adeguatezza, Tribunale di Ravenna


T. Ravenna - Int. fin.- Adeguatezza dell'operazione di acquisto di obbligazioni Argentina.

Data di riferimento: 
08/02/2011

Tribunale Ravenna, 08 febbraio 2011 - Pres. Gilotta - Est. Vicini. 

Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni argentine effettuato nell'aprile del 1999 - Investitore con propensione al rischio medio bassa - Composizione del portafoglio - Fattispecie - Adeguatezza dell'operazione.

Può considerarsi adeguata l'operazione di acquisto di obbligazioni della Repubblica Argentina eseguita il 30 aprile 1999, quando il rating di tali titoli non era ancora stato declassato al grado di "non investment grade inferiore", per un importo pari al 15% del portafoglio titoli di un investitore con propensione al rischio medio bassa e disponibile a correre qualche rischio relativo a prezzo, volatilità e liquidità degli strumenti finanziari e con portafoglio composto in prevalenza da obbligazioni W.B. e BEI a reddito fisso, senza cedole, il cui prezzo, in caso di vendita prima della scadenza, poteva risultare inferiore a quello di acquisto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Maria Fiorella Ceroni

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Trib. Ravenna- Int. fin.- Inadeguatezza dell’operazione e nullità, forma degli ordini e legittimazione ad agire del fiduciante.

Data di riferimento: 
12/10/2009

Tribunale di Ravenna, 12 ottobre 2009 - Pres. Lacentra - Est. Vicini.
Segnalazione del Prof. Avv. Paolo Bontempi

Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell'operazione - Avvertenza - Requisiti di forma - Violazione - Nullità - Sussistenza.
Ordini di negoziazione di strumenti finanziari - Forma scritta - Forme equivalenti - Necessità.
Intermediazione finanziaria - Acquisto di titoli tramite società fiduciaria - Legittimazione ad agire del fiduciante - Sussistenza.

L'art. 29 del reg. Consob n. 11522/98, il quale pone a carico dell'intermediario l'onere di informare l'investitore dell'inadeguatezza dell'operazione e delle ragioni che ne sconsigliano l'attuazione, ha introdotto una vera e propria regola di validità del contratto di acquisto degli strumenti finanziari, un elemento costitutivo attinente alla struttura e al contenuto - che deve risultare da atto scritto o con forma equivalente - posto a tutela di interessi pubblicistici di rango costituzionale (quali il risparmio e l'esigenza di trasparenza dei mercati finanziari), con la conseguenza che la violazione di tale precetto comporta la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ.. (fb)

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