Tribunale di Monza, risoluzione

Trib. Monza - Int. Fin.- Profilo di rischio e adempimento degli obblighi informativi.

Tribunale Monza, 25 gennaio 2011 - Pres. dott. Piero Calabrò, est. dott.ssa Serena Sommariva.

Il cliente, a prescindere dal profilo di rischio speculativo o conservativo, deve essere adeguatamente informato, ai sensi dell'art. 28 del reg. Consob n. 11522 del 1998, circa le caratteristiche dei prodotti oggetto delle singole negoziazioni, di modo che l'ordine sia impartito con piena cognizione di causa, non essendo a tal fine sufficiente la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
25/01/2011
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]