concordato fallimentare, Tribunale di Piacenza


Trib. Piacenza - Concordato fallimentare, sospensione feriale dei termini e natura del procedimento in assenza di opposizioni.

Data di riferimento: 
01/09/2011

Tribunale Piacenza, 01 settembre 2011 - Pres. Picciau - Est. Bersani.

Concordato fallimentare - Procedimenti di omologazione e di opposizione - Sospensione feriale dei termini - Esclusione.

Concordato fallimentare - Assenza di opposizioni - Natura del procedimento - Natura contenziosa - Esclusione.

Il procedimento di omologazione del concordato fallimentare e quello di opposizione all'omologazione non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il procedimento di omologazione del concordato fallimentare, nell'ipotesi in cui non vengano proposte opposizioni è estremamente semplificato e deformalizzato, in quanto presuppone che nel termine fissato dal giudice delegato nessuno dei soggetti legittimati abbia proposto opposizione e che pertanto non vi siano controversie da dirimere. Si tratta di una procedura che non ha natura contenziosa e che ha perso, pressoché integralmente, il carattere di ufficiosità che aveva in precedenza, tanto che l'iscrizione a ruolo deve essere necessariamente effettuata da chi presenta la proposta di concordato e non dall'opponente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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