Tribunale di Forli
T. Forlì - Int. fin. - Forma del contratto quadro e nullità.
Tribunale di Forlì, 20 gennaio 2010 - Est. Pazzi.
Intermediazione finanziaria - Prescrizioni di forma - Contratto quadro - Necessità - Ordini di acquisto - Esclusione - Convalida del contratto - Esclusione.
La prescrizione di forma, a pena di nullità, di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) della legge 1/1991, dell'art. 18 del d. lgs. 415/1996 nonché dell'art. 23 del d. lgs. 58/1998 deve intendersi riferita al c.d. contratto quadro o master agreement, con la conseguenza che i singoli ordini di borsa costituiscono solo un momento esecutivo del precedente negozio che rappresenta un necessario presupposto dei successivi contratti di mandato. La mancata stipulazione del contratto-quadro fra l'intermediario autorizzato ed il cliente determina, pertanto, la nullità dell'ordine conferito nel corso del rapporto e non vale a sanare il vizio il fatto che l'ordine sia stato conferito per iscritto dai clienti dal momento che l'ordine non ha il contenuto del contratto quadro non concluso. Il difetto di forma in questione comporta la nullità del negozio e non è ammissibile la convalida dello stesso stante la previsione di cui all'art. 1423 cod. civ.. (mb) (riproduzione riservata)
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T. Forlì - Int. fin. - Profilo di rischio ed obblighi informativi.
Tribunale di Forlì, 20 gennaio 2010 - Pres. Barbara Vacca - Est. Eleonora Ramacciotti.
Intermediazione finanziaria - Obbligo di fornire agli investitori informazioni circa le caratteristiche degli strumenti finanziari - Contenuto.
Gli intermediari finanziari sono sempre obbligati a fornire le informazioni concernenti i singoli strumenti finanziari agli investitori anche se in precedenza costoro avevano compiuto operazioni similari e tale obbligo non può ritenersi assolto per effetto della mera consegna al cliente del documento sui rischi generali. (mb) (riproduzione riservata)
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Trib. di Forlì- Intermediazione finanziaria-My Way, facoltà di recesso, nullità e collegamento negoziale.
Tribunale di Forlì, 18 maggio 2009 - Pres. Pazzi - Est. De Paoli.
Segnalazione dello Studio Cedrini Urbinati Zamagni
Contratto My Way stipulato fuori dai locali commerciali - Omessa indicazione della facoltà di recesso - Nullità - Sussistenza.
Contratto My Way - Nullità - Ripercussione dell'invalidità ai contratti collegati.
Al contratto relativo al piano finanziario "My Way" stipulato fuori sede trova applicazione l'art. 30, comma 7, TUF, il quale prevede la nullità dei contratti per l'omessa indicazione della facoltà di recesso. (Nel caso di specie, tale indicazione era stata omessa sia nel contratto di finanziamento, sia nel contratto per l'acquisto di obbligazioni, sia in quello di acquisto delle quote del fondo comune di investimento). (cuz)
Il collegamento negoziale rinvenibile tra il contratto di finanziamento e quelli con cui si effettuano gli investimenti, in cui si sostanzia il prodotto "My Way", è soggetto all'applicazione dell'art. 1419 cod. civ., con la conseguenza che la nullità di uno dei contratti importa la nullità di quelli collegati. (cuz)
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Tribunale di Forlì- Intermediazione finanziaria- Mancanza del contratto quadro e ordini scritti.
Tribunale di Forlì, 7 aprile 2009 - Pres. Pazzi - Rel. Cortesi.
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe E. Lozupone
Contratto di negoziazione - Mancata sottoscrizione - Esistenza di ordini scritti - Equipollenza - Esclusione.
Non è condivisibile l'opinione secondo la quale la mancanza del contratto quadro non comporterebbe la nullità dei singoli ordini qualora questi siano stati conclusi per iscritto con indicazione degli elementi essenziali della negoziazione; la stipulazione del contratto è, infatti, funzionale all'assolvimento di oneri informativi e comportamentali dell'intermediario ed a far sì che l'accordo con il cliente abbia un contenuto minimo obbligatorio. (fb)
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Trib. di Forlì- Intermediazione finanziaria-Doveri informativi sulla specifica operazione e risoluzione del contratto.
Tribunale di Forlì, 21 marzo 2009 - Est. Pazzi.
