Tribunale di Ancona
Trib. Ancona - Int. fin.- Abrogazione del reg. Consob n. 11522/98 e dichiarazione di "operatore qualificato".
Tribunale di Ancona, 10 marzo 2011 (ord.) - Pres. dott.ssa E. Ragaglia, rel. dott. F. Melucci
A seguito dell'abrogazione del reg. Consob n. 11522/98 ad opera del reg. Consob n. 16190/2007 (emanato in recepimento della Direttiva 2004/39/CE (MIFID) e delle relative misure di esecuzione, contenute nella dir. n. 2006/73/CE e nel reg. CE n. 1287/2006) devono ritenersi prive di efficacia le dichiarazioni di operatore qualificato emesse dai clienti ai sensi dell'(abrogato) art. 31, reg. Consob n. 11522/98, con l'ulteriore conseguenza ( confermata dal disposto dell'art. 113, co.3, del reg. Consob n. 16190/2007) per cui dalla data di entrata in vigore del reg. Consob n. 16190/2007 i clienti precedentemente classificati come operatori qualificati cessano tale qualifica per essere assegnati alla categoria dei clienti al dettaglio. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Ancona - Jesi. Azione possessoria e verifica del passivo.
Tribunale di Ancona Sez. distaccata di Jesi, 12 dicembre 2009 - Est. Boia.
Segnalazione dell'Avv. Paolo Bortoluzzi
Fallimento - Azione possessoria - Bene immobile - Accertamento in sede fallimentare - Necessità.
L'azione possessoria che tenda alla restituzione di un bene immobile nei confronti del fallimento deve essere proposta avanti al giudice delegato nelle forme di cui agli artt. 93 e 103 legge fallimentare. (fb) (riproduzione riservata).
(Provvedimento, titolo e massima tratti, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
(Nella rivista "Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - Milano, n. 6/2010, nota di commento di Gian Paolo Macagno)
T. Ancona- Int. fin.- Alta propensione al rischio e doveri informativi.
Tribunale di Ancona, 9 luglio 2009 - Pres. Mogotta - Est. Melucci.
Segnalazione dell'Avv. Guido Pianosi
Intermediazione finanziaria - Alta propensione al rischio del cliente - Inadeguatezza dell'operazione - Obblighi informativi - Sussistenza.
Il fatto che il cliente abbia dichiarato di possedere un'alta propensione al rischio non esonera la banca dal dare l'avvertimento di cui all'art. 29 reg. Consob n. 11522/98 relativo alla inadeguatezza dell'operazione, posto che l'esenzione dagli obblighi informativi ricorre solo nei riguardi degli operatori qualificati. (fb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Trib. Ancona - Accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale - oggetto del giudizio del Tribunale
Tribunale di Ancona 12 novembre 2008 - Pres. Moretta - Rel. Ragaglia.
Segnalazione del Dott. Avv. Gianluigi Gentili
Accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale - Oggetto del giudizio del tribunale - Fattibilità dell'accordo - Sufficiente liquidità per il pagamento dei creditori estranei - Sussistenza.
In tema di accordi di ristrutturazione ex art. 182 ter legge fall., il tribunale deve esprimere un giudizio l'attuabilità dell'accordo tenendo conto che il successivo inadempimento del debitore - per effetto dell'esenzione da revocatoria degli atti esecutivi dell'accordo medesimo - una situazione cui i creditori rimasti estranei non potrebbero, pur se privilegiati, porre rimedio. Il tribunale dovrà quindi valutare la fattibilità del piano in rapporto alle concrete prospettive di realizzo prospettate ed alla sussistenza di una liquidità che consenta il pagamento dei creditori rimasti estranei (nella specie, l'accordo di ristrutturazione si fonda su una transazione fiscale con l'Agenzia entrate, il cui credito costituisce oltre il 98% dei debiti dell'impresa) (fb)
Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it
Trib. di Ancona- Bond Argentina- Dovere di informazione dell'intermediario- Annullamento per errore.
Tribunale di Ancona 12 aprile 2007 - Est. Filomena Ruta.
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Lozupone
Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Obbligazioni argentine - Contenuto dell'offering circular - Responsabilità dell'intermediario per la negoziazione di obbligazioni emesse oltre i limiti previsti dall'art. 2412 c.c.
Violazione dei doveri informativi dell'intermediario - Vizi della volontà - Errore essenziale - Sussistenza.
Tra i doveri dell'intermediario di informare l'investitore rientra quello di far conoscere le caratteristiche del prodotto desumibili dalla offering circular qualora questa evidenzi una grave esposizione debitoria dell'emittente ed il fatto che il prodotto medesimo è destinato solo a investitori speculativi e in condizioni di valutare rischi speciali. Peraltro, i doveri informativi imposti all'intermediario trovano conferma nella nuova formulazione dell'art. 2412 c.c., il quale prevede la responsabilità per l'insolvenza dell'emittente di chi trasferisce sul mercato secondario obbligazioni emesse oltre i limiti previsti da tale norma. (fb)
La violazione da parte dell'intermediario dei propri doveri informativi incide sulla libera determinazione dell'investitore ad una scelta consapevole e da quindi luogo ad errore essenziale.
( provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

