adeguatezza, Tribunale di Bari
T. Bari- Int. fin.- Adeguatezza dell'operazione sotto il profilo dimensionale.
Tribunale Bari, 01 febbraio 2011 - Pres. Lucafò - Est. Scoditti.
Intermediazione finanziaria - Inadeguatezza dell'operazione - Dicitura prestampata dal sistema informatico - Confessione stragiudiziale - Fattispecie relativa a Bond Cerruti Finance.
Uno dei parametri da valutare ai fini dell'adeguatezza dell'operazione, ai sensi dell'art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, è la dimensione della stessa: è inadeguata sotto il profilo dimensionale l'operazione che comporti l'impiego di circa un terzo del patrimonio complessivo dell'investitore. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giovanna Carrozzo
(Provvedimento e titolo tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Trib. Bari – Int. Fin.- Bond Argentina, obblighi informativi e adeguatezza dell’operazione.
Tribunale di Bari, 9 novembre 2010 - Pres. dott. F.Lucafò, est. dott. V.Lenoci
Gli obblighi informativi e il dovere di valutare l'adeguatezza dell'operazione sussistono in capo all'intermediario anche nell'eventualità in cui il cliente rifiuti di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento perseguiti. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario possono considerarsi adempiuti soltanto quando l'investitore abbia effettivamente compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
T. Bari- Int. fin.- Rapporto tra redditività e rischio e doveri informativi.
Tribunale di Bari, 6 ottobre 2009 - Pres. Di Lalla - Est. Raffaella Simone.
Segnalazione dell'Avv. Damiana Rusconi
Intermediazione finanziaria - Doveri informativi relativi allo strumento finanziario - Rapporto tra redditività e rischio.
Al cliente che manifesti l'intenzione di effettuare un investimento nel quale non vi siano rischi di perdita del capitale, deve essere illustrato il rapporto tra redditività del titolo e rischio così che egli possa comprendere la eventuale non rispondenza alle proprie aspettative di un determinato strumento finanziario. (fb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Si allega anche il file con l'Offering circular inviato dall'avv. Damiana Rusconi che lo ha reperito dal sito della Borsa del Lussemburgo.


