Tribunale di Bari
T. Bari- Int. fin.- Adeguatezza dell'operazione sotto il profilo dimensionale.
Tribunale Bari, 01 febbraio 2011 - Pres. Lucafò - Est. Scoditti.
Intermediazione finanziaria - Inadeguatezza dell'operazione - Dicitura prestampata dal sistema informatico - Confessione stragiudiziale - Fattispecie relativa a Bond Cerruti Finance.
Uno dei parametri da valutare ai fini dell'adeguatezza dell'operazione, ai sensi dell'art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, è la dimensione della stessa: è inadeguata sotto il profilo dimensionale l'operazione che comporti l'impiego di circa un terzo del patrimonio complessivo dell'investitore. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giovanna Carrozzo
(Provvedimento e titolo tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Trib. Bari – Int. Fin.- Bond Argentina, obblighi informativi e adeguatezza dell’operazione.
Tribunale di Bari, 9 novembre 2010 - Pres. dott. F.Lucafò, est. dott. V.Lenoci
Gli obblighi informativi e il dovere di valutare l'adeguatezza dell'operazione sussistono in capo all'intermediario anche nell'eventualità in cui il cliente rifiuti di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento perseguiti. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario possono considerarsi adempiuti soltanto quando l'investitore abbia effettivamente compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Trib. Bari- Int. fin.- Contratto di swap che incorpora passività pregresse e difetto genetico di causa.
Tribunale di Bari, 15 luglio 2010 - Est. Scoditti.
Segnalazione degli Avv.ti Andrea e Giuseppe Tucci
Operatore qualificato - Requisito di specificità - Contenuto della dichiarazione - Esclusione.
Operatore qualificato - Discordanza tra la dichiarazione resa dal investitore e la reale esperienza in strumenti finanziari - Conoscenza o conoscibilità da parte dell'intermediario - Onere di allegazione e di prova - Sussistenza.
Contratti - Forma scritta ad substantiam - Dichiarazione confessorie di ricezione di copia del contratto - Equipollente della sottoscrizione - Esclusione.
Contratti - Forma scritta ad substantiam - Produzione in giudizio ad opera della parte che non ha sottoscritto il contratto - Equipollente della sottoscrizione - Sussistenza - Condizioni - Sottoscrizione da intendersi effettuata al momento della produzione - Sanatoria della nullità con riferimento ad operazioni effettuate prima della produzione - Eclusione.
Operatore qualificato - Contratto per la prestazione dei servizi di investimento - Forma scritta ad substantiam - Esclusione.
Swap - Copertura del rischio di aumento del tasso variabile un contratto di investimento - Contratti che incorporano le passività derivanti da precedenti contratti - Incapacità dello schema negoziale di realizzare la copertura del rischio - Difetto genetico di causa - Sussistenza.
Il requisito di specificità contemplato dall'articolo 31 del regolamento Consob 11522 del 1998, deve intendersi riferito alla competenza ed esperienza in strumenti finanziari e non al contenuto della dichiarazione in base alla quale l'investitore può o meno essere classificato come operatore qualificato. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale di Bari - Concordato preventivo - Eventuale formazione delle classi e poteri del creditore.
Tribunale di Bari, decreto del 26 ottobre 2009
dr Franco Lucafo' presidente
dr Enrico Scoditti giudice
dr Michele Monteleone giudice rel.
Non può disconoscersi in capo al debitore la facoltà di scelta di non creare alcuna classe di creditori, facoltà in linea con la possibilità di formare o meno le classi concessa dal legislatore all'imprenditore che intenda prospettare ai propri creditori una proposta concordataria. (gf)
Se non sono state formate le classi, il creditore ex art. 180 4° co. prima parte l.f., può sempre proporre opposizione per sostenere che il concordato non è conveniente per la massa dei creditori; (gf)
Se sono state formate le classi ed il creditore dissenziente appartiene a una classe consenziente, può contestare la convenienza della proposta nell'esclusivo interesse della massa e non nel suo esclusivo interesse, essendo ciò inibito dall'ultima parte del 4° co. dell'art. 180 l.f. (gf)
Se sono state formate le classi ed il creditore dissenziente appartiene ad una classe dissenziente, non mettendo in discussione la maggioranza della sua classe, anzi adeguandosi, può chiedere che il tribunale valuti la convenienza della proposta per la massa anche a tutela eventuale del proprio credito. (gf)
T. Bari- Int. fin.- Rapporto tra redditività e rischio e doveri informativi.
Tribunale di Bari, 6 ottobre 2009 - Pres. Di Lalla - Est. Raffaella Simone.
Segnalazione dell'Avv. Damiana Rusconi
Intermediazione finanziaria - Doveri informativi relativi allo strumento finanziario - Rapporto tra redditività e rischio.
Al cliente che manifesti l'intenzione di effettuare un investimento nel quale non vi siano rischi di perdita del capitale, deve essere illustrato il rapporto tra redditività del titolo e rischio così che egli possa comprendere la eventuale non rispondenza alle proprie aspettative di un determinato strumento finanziario. (fb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Si allega anche il file con l'Offering circular inviato dall'avv. Damiana Rusconi che lo ha reperito dal sito della Borsa del Lussemburgo.
Trib. Bari-Scambio memorie,atti tra difensori-Nullità e inesistenza delle notificazioni eseguite a mezzo fax e posta elettronica
Nell'ambito del processo societario, ove difetti la dichiarazione del difensore di volersi avvalere di mezzi di trasmissione degli atti processuali quali il fax o la posta elettronica, nel caso cioè in cui difetti l'assunzione del rischio derivante dall'utilizzo di strumenti che allo stato non rispondono pienamente alle esigenze di certezza che caratterizzano il processo civile, più che una questione di invalidità, si pone un problemai di inesistenza delle comunicazioni e notificazioni effettuate con tali mezzi.
Ne consegue che la dichiarazione del difensore destinatario dell'atto deve ritenersi elemento interno ed essenziale della fattispecie complessa costitutiva della notificazione o della comunicazione, con la conseguenza che, in sua mancanza, non può attribuirsi efficacia sanante per preteso conseguimento dello scopo e ciò anche quando la parte si sia difesa nel merito. (fb)
Processo societario - Mutamento del rito - Omessa riassunzione - Notifica della memoria di contro replica - Estinzione del giudizio - Insussistenza.
Qualora venga disposto il mutamento del rito ed ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il fatto che l'attore non abbia notificato al convenuto memoria di replica ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 5/03 non comporta l'estinzione del giudizio ove il convenuto si sia avvalso della facoltà di notificare all'attore memoria di contro replica ai sensi dell'art. 7, 1° co. con la quale, pur eccependo l'estinzione del giudizio abbia precisato nel merito le proprie difese. (fb)
(provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Tribunale di Bari - Processo societario – Mutamento del rito – Riassunzione del processo – Modalità – Estinzione.
Dopo la cancellazione dal ruolo per mutamento del rito, il processo può essere riassunto anche mediante l'istanza di fissazione dell'udienza, non essendo necessario a tal fine la notifica di apposita memoria di replica. (fb)
(Provvedimento,titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

