinuncia alla domanda di insinuazione (che, semmai, dovrebbe rivolgersi al provvedimento emanato dal giudice in sede di udienza di discussione).
Il legislatore non ha voluto connotare la fase di opposizione allo stato passivo dell'attributo della revisio prioris instantiae, ma qualificarla come un momento di controllo dell'attività del giudice delegato con facoltà per le parti di utilizzare il materiale espositivo e probatorio già riversato nel procedimento nella prima fase (quella davanti all'organo monocratico) ed essendo, in questa sede e solo in essa, assoggettato alle decadenze in punto di formulazione di mezzi di prova e di allegazione di documenti (ma non di proposizione di eccezioni).
Qualora il mutamento del rito venga disposto all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, l'attore ha l'onere di procedere alla riassunzione del processo mediante notifica della memoria di replica di cui all'art. 6 d. lgs. n. 5/03. (fb)
(Provvedimento,titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )