adeguatezza, Tribunale di Ferrara


T. Ferrara- Int. fin.- Operazione inadeguata, forma e nullità ex art. 1418 cod. civ.

Data di riferimento: 
28/01/2010

Tribunale di Ferrara, 28 gennaio 2010 - Est. Anna Ghedini.
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi

Intermediazione finanziaria - Omesso adeguamento del contratto quadro - Nullità sopravvenuta - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Operazione inadeguata - Forma dell'avvertimento - Requisito di validità del contratto - Violazione - Nullità.

E' affetto da nullità sopravvenuta il contratto quadro che non sia stato adeguato ai requisiti imperativi imposti da leggi intervenute dopo la sua stipulazione e tale situazione di invalidità incide sugli sviluppi successivi del programma di investimento con particolare riferimento agli ordini di negoziazione. (fb) (riproduzione riservata)

L'obbligo dell'intermediario, previsto dall'art. 29 del reg. Consob n. 11522/1998, di avvertire in forma scritta (o su supporto magnetico) il cliente dell'inadeguatezza dell'operazione non è una semplice regola di comportamento, ma costituisce una vera e propria regola di validità del contratto di acquisto di strumenti finanziari, la cui violazione comporta la nullità del singolo ordine di acquisto ai sensi dell'art. 1418, comma 1, codice civile. (fb) (riproduzione riservata)

 

(Titolo, provvedimento e massime tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

T. Ferrara- Int. fin.- Camera di conciliazione e giudizi pendenti.

Data di riferimento: 
19/08/2009

Tribunale di Ferrara, 19 agosto 2009 - Pres. Patrizia Boccia - Est. Sangiuolo.
Segnalazione dello Studio Legale Elle

Intermediazione finanziaria - Istituzione della Camera di conciliazione ed arbitrato presso la Consob - Conseguenze sui giudizi pendenti - Irrilevanza.

Intermediazione finanziaria - Natura negoziale dei singoli ordini - Autonoma risolubilità - Sussistenza.

Il fatto che nelle more del giudizio promosso dall'investitore nei confronti dell'intermediario siano stati emanati il DPR 22 giugno 2007, n. 116 e il Dlgs. 8 ottobre 2007, n. 179, che ha istituito presso la Consob la Camera di conciliazione e arbitrato con il compito di amministrare i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per risolvere "controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori", non comporta alcuna conseguenza per le controversie instaurate ed instaurande innanzi all'A.G.. (fb) (riproduzione riservata)

Pur sussistendo un collegamento tra il contratto quadro ed i successivi ordini, questi ultimi hanno natura di atti negoziali e sono pertanto autonomamente risolubili. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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