Tribunale di Mantova, sequestro giudiziario
Tribunale di Mantova - Azione revocatoria e sequestro cautelare d'azienda.
Tribunale di Mantova, 23 dicembre 2008 - Est. Bernardi.
Azione revocatoria fallimentare e ordinaria - Controversia sulla proprietà o il possesso - Sussistenza - Sequestro giudiziario - Ammissibilità.
Cessione a terzi dell'azienda oggetto della domanda ex art. 67 l.f. - Legittimazione passiva della società cedente - Sussistenza.
Azione revocatoria ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c. nei confronti del terzo subacquirente - Malafede del terzo - Prova presuntiva - Contenuto.
Attesa la natura restitutoria dell'azione revocatoria fallimentare e di quella ordinaria, non difetta il vincolo di strumentalità che deve intercorrere fra la misura cautelare richiesta (nella specie sequestro giudiziario) e la pretesa fatta valere nel merito. (mb)
Non difetta la legittimazione passiva della società che abbia successivamente alienato ad altra società il ramo d'azienda oggetto del negozio di cui è stata chiesta la revoca ex art. 67 l.f., in quanto l'originaria obbligazione restitutoria non è venuta meno, non dipendendo da impossibilità sopravvenuta alla medesima non imputabile avendo la cedente posto in essere il negozio di cessione nella consapevolezza del danno arrecato alle ragioni dei creditori della società fallita. (mb)


