Tribunale di Milano


Tribunale di Milano - Concordato preventivo, conflitto di interessi tra proponente e finanziatore/investitore.

Data di riferimento: 
28/10/2011

Tribunale Milano, 28 ottobre 2011 - - Pres., est. Lamanna.

Concordato preventivo - Partecipazione del pubblico ministero - Legittimazione a contraddire sulla domanda - Sussistenza.

Concordato preventivo - Contemporanea pendenza di procedimento predicazione di fallimento - Esame prioritario della domanda di concordato - Necessità.

Di concordato preventivo - Conflitto di interessi tra proponente, finanziatori e investitori - Rilevanza - Procedimento di cui all'articolo 173 l.f.

Concordato preventivo - Concordato con cessione dei beni - Esdebitazione totale - Condizioni - Limiti.

Concordato preventivo con cessione dei beni - Nomina dei liquidatori - Competenza esclusiva del tribunale - Sussistenza.

Il pubblico ministero, in quanto parte del procedimento concordatario ai sensi dell'articolo 161, ultimo comma, legge fallimentare, ha piena facoltà di contraddire sulla domanda di concordato preventivo, soprattutto nel caso in cui detto organo si sia fatto promotore, ai sensi dell'articolo 7, legge fallimentare, della richiesta di fallimento o della dichiarazione di insolvenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La domanda di concordato preventivo deve essere esaminata per prima rispetto al procedimento per dichiarazione di fallimento già pendente e ciò in quanto la prima procedura ha funzione alternativa e preventiva rispetto alla seconda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Trib. Milano- Int. fin.- Violazione degli artt. 28 e 29 reg. Consob 11522/98 e risoluzione del contratto.

Data di riferimento: 
29/09/2011

Tribunale Milano, 29 settembre 2011 - Pres. Margherita Monte - Est. Antonella Cozzi.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi relativi alla singola operazione - Violazione - Distinzione ed autonomia delle prescrizioni contenute negli articoli 28 e 29 regolamento Consob 11522 del 1998.

Possono dar luogo alle risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno in via autonoma e distinta sia la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 28 reg. Consob 11522/98, sia la violazione di quelli previsti dall'articolo 29 del medesimo regolamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Tribunale di Milano - Trasferimento di sede dell'impresa all'estero e i criteri di individuazione della giurisdizione italiana.

Data di riferimento: 
26/07/2011

Tribunale Milano, 26 luglio 2011 - Pres. Ciampi - Est. Fontana.

Dichiarazione di fallimento - Competenza - Sede legale dell'impresa - Coincidenza con il centro degli interessi principali del debitore - Presunzione juris tantum - Giudizio comparativo con interessi contrapposti di altri soggetti a sede dell'attività economica - Coincidenza con il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione dell'impresa.

Al fine di individuare la giurisdizione, la coincidenza tra la sede legale dell'impresa ed il centro degli interessi principali del debitore, di cui all'articolo 3 del regolamento UE n. 1346/2000, rappresenta soltanto una presunzione juris tantum, posto che, ai fini del giudizio comparativo, per la localizzazione degli interessi prevalenti del debitore, vanno tenuti in considerazione anche gli interessi contrapposti distinti di altri soggetti; si deve pertanto ritenere che il criterio della "sede dell'attività economica" coincida con quello della sede direttiva e amministrativa della società, vale a dire con il "luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale" e nel quale sono svolte "le funzioni di amministratore centrale" (Corte di giustizia, 28 giugno 2007, causa C-73/06). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Tribunale di Milano - Formazione delle classi, manipolazione del risultato della votazione e principio di buona fede. -

Data di riferimento: 
19/07/2011

Tribunale Milano, 19 luglio 2011 - Pres. Ciampi - Est. Fontana.

Concordato preventivo - Formazione delle classi - Criteri - Giustificazione della differenziazione di trattamento - Necessità - Manipolazione delle risultato della votazione - Principio di buona fede - Abuso del diritto.

Nella formazione delle classi, alla differenziazione di trattamento deve corrispondere una apprezzabile rilevanza sul piano economico e ciò al fine di evitare un'articolazione di classi costruite in modo del tutto arbitrario al solo scopo di manipolare il risultato della votazione in violazione del principio della buona fede; questo principio esplica, infatti, la sua funzione anche nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa alternativi al fallimento con lo scopo di arginare l'abuso delle facoltà che la legge riconosce al debitore che propone un concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Trib.Milano – Non prededucibilità dei crediti dei professionisti che assistono il debitore nella domanda di concordato prev.

