Tribunale di Ferrara


T. Ferrara- Int. fin.- Camera di conciliazione ed arbitrato ed obbligatorietà del tentativo di conciliazione.

Data di riferimento: 
14/04/2010

Tribunale di Ferrara, 14 aprile 2010 - Pres. Sangiuolo - Est. Giusberti.
Segnalazione dell'Avv. Andrea Zanni

Intermediazione finanziaria - Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori - Camera di conciliazione ed arbitrato - Obbligo di esperire il tentativo di conciliazione - Esclusione.

Il mancato utilizzo della procedura arbitrale introdotta dal decreto legislativo n. 179 del 2007, che ha istituito il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, non preclude il ricorso all'autorità giudiziaria. Detta disciplina prevede, infatti, unicamente la facoltà in capo all'investitore di ricorrere all'arbitrato, avente natura rituale, in alternativa all'esercizio dell'azione civile, fermo restando poi la facoltà per lo stesso investitore di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento dell'intermediario, in aggiunta all'indennizzo già stabilito dalla Consob. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

T. Ferrara- Int. fin.- Operazione inadeguata, forma e nullità ex art. 1418 cod. civ.

Data di riferimento: 
28/01/2010

Tribunale di Ferrara, 28 gennaio 2010 - Est. Anna Ghedini.
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi

Intermediazione finanziaria - Omesso adeguamento del contratto quadro - Nullità sopravvenuta - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Operazione inadeguata - Forma dell'avvertimento - Requisito di validità del contratto - Violazione - Nullità.

E' affetto da nullità sopravvenuta il contratto quadro che non sia stato adeguato ai requisiti imperativi imposti da leggi intervenute dopo la sua stipulazione e tale situazione di invalidità incide sugli sviluppi successivi del programma di investimento con particolare riferimento agli ordini di negoziazione. (fb) (riproduzione riservata)

L'obbligo dell'intermediario, previsto dall'art. 29 del reg. Consob n. 11522/1998, di avvertire in forma scritta (o su supporto magnetico) il cliente dell'inadeguatezza dell'operazione non è una semplice regola di comportamento, ma costituisce una vera e propria regola di validità del contratto di acquisto di strumenti finanziari, la cui violazione comporta la nullità del singolo ordine di acquisto ai sensi dell'art. 1418, comma 1, codice civile. (fb) (riproduzione riservata)

 

(Titolo, provvedimento e massime tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

T. Ferrara- Int. fin.- Camera di conciliazione e giudizi pendenti.

Data di riferimento: 
19/08/2009

Tribunale di Ferrara, 19 agosto 2009 - Pres. Patrizia Boccia - Est. Sangiuolo.
Segnalazione dello Studio Legale Elle

Intermediazione finanziaria - Istituzione della Camera di conciliazione ed arbitrato presso la Consob - Conseguenze sui giudizi pendenti - Irrilevanza.

Intermediazione finanziaria - Natura negoziale dei singoli ordini - Autonoma risolubilità - Sussistenza.

Il fatto che nelle more del giudizio promosso dall'investitore nei confronti dell'intermediario siano stati emanati il DPR 22 giugno 2007, n. 116 e il Dlgs. 8 ottobre 2007, n. 179, che ha istituito presso la Consob la Camera di conciliazione e arbitrato con il compito di amministrare i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per risolvere "controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori", non comporta alcuna conseguenza per le controversie instaurate ed instaurande innanzi all'A.G.. (fb) (riproduzione riservata)

Pur sussistendo un collegamento tra il contratto quadro ed i successivi ordini, questi ultimi hanno natura di atti negoziali e sono pertanto autonomamente risolubili. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Trib. Ferrara- Inadempimento del dovere informativo- Risoluzione degli ordini di acquisto.

Data di riferimento: 
26/05/2009

Tribunale di Ferrara, 26 maggio 2009 - Pres. Rel. Sangiuolo.

Segnalazione dell'Avv. Andrea Zanni

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi - Diversità delle norme che regolano l'emissione di un titolo - Omessa informazione - Inadempimento - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi - Compatibilità con il profilo di rischio del cliente - Nesso di causalità - Presunzione.

Costituisce grave inadempimento, tale da giustificare la risoluzione dell'ordine di acquisto, la mancata informazione relativa al fatto che l'obbligazione acquistata (Parmalat 98/05 FR EU) sia stata emessa da società di diritto olandese, in quanto tale circostanza comporta una radicale diversità del quadro normativo di riferimento e quindi del titolo. (fb)

L'acquisto di un prodotto finanziario le cui caratteristiche di rischio si discostano notevolmente dal profilo dell'investitore, consente di presumere che, se lo stesso fosse stato correttamente informato, non avrebbe effettuato l'operazione ed avrebbe optato per titoli più consoni al proprio profilo di rischio. (Nella specie, il CTU ha ritenuto che le obbligazioni Parmalat 98/05 FR EU non fossero adatte al profilo, definibile come quello di un risparmiatore oculato, non incline al rischio ma con finalità speculative sempre garantite da una diversificazione di portafoglio in grado di bilanciare i rischi di mercato).

( provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )