Tribunale di Ascoli Piceno
Trib. Ascoli Piceno - Ritardo nella trasmissione degli atti al tribunale competente e nuova dichiarazione di fallimento.
Tribunale di Ascoli Piceno, 2 luglio 2010 - Est. Agostini.
Segnalazione degli Avv.ti Luca Bertozzi e Wanner Gatta
Dichiarazione di fallimento - Fallimento dichiarato da tribunale incompetente - Ritardo nella trasmissione degli atti al tribunale competente - Nuova dichiarazione di fallimento - Indicazione degli atti fatti salvi.
Ove venga dichiarata l'incompetenza del tribunale che per primo ha dichiarato il fallimento, qualora gli atti della procedura vengano trasmessi con notevole ritardo al tribunale competente, quest'ultimo, anziché limitarsi a disporre la prosecuzione della procedura fallimentare, potrà pronunciare una nuova sentenza di fallimento, indicando gli atti compiuti nell'ambito della prima procedura che dovranno essere fatti salvi. (Nel caso di specie, gli atti erano stati trasmessi al tribunale competente con un ritardo di oltre otto mesi). (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Trib. Ascoli Piceno-Annullamento del concordato preventivo,poteri del tribunale,procedimento,legittimazione attiva.
Tribunale di Ascoli Piceno, 18 dicembre 2009 - Pres. Marangoni - Rel. Agostini.
Segnalazione dell'Avv. Alfredo Frangini
Concordato preventivo - Dissimulazione o sottrazione dell'attivo - Definizione - Intestazione fiduciaria - Vendite simulate.
Concordato preventivo - Dissimulazione o sottrazione dell'attivo - Atti compiuti dopo l'omologazione - Annullamento del concordato.
Concordato preventivo - Annullamento - Legittimazione del commissario giudiziale - Ratio - Potere di controllo del tribunale - Tutela dei meccanismi di formazione del consenso dei creditori.
Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - Procedimento - Partecipazione necessaria del debitore - Principio del contraddittorio - Attività istruttoria - Ammissibilità.
Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - Accertamento dello stato di insolvenza - Dichiarazione di fallimento - Impulso del creditore o del pubblico ministero - Necessità - Trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - Procedimento - Legittimazione attiva - Intervento volontario del pubblico ministero e degli altri creditori.
La dissimulazione o sottrazione dell'attivo - che può essere addotta a causa di annullamento del procedimento di concordato preventivo - è ravvisabile in qualunque attività preordinata ad occultare beni mobili o immobili, ovvero a sottrarre ai creditori beni destinati alla massa fallimentare, anche con l'utilizzo di strumenti giuridici quali l'intestazione fiduciaria o la vendita simulata, al fine di convincere i creditori medesimi ad accettare una percentuale inferiore. (fb) (riproduzione riservata)

