Tribunale di Biella
Tribunale di Biella - Concordato preventivo, tutela del credito ed ammissibilità di provvedimento d'urgenza.
Tribunale di Biella, 9 ottobre 2009 - Est. Eleonora Reggiani.
Concordato preventivo - Divieto di azioni esecutive - Sequestro conservativo - Inammissibilità - Provvedimento d'urgenza - Ammissibilità.
Concordato preventivo - Adozione di provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio o dell'impresa ex art. 15 legge fallimentare - Applicazione analogica - Esclusione.
Il divieto posto dall'art. 168 legge fallimentare di iniziare o proseguire azioni esecutive per il periodo che intercorre dalla data di presentazione del ricorso fino all'omologazione, non riguarda solo le azioni esecutive propriamente dette (artt. 474 e seguenti codice procedura civile) ma anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare unilateralmente e al di fuori di una procedura concorsuale il contenuto dell'obbligazione, ivi compreso quindi il sequestro conservativo (civile o penale) che anticipa gli effetti del pignoramento. Sono invece ritenersi ammissibili il sequestro preventivo penale (art. 321 codice penale), quello giudiziario (art. 670 codice procedura civile) e i provvedimenti di urgenza (art. 700 codice procedura civile), da valutarsi, questi ultimi, alla luce della domanda di merito che il ricorrente intende proporre. (fb) (riproduzione riservata)
Il disposto dell'art. 15, comma 8, legge fallimentare, il quale consente al tribunale investito della richiesta di fallimento l'adozione di provvedimenti d'urgenza a tutela del patrimonio o dell'impresa, non applicabile in via analogica al procedimento per concordato preventivo. (fb) (riproduzione riservata)
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Tribunale di Biella - Apertura del concordato preventivo e potere del tribunale sulla formazione delle classi.
Tribunale di Biella, 23 aprile 2009 - Pres. Fornace - Est. Tetto.
Concordato preventivo - Dichiarazione del tribunale di apertura della procedura, previo positivo riscontro dei presupposti per l'ammissione - Classi di creditori - Valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi - Omessa previsione - Irragionevolezza - Questione di costituzionalità - Non manifesta infondatezza.
E' rilevante e non manifestamente infondata - per violazione dell'art. 3 Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, primo comma, in relazione all'art. 162, secondo comma e all'art. 160, primo comma, lett. c) (come modificati dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169) del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo previa valutazione anche della correttezza della mancata suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.
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Tribunale di Biella - Fallimento - Interruzione del processo - Riassunzione ed effettiva conoscenza.
Tribunale di Biella 05 marzo 2009 - Est. Reggiani.
Procedimento civile - Fallimento - Interruzione del processo - Riassunzione - Decorrenza del termine - Effettiva conoscenza - Illegittimità costituzionale - Rilevanza.
E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c. con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di apertura di fallimento ex art. 43 comma 3 l.f. (comma introdotto dall'art. 41 d.l.vo 5/06) - e non dalla data dell'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo - il termine per la riassunzione del processo ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita o comunque diversa dai soggetti che hanno partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento. (er)
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Tribunale di Biella - Responsabilità degli amministratori di s.r.l. e legittimazione del curatore.
Tribunale di Biella 21 ottobre 2008 - Est. Eleonora Reggiani.
Società a responsabilità limitata - Responsabilità degli amministratori per la conservazione del patrimonio sociale - Esperibilità dell'azione - Fondamento - Legittimazione del curatore - Sussistenza.
Nonostante, dopo l'entrata in vigore della riforma del processo societario di cui al d.lgs. n. 6/03, non vi sia una disciplina che espressamente regoli l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata per mancata conservazione del patrimonio sociale, si deve ritenere che tale azione sia comunque esperibile in virtù del divieto del neminem ledere di cui all'art. 2043 cod. civ. e che la legittimazione a proporla spetti sicuramente al curatore del fallimento in forza del rinvio per relationem contenuto nell'art. 146 legge fallimentare. (fb)
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Tribunale di Biella - Intermediazione finanziaria - Negoziazione fuori sede e concorso di colpa dell'investitore.
Tribunale di Biella 17 luglio 2008 - Pres. Grimaldi - Rel. Eleonora Reggiani.
Intermediazione finanziaria - Offerta fuori sede - Collocamento di strumenti finanziari - Interpretazione - Estensione alla negoziazione fuori sede - Esclusione - Diritto di recesso - Esclusione.
Intermediazione finanziaria - Doveri dell'intermediario - Dovere di astensione - Nesso di casualità in re ipsa - Sussistenza.
Intermediazione finanziaria - Violazione dell'obbligo di astensione dell'intermediario - Risarcimento del danno - Concorso di colpa dell'investitore - Condizioni - Sussistenza.
Il termine "collocamento" di strumenti finanziari contenuto nell'art. 30, comma 6, reg. Consob n. 11522/1998, deve essere inteso in senso tecnico, riferibile esclusivamente all'offerta di strumenti finanziari a condizioni standardizzate, rivolta al pubblico in genere ovvero a talune categorie di investitori nell'ambito di una operazione comunque destinata a una moltitudine indistinta di soggetti. Alla semplice negoziazione fuori sede non potrà quindi applicarsi la disciplina dettata dal citato articolo e la conseguente nullità per l'omissione dell'avviso relativo al diritto di recesso. (fb)
L'intermediario che non si astiene dal compiere un'operazione dalla quale avrebbe dovuto necessariamente astenersi - quale, ad esempio, un'operazione in conflitto di interessi senza comunicazione scritta dell'esistenza del conflitto -, ha sicuramente concorso alla causazione del danno costituito dalla perdita conseguente all'investimento. (fb)
Trib. Biella-Fallimento del socio illimitatamente responsabile-Accertam. qualità di socio e opposiz. dichiarazione di fallimento
E' soggetta al rito societario la domanda con la quale il socio illimitatamente responsabile di società di persone chieda che venga accertato l'avvenuto suo recesso dalla società e quindi la revoca della dichiarazione di fallimento. (fb)
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