Tribunale di Catania
Trib.Catania - Società a partecipazione pubblica per la raccolta dei rifiuti, servizio pubblico essenziale e fallimento.
Tribunale di Catania, 26 marzo 2010 - Pres. Cardaci - Rel. Cariolo.
Segnalazione della Dott.ssa Laura De Simone
Ente pubblico - Società per azioni esercente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Partecipazione esclusiva di enti pubblici con poteri di imposizione e riscossione - Disciplina del fallimento del concordato preventivo - Esclusione.
Società per azioni in mano pubblica - Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani quali attività necessaria all'ente territoriale - Soddisfacimento di bisogni collettivi - Disciplina del fallimento e del concordato preventivo - Esclusione.
E' qualificabile quale ente pubblico non assoggettabile alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, ai sensi dell'art. 1, legge fallimentare, la società per azioni esercente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani partecipata esclusivamente da enti pubblici dotata di poteri di imposizione e di riscossione tipicamente pubblicistici. (lds) (riproduzione riservata)
E' qualificabile quale ente pubblico non assoggettabile alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, ai sensi dell'art. 1, legge fallimentare, la società per azioni in mano pubblica esercente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani "necessaria" all'ente territoriale, in quanto inerente allo svolgimento di servizi pubblici essenziali destinati al soddisfacimento di bisogni collettivi. (lds) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Tribunale di Catania - Acireale - Fallimento, interruzione del processo, conoscenza dell'evento e riassunzione.
Tribunale di Catania Sez. distaccata di Acireale, 22 ottobre 2009 - Est. Pulvirenti.
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Testa
Processo - Interruzione - Dichiarazione di fallimento - Effetto immediato - Riassunzione - Decorso del termine - Dichiarazione in udienza.
La modifica dell'art. 43 della legge fallimentare, introdotta dal d.lgs. n. 5/2006 secondo la quale "L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo" deve essere interpretata nel senso che pur ammettendo l'immediato prodursi dell'interruzione del processo per effetto della dichiarazione di fallimento, ugualmente il termine per la sua riassunzione decorre dal momento in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza nel processo. (Nel caso di specie, l'intervenuto fallimento era stato dichiarato in udienza dal procuratore del fallito). (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massime tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Trib. Catania - Intermediazione finanziaria - Clienti corporate e contenuto dell'informazione - Contratti interest rate swap
Tribunale di Catania 13 febbraio 2009 - Pres. Balsamo - Rel. Paternò Raddusa.
Intermediazione finanziaria - Contratti di swap IRS - Cliente corporate - Operatore qualificato - Informazione relativa alle conseguenze della dichiarazione - Necessità - Contenuto della dichiarazione - Valutazione del grado di consapevolezza del cliente.
Poiché il fine ultimo perseguito dalla normativa che regola il comportamento degli intermediari finanziari è quello di far sì che l'investitore sia il più possibile consapevole delle proprie scelte, si deve ritenere che anche il cliente corporate genericamente inteso debba essere adeguatamente informato delle conseguenze contrattuali che discendono dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 31 del reg. Consob n. 11522/98. Inoltre, affinché la dichiarazione in esame non si risolva in una mera attestazione, la stessa dovrà contenere l'indicazione delle situazioni in forza delle quali il dichiarante si ritiene in possesso dell'esperienza dichiarata e ciò non tanto al fine di favorire una attività di riscontro da parte dell'intermediario di quanto dichiarato, quanto piuttosto per permettere a quest'ultimo di valutare il grado di consapevolezza raggiunto dal cliente. (fb)
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Trib.Catania-Soc.responsabilità limitata-Revoca dell’amministratore-Risarcimento danni-Nuovo processo societario-Inapplicabilità
Il rapporto gestorio intercorrente tra la società e gli amministratori si pone all'esterno del contratto sociale e sebbene risulti in senso lato funzionale alla esecuzione di questo rimane da esso distinto sia dal punto di vista genetico che funzionale. Ne deriva che la controversia promossa dall'amministratore al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla revoca dell'incarico in difetto di giusta causa non rientra tra quelle previste dall'art. 1 del d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. (fb)
(Provvedimento,titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