Data di riferimento: 
26/05/2011

Tribunale di Milano, 26 maggio 2011 - Pres. Ciampi - Est. Vitiello.

Limitando espressamente la possibilità di riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano concordatario e, soprattutto, condizionando tale possibilità al fatto che la prededuzione sia riconosciuta nel provvedimento con cui il Tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo, la nuova disciplina dell'art. 182 quater, comma 4, LF, in conformità al principio sancito dal novellato art. 111, comma 2, LF, esclude la possibilità di riconoscere la prededuzione a crediti di professionisti diversi da quello previsto dall'art. 111, comma 3, LF, la cui prestazione sia stata posta in essere prima dell'apertura della procedura. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

T. Milano - Int. fin.- Operazione inadeguata, contenuto dell’informazione e onere della prova.

Data di riferimento: 
20/05/2011

Tribunale Milano, 20 maggio 2011 - - Pres., est. Laura Cosentini.

Diritto finanziazio - Obbligazioni Cirio - Investitore non speculativo - Obbligo di informazione specifica - Clausola di non adeguatezza - Irrilevanza.

Le ragioni di inopportunità e inadeguatezza di cui all'art. 29 del Reg. Consob n. 11522/98 non possono essere sufficientemente chiarite sottoponendo al cliente un testo prestampato, non evidenziato graficamente nè personalizzato nella modulistica, ove sia definiti inadeguata "... l'operatività oggetto di incarico ... sulla base delle informazioni in possesso sul conto dei clienti ... con riferimento agli investimenti effettuati"; l'intermediario cui incombe l'onere di provare l'assolvimento degli obblighi informativi deve dimostrare di avere rappresentato al cliente le ragioni dell'inadeguatezza, illustrando tutte quelle caratteristiche del prodotto. (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Lorenzo Grassano

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Tribunale di Milano – Atti di frode ostativi alla prosecuzione del concordato preventivo

Data di riferimento: 
28/04/2011

Tribunale di Milano, 28 aprile 2011 - Pres. Ciampi - Est. Vitiello.

Non tutte le condotte fraudolente antecedenti alla presentazione della domanda di concordato sono di per sé ostative alla prosecuzione della procedura. I distinguo sono la conseguenza della necessità di armonizzare la previsione di cui all'art. 173, comma 1, LF con la soppressione del requisito della meritevolezza, nonché di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato che il testo previgente dell'art. 160 LF ancorava a requisiti di natura etica, nell'ambito di una precisa scelta del legislatore di mantenere comunque la rilevanza ostativa di fatti quali l'occultamento di parte dell'attivo e l'esposizione di passività inesistenti o la commissione di "altri atti di frode". È, dunque, da preferire una soluzione che circoscriva la sfera di applicabilità dell'art. 173, comma 1, LF ai quei comportamenti che per gravità ed importanza siano tali da rendere illegittimo il ricorso da parte dell'imprenditore ad un istituto che gli assicura, a differenza del fallimento, il beneficio dell'esdebitazione, oltre che il dimezzamento delle pene previste per i reati agli artt. 216 e ss. LF. Il criterio per selezionare la rilevanza degli "altri atti di frode" non può che dipendere dall'impatto che la condotta in esame abbia avuto sulla causazione della crisi e, soprattutto, sull'entità della stessa. In una logica di questo tipo, quindi, assumeranno rilievo diversi elementi, in particolare l'entità della diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, da considerarsi in rapporto alle dimensioni del dissesto, la maggiore o minore prossimità della sottrazione al momento di manifestazione della crisi, il maggiore o minore disvalore sociale della condotta fraudolenta. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Trib. Milano - Int. fin.- Contratti derivati e operatore qualificato.

Data di riferimento: 
19/04/2011

Tribunale Milano, 19 aprile 2011 - Pres. Laura Cosentini - Rel. Guidi.

Intermediazione finanziaria - Contratti derivati in valute swap - Considerevole differenza tra i rischi dalle parti - Esclusione della aleatorietà - Insussistenza.

