Tribunale di Forli, offerta fuori sede


Trib. di Forlì- Intermediazione finanziaria-My Way, facoltà di recesso, nullità e collegamento negoziale.

Data di riferimento: 
18/05/2009

Tribunale di Forlì, 18 maggio 2009 - Pres. Pazzi - Est. De Paoli.
Segnalazione dello Studio Cedrini Urbinati Zamagni

Contratto My Way stipulato fuori dai locali commerciali - Omessa indicazione della facoltà di recesso - Nullità - Sussistenza.

Contratto My Way - Nullità - Ripercussione dell'invalidità ai contratti collegati.

Al contratto relativo al piano finanziario "My Way" stipulato fuori sede trova applicazione l'art. 30, comma 7, TUF, il quale prevede la nullità dei contratti per l'omessa indicazione della facoltà di recesso. (Nel caso di specie, tale indicazione era stata omessa sia nel contratto di finanziamento, sia nel contratto per l'acquisto di obbligazioni, sia in quello di acquisto delle quote del fondo comune di investimento). (cuz)

Il collegamento negoziale rinvenibile tra il contratto di finanziamento e quelli con cui si effettuano gli investimenti, in cui si sostanzia il prodotto "My Way", è soggetto all'applicazione dell'art. 1419 cod. civ., con la conseguenza che la nullità di uno dei contratti importa la nullità di quelli collegati. (cuz)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it

 

Trib. di Forlì - Intermediazione finanziaria - Vendita fuori sede di prodotti finanziari e diritto di recesso.

Data di riferimento: 
13/01/2009

Tribunale di Forlì 13 gennaio 2009 - Pres. Rel. Pazzi.

Segnalazione dello studio Cedrini Urbinati Zamagni

Intermediazione finanziaria - Conclusione di contratti fuori sede - Prodotti finanziari - Limitazione all'attività di collocamento - Esclusione.

L'art. 30 del T.U.F. disciplina in maniera unitaria l'offerta fuori sede di tutti i servizi di investimento previsti dall'art. 1, comma 5, e prevede, al sesto comma, uno ius poenitendi applicabile ad ogni forma di vendita di titoli mobiliari e non solo al collocamento fuori sede di strumenti finanziari. La ratio della norma in questione, al pari di tutte le altre norme nazionali adottate per dare attuazione alla direttiva europea 20 dicembre 1985 (85/577CEE) è quella di tutelare il consumatore contro il rischio derivante dalla conclusione di contratti fuori dei locali commerciali e di garantirgli la facoltà di liberarsi dall'impegno, già assunto o in corso di formazione, in un congruo spatium deliberandi. (cuz)

(provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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