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe E. Lozupone
Intermediazione finanziaria - Doveri informativi relativi alla specifica operazione - Onere della prova - Violazione - Risoluzione del contratto - Conseguenze.
L'intermediario ha l'onere di provare di aver fornito all'investitore ogni informazione necessaria in merito alla natura del titolo acquistato, al rating riconosciuto dalle agenzie internazionali ed al rischio ad esso connesso, in modo che il cliente possa giungere alle proprie determinazioni in modo consapevole; l'inadempimento a tale dovere informativo costituisce grave inadempimento all'obbligo contrattuale previsto dall'art. 21, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 58/1998 ed è causa di risoluzione del contratto quadro, alla quale consegue la restituzione della somma versata per l'acquisto dei titoli, detratto il valore delle cedole incassate, e di restituzione all'intermediario dei titoli medesimi. (fb)
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Tribunale di Forlì- Intermediazione finanziaria- Contratto nullo, convalida e rinnovazione.
Tribunale di Forlì, 3 marzo 2009 - Est. Pazzi.
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe E. Lozupone
Contratto di negoziazione - Mancata sottoscrizione - Nullità - Convalida - Esclusione - Rinnovazione - Condizioni.
Si deve escludere che la condotta tenuta dalle parti nello svolgimento del rapporto valga a convertire un contratto nullo e perché possa aversi la rinnovazione del medesimo con effetti costitutivi è necessario che il nuovo accordo sia sottratto alla preesistente azione antigiuridica. (Cass. 3088/1979 - ndr) (fb)
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Trib. di Forlì - Intermediazione finanziaria - Vendita fuori sede di prodotti finanziari e diritto di recesso.
Tribunale di Forlì 13 gennaio 2009 - Pres. Rel. Pazzi.
Segnalazione dello studio Cedrini Urbinati Zamagni
Intermediazione finanziaria - Conclusione di contratti fuori sede - Prodotti finanziari - Limitazione all'attività di collocamento - Esclusione.
L'art. 30 del T.U.F. disciplina in maniera unitaria l'offerta fuori sede di tutti i servizi di investimento previsti dall'art. 1, comma 5, e prevede, al sesto comma, uno ius poenitendi applicabile ad ogni forma di vendita di titoli mobiliari e non solo al collocamento fuori sede di strumenti finanziari. La ratio della norma in questione, al pari di tutte le altre norme nazionali adottate per dare attuazione alla direttiva europea 20 dicembre 1985 (85/577CEE) è quella di tutelare il consumatore contro il rischio derivante dalla conclusione di contratti fuori dei locali commerciali e di garantirgli la facoltà di liberarsi dall'impegno, già assunto o in corso di formazione, in un congruo spatium deliberandi. (cuz)
(provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Tribunale di Forlì - Intermediazione finanziaria - Rapporto di durata e doveri informativi dell'intermediario.
Tribunale di Forlì 18 novembre 2008 - Pres. Salvadori - Rel. Pazzi.
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Eugenio Lozupone
Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Rapporto di durata - Permanenza dei doveri durante tutto lo svolgimento del rapporto - Sussistenza.
L'obbligo dell'intermediario di informare il cliente sull'andamento del titolo permane anche successivamente all'acquisto. La regola si ricava dalla disposizione dell'art. 21, lett. b del T.U.F., la quale impone agli intermediari di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, e dall'art. 28 del reg. Consob n. 11522/98, secondo il quale il cliente deve essere posto in condizione di effettuare consapevoli scelte non solo di investimento ma anche di disinvestimento. L'obbligo dell'intermediario è quindi di contenuto dinamico che non ha ad oggetto solamente il comportamento da tenere al momento dell'investimento ma, trattandosi di rapporto di durata, anche l'eventuale disinvestimento o modifica delle posizioni prese. (fb)
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Trib.di Forlì- Incasso delle cedole- Convalida del contratto annullabile.
Tribunale di Forlì 28 novembre 2007 - Pres. A. Pazzi, Est. M. De Paoli
Segnalazione del Prof. Avv. Sido Bonfatti
Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni - Annullabilità del contratto per vizio del consenso - Incasso delle cedole - Tacita convalida del contratto annullabile - Sussistenza.
L'esecuzione del contratto di acquisto di obbligazioni, costituita dall'incasso delle cedole, rappresenta in modo implicito ma pur sempre chiaro ed univoco la volontà della parte di convalidare tacitamente il negozio eventualmente annullabile ex art. 1444 cod. civ.
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