Operatore qualificato - Presupposti - Permanenza di una significativa differenza tra soggetto professionale e cliente - Limitazione dell'esclusione di tutela dell'investitore - Necessità.

Operatore qualificato - Esclusione dell'applicazione degli articoli 27,28 e 29 reg. Consob - Applicazione dei principi contenuti nell'articolo 21 del TUF - Necessità - Natura imperativa nell'interesse dell'integrità dei mercati - Questione di costituzionalità dell'art. 6, comma 2 del TUF per violazione dell'articolo tre della Costituzione - Esclusione.

Contratti derivati - Copertura del rischio di cambio - Motivo fondante la stipula del contratto - Dovere dell'intermediario corrette professionale - Individuazione di un prodotto adeguato alle esigenze del cliente - Onere della prova.

Contratti derivati - Strumenti finanziari a struttura complessa - Dovere dell'intermediario di curare l'interesse del cliente - Articolo 21 del TUF - Diligenza e correttezza - Efficiente svolgimento dei servizi e professionalità dell'intermediario - Sottoscrizione della dichiarazione di operatore qualificato - Esclusione degli adempimenti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento - Irrilevanza.

Strumento finanziario complesso - Caratteristiche completamente differenti dalle previsioni del contratto quadro - Insufficienza delle informazioni - Carenza di informazione - Violazione del dovere di correttezza e trasparenza.

Contratti derivati - Derivati over the counter - Esistenza di un naturale conflitto di interessi - Caratteristiche.

Trib. Milano - Int. fin.- Swap ed enti pubblici, mark to market negativo e funzione speculativa.

Data di riferimento: 
14/04/2011

Tribunale Milano, 14 aprile 2011 - Pres. Laura Cosentini - Est. Ferrari.

Enti Pubblici - Contratti swap non par - Mancato riequilibrio sinallagmatico mediante corrispondente premio (up front) alla sottoscrizio - Nullità causale - Sussiste.

Sono nulli per difetto di causa in concreto i contratti swap sottoscritti da enti pubblici che alla data di sottoscrizione presentino mark to market negativo (c.d. swap non par) ove l'equilibrio sinallagmatico non sia ripristinato mediante erogazione di un premio corrispondente in sede di sottoscrizione del derivato. Il mtm negativo alla sottoscrizione dei contratti, tanto più se non esplicitato, attribuisce ai contratti swap una funzione speculativa in contrasto con la tipologia di contratti derivati rimessi alla possibile stipulazione da parte degli Enti Locali dall'art. 41 co. 1 L. 448/2001 e dall'art. 3 DM 389/2003. La dimensione particolarmente alta del mark to market iniziale (specie se anche superiore al limite posto dall'art. 3 lett. F del DM 389/2003) esclude la possibilità di attribuire a tale squilibrio la funzione causale di corrispettivo dell'intermediario finanziario. L'applicazione da parte dell'intermediario di commissioni non esplicitate è in contrasto con l'art. 61 del Reg. Consob 11522/98. (Duilio Manella) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Duilio Manella

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Tribunale di Milano – Competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento – Fallimento dell’agente

Data di riferimento: 
11/04/2011

Tribunale di Milano, 11 aprile 2011 - Pres., est. Lamanna.

Non assume alcun rilievo, ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento, la residenza anagrafica dell'imprenditore, ma va piuttosto individuata la sede ove egli svolge effettivamente l'attività d'impresa. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Non ha alcun rilievo il dato formale puro e semplice della mancanza di iscrizione dell'imprenditore nel Registro delle Imprese, giacché la qualità d'imprenditore si assume con l'esercizio effettivo dell'attività d'impresa ai sensi dell'art. 2082 c.c., e la sussistenza di tale qualità può essere provata con ogni mezzo. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Le attività d'intermediazione, promozione pubblicitaria, commercializzazione dell'immagine artistica, organizzazione di eventi funzionali alla diffusione di tale immagine, gestione della stessa e dei relativi contratti sono attività commerciali di natura oggettiva, poiché rivolte alla produzione o allo scambio di servizi, in cui si rivengono i caratteri propri dell'agenzia, svolta con carattere stabile e professionale, ricevendone utili e perdite.
(dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)