Tribunale di Ravenna


Tribunale di Ravenna - Revocabilità di ipoteca iscritta dal concessionario ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973.

Data di riferimento: 
09/12/2011

Tribunale Ravenna, 09 dicembre 2011 - Pres. Gilotta - Est. Antonella Allegra.

Revocatoria fallimentare - Ipoteca del concessionario - Revocabilità.

L'ipoteca iscritta dal concessionario per la riscossione dei tributi - ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 - sugli immobili di proprietà della società fallita con riferimento al credito tributario risultante dai ruoli non può essere qualificata come ipoteca legale, giacché non avviene a prescindere, comunque, dalla valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine alla sua necessità ed opportunità e non è pertanto sottratta al regime di revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, n. 4), legge fallimentare. (Alessandro Farolfi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Alessandro Farolfi

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Tribunale di Ravenna - Piano attestato ex art.67 L.F. e nomina del professionista.

Data di riferimento: 
13/09/2011

Tribunale Ravenna, 13 settembre 2011 - - Pres., est. Gilotta.

Piano attestato di risanamento - Articolo 67, comma 3, lett. d), L.F. - Nomina del professionista attestatore - Competenza.

Il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, comma 3, lett. d), legge fallimentare ha natura contrattuale, per cui la nomina del professionista che ne deve attestare la ragionevolezza non può che spettare al debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Alessandro Farolfi

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Trib. Ravenna – Concordato preventivo, poteri del tribunale e transazione fiscale.

Data di riferimento: 
21/01/2011

Tribunale Ravenna, 21 gennaio 2011 - Pres. dott. B. Gilotta, est. dott. M. Farolfi.

Per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, in sede di omologazione del concordato preventivo approvato ex art. 177 l.f., al Tribunale non spetta accertare i requisiti di meritevolezza e di convenienza della proposta concordataria, salvo che non siano proposte opposizioni all'omologazione, potendosi solo in tale ultimo caso dare luogo all'ingresso di mezzi istruttori su richiesta delle parti o d'ufficio ed effettuare valutazioni comparative rispetto alla maggiore o minore vantaggiosità per i creditori delle alternative concretamente praticabili ( arg. ex art. 180, co. 4 l.f.) (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Non osta all'omologazione del concordato la circostanza che la transazione fiscale inserita nella proposta concordataria non abbia ricevuto l'assenso dell'ente preposto, in quanto deve ritenersi che l'accoglimento della transazione fiscale inserita ex art. 182 ter l.f. nel piano concordatario non abbia effetto condizionante l'approvazione del piano stesso da parte dei creditori e la sua conseguente omologabilità ex art. 180 l.f. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

L'amministrazione finanziaria che non ha assentito (o ha formalmente respinto) la transazione fiscale rimane vincolata dal concordato omologato alle stesse condizioni previste per gli altri creditori della stessa categoria dalla proposta concordataria; non si produce tuttavia l'ulteriore effetto esterno - proprio della transazione fiscale - della consolidazione della posizione fiscale dell'imprenditore, con riferimento tanto ai tributi già iscritti al ruolo, quanto a quelli ancora in corso di deteminazione. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Ravenna – Esdebitazione ex art. 142 LF: requisiti.

Data di riferimento: 
10/01/2011

Tribunale di Ravenna, 10 gennaio 2011 - Pres. Gilotta - Est. Farolfi.

L'art. 142, secondo comma, LF, secondo il quale "l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali", non va interpretato concentrandosi sull'aspetto meramente quantitativo del concorso, ritenendo sufficiente che almeno uno dei creditori concorrenti abbia ricevuto un qualche soddisfacimento seppure parziale, bensì va interpretato in senso qualitativo, postulando che un pagamento anche minimo sia andato a vantaggio della categoria dei creditori chirografari (oltre che dei privilegiati, se vi sono). Ciò è coerente con la ratio stessa della misura, che si concreta nel c.d. discharge per la porzione di ciascun credito non soddisfatta nell'ambito della procedura concorsuale, il che presuppone - per non divenire totale esonero dalla ordinaria responsabilità patrimoniale - che un pur minimo pagamento sia stato rivolto a vantaggio di tutti i creditori, anche di quelli privi di privilegio generale o speciale. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Ravenna - Nuova proposta di concordato e divieto di modifica ex art. 175 l.f.

