Tribunale di Biella, offerta fuori sede


Tribunale di Biella - Intermediazione finanziaria - Negoziazione fuori sede e concorso di colpa dell'investitore.

Data di riferimento: 
17/07/2008

Tribunale di Biella 17 luglio 2008 - Pres. Grimaldi - Rel. Eleonora Reggiani.

Intermediazione finanziaria - Offerta fuori sede - Collocamento di strumenti finanziari - Interpretazione - Estensione alla negoziazione fuori sede - Esclusione - Diritto di recesso - Esclusione.

Intermediazione finanziaria - Doveri dell'intermediario - Dovere di astensione - Nesso di casualità in re ipsa - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Violazione dell'obbligo di astensione dell'intermediario - Risarcimento del danno - Concorso di colpa dell'investitore - Condizioni - Sussistenza.

Il termine "collocamento" di strumenti finanziari contenuto nell'art. 30, comma 6, reg. Consob n. 11522/1998, deve essere inteso in senso tecnico, riferibile esclusivamente all'offerta di strumenti finanziari a condizioni standardizzate, rivolta al pubblico in genere ovvero a talune categorie di investitori nell'ambito di una operazione comunque destinata a una moltitudine indistinta di soggetti. Alla semplice negoziazione fuori sede non potrà quindi applicarsi la disciplina dettata dal citato articolo e la conseguente nullità per l'omissione dell'avviso relativo al diritto di recesso. (fb)

L'intermediario che non si astiene dal compiere un'operazione dalla quale avrebbe dovuto necessariamente astenersi - quale, ad esempio, un'operazione in conflitto di interessi senza comunicazione scritta dell'esistenza del conflitto -, ha sicuramente concorso alla causazione del danno costituito dalla perdita conseguente all'investimento. (fb)

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