Tribunale di Alba
T. Alba- Int. fin.- Mancata sottoscrizione del contratto quadro da parte della banca.
Tribunale Alba, 02 novembre 2010 - Pres. Bochicchio - Rel. Martinat.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti - Sigla illeggibile per convalida firme - Nullità.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti - Nullità.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Produzione in giudizio. Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Dichiarazione unilaterale ricognitiva.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Convalida.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Ordini di investimento.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Obblighi restitutori - Titoli - Cedole.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Interessi legali - Buona fede.
La sigla illeggibile attribuita alla banca ed apposta in un riquadro in cui compare l'indicazione "convalida firme" ha la funzione di certificare la provenienza della proposta contrattuale e l'autenticità delle sottoscrizioni degli investitori, non valendo invece quale manifestazione di volontà ed accettazione della proposta da parte della banca. (pf) (riproduzione riservata)
La forma scritta per il contratto di investimento prevista all'art. 23 t.u.f. e dall'art. 6 l. 1/91 è rispettata solo qualora il documento contenga la sottoscrizione del cliente e della banca; in caso di mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della banca si è in presenza di una proposta contrattuale non accettata e non di un contratto. (pf) (riproduzione riservata)
T. Alba - Int. fin.- Mancata sottoscrizione del contratto quadro e nullità degli ordini.
Tribunale Alba, 02 novembre 2010 - Pres. Bochicchio - Est. Toppino.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti - Nullità.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Dichiarazione unilaterale ricognitiva.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Produzione in giudizio.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Convalida.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Ordini di investimento.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Obblighi restitutori - Titoli - Cedole.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Interessi legali - Buona fede.
La forma scritta per il contratto di investimento prevista all'art. 23 t.u.f. e dall'art. 6 l. 1/91 è rispettata solo qualora il documento contenga la sottoscrizione del cliente e della banca; in caso di mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della banca si è in presenza di una proposta contrattuale non accettata e non di un contratto. (pf) (riproduzione riservata)
La manifestazione per iscritto della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione unilaterale ricognitiva dell'avvenuta stipulazione per iscritto del contratto, né da un dichiarazione confessoria di una delle parti. (pf) (riproduzione riservata)
La produzione in giudizio da parte della banca del contratto sottoscritto dal solo investitore non determina la sua conclusione allorché la parte che lo abbia sottoscritto abbia dedotto in giudizio la nullità del contratto, revocando così la proposta contrattuale. (pf) (riproduzione riservata)
Trib. Alba- Int. fin.- Mancata sottoscrizione del contratto quadro da parte della banca.
Tribunale Alba, 02 novembre 2010 - Pres. Bochicchio - Est. Toppino.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti - Nullità.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Dichiarazione unilaterale ricognitiva.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Produzione in giudizio.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Convalida.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Ordini di investimento.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Obblighi restitutori - Titoli - Cedole.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Interessi legali - Buona fede.
La forma scritta per il contratto di investimento prevista all'art. 23 t.u.f. e dall'art. 6 l. 1/91 è rispettata solo qualora il documento contenga la sottoscrizione del cliente e della banca; in caso di mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della banca si è in presenza di una proposta contrattuale non accettata e non di un contratto. (pf) (riproduzione riservata)
La manifestazione per iscritto della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione unilaterale ricognitiva dell'avvenuta stipulazione per iscritto del contratto, né da un dichiarazione confessoria di una delle parti. (pf) (riproduzione riservata)
La produzione in giudizio da parte della banca del contratto sottoscritto dal solo investitore non determina la sua conclusione allorché la parte che lo abbia sottoscritto abbia dedotto in giudizio la nullità del contratto, revocando così la proposta contrattuale. (pf) (riproduzione riservata)
Trib. di Alba- Intermediazione finanziaria- Contratto quadro, foro convenzionale e contratti di swap.
Tribunale di Alba, 18 aprile 2009 - Pres. Bochicchio - Est. Luisa Avanzino.
Segnalazione dell'Avv. Emanuele Balbo di Vinadio
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Azione di nullità o annullamento di contratti di swap - Clausola di deroga alla competenza territoriale - Efficacia.
La clausola, contenuta nel contratto quadro, di elezione di un foro convenzionale esclusivo è idonea a derogare alla competenza territoriale del giudice adito dall'investitore al fine di ottenere la dichiarazione di nullità o di annullamento di singoli contratti di swap. (fb)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Tribunale di Alba - Fondazione - Onlus - Condizioni di fallibilità.
Tribunale di Alba 25 marzo 2009 - Pres. Pasi.
Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi
Fallimento - Fondazione - Ricostruzione del patrimonio - Attività d'impresa - Assoggettabilità a fallimento.
E' assoggettabile a fallimento la fondazione che eserciti in forma mediata un'attività tipicamente commerciale di prestazione di servizi verso corrispettivo ed il cui patrimonio, anziché essere destinato ad uno scopo, venga gravato da un pesante indebitamento per creare una struttura finalizzata a procurare proventi da utilizzarsi per la ricostruzione del patrimonio dell'ente. (fb)
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