Data di riferimento: 
22/12/2010

Tribunale di Ravenna, 22 dicembre 2010 - Pres. Giani - Rel. Farolfi

La norma dell'art. 175, comma 2, LF, la quale prevede che "la proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto", si riferisce alla sola ipotesi di modifica della proposta originaria e non riguarda il diverso caso in cui sia formulata una nuova proposta concordataria del tutto autonoma rispetto a quella originaria.(Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Ravenna – Natura giudiziale dell’ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/1973

Data di riferimento: 
04/11/2010

Tribunale di Ravenna, 4 novembre 2010 - Est. Farolfi.

La revocabilità ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 4, LF può essere opposta dal Curatore in sede di richiesta di ammissione al passivo anche in via di eccezione, senza necessità di proporre la relativa azione, come conferma la nuova formulazione dell'art. 95 LF, secondo cui "il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione." (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

In assenza degli elementi strutturali e cogenti tipici dell'ipoteca legale (mancanza di ogni automaticità e dell'effetto vincolante d'ufficio per il conservatore, carattere generale e non speciale dell'ipoteca che può essere iscritta su qualunque bene immobile del debitore e non su un bene specificamente collegato con la causa del credito, come invece nelle ipotesi cui fa riferimento l'art. 2834 c.c.), deve ritenersi che l'ipoteca prevista dall'art. 77 D.P.R. 602/1973 abbia natura riconducibile a quella giudiziale, come tale a determinate condizioni revocabile, e che la natura pubblicistica del credito sia già adeguatamente tutelata dalla possibilità dell'ente riscossore di avvalersi per l'esecuzione coattiva di un atto meramente amministrativo che tiene luogo del provvedimento giudiziale altrimenti richiesto. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Trib. Ravenna- Int. Fin.- Forma dell’ordine di negoziazione, invio telematico e firma digitale.

Data di riferimento: 
29/05/2010

Tribunale Ravenna, 29 maggio 2010 - Pres. Lacentra, est. Vicini.

Al pari del contratto-quadro, anche i singoli ordini di negoziazione danno luogo alla formazione di contratti che hanno per oggetto servizi di investimento: essi devono pertanto rivestire la forma scritta ai sensi dell'art. 23, co. 1, T.U.F. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

L'art. 30 del reg. Consob n.11522/98, nel prevedere che le parti devono indicare, nel contratto-quadro, le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni, non legittima la forma orale degli ordini di borsa, ma si limita a consentire, per tali ordini, forme equivalenti a quella scritta (richiesta telefonica registrata dall'intermediario su supporto magnetico o richiesta inoltrata con strumenti telematici alla quale sia apposta o associata la firma digitale). Non soddisfa pertanto il requisito di forma scritta a pena di nullità l'ordine di negoziazione impartito per via telematica, ove non vi sia apposta la sottoscrizione con firma elettronica o digitale. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Trib. Ravenna- Int. fin.- Inadeguatezza dell’operazione e nullità, forma degli ordini e legittimazione ad agire del fiduciante.

Data di riferimento: 
12/10/2009

Tribunale di Ravenna, 12 ottobre 2009 - Pres. Lacentra - Est. Vicini.
Segnalazione del Prof. Avv. Paolo Bontempi

Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell'operazione - Avvertenza - Requisiti di forma - Violazione - Nullità - Sussistenza.
Ordini di negoziazione di strumenti finanziari - Forma scritta - Forme equivalenti - Necessità.
Intermediazione finanziaria - Acquisto di titoli tramite società fiduciaria - Legittimazione ad agire del fiduciante - Sussistenza.

L'art. 29 del reg. Consob n. 11522/98, il quale pone a carico dell'intermediario l'onere di informare l'investitore dell'inadeguatezza dell'operazione e delle ragioni che ne sconsigliano l'attuazione, ha introdotto una vera e propria regola di validità del contratto di acquisto degli strumenti finanziari, un elemento costitutivo attinente alla struttura e al contenuto - che deve risultare da atto scritto o con forma equivalente - posto a tutela di interessi pubblicistici di rango costituzionale (quali il risparmio e l'esigenza di trasparenza dei mercati finanziari), con la conseguenza che la violazione di tale precetto comporta la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ.. (fb)