Tribunale di Novara
T. Novara - Int. fin. - Obbligazioni Lehman Brothers, previsione del default e rilevanza della valutazione di rating.
Tribunale Novara, 23 giugno 2011 - - Est. Felice.
Doveri informativi dell'intermediario - Rilevanza della valutazione di rating - Margine di sicurezza previsto dal "Consorzio patti chiari" - Obbligazioni Lehman Brothers - Tempestiva previsione del default - Impossibilità.
La permanenza di un rating rimasto invariato all'interno del margine di sicurezza previsto dal "Consorzio patti chiari" sino ai giorni immediatamente antecedenti al default nonché la assoluta incertezza e impraticabilità di criteri di valutazione del rischio diversi dalla valutazione di rating (quali l'andamento dei crediti default swap) costituiscono circostanze sufficienti per ritenere che gli intermediari non fossero tenuti a cogliere tempestivamente il rischio di default delle obbligazioni Lehman Brothers al fine di informare i clienti per tempo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Remigio Belcredi
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Tribunale di Novara – Prova dei requisiti di fallibilità per le società di persone
Tribunale di Novara, 23 giugno 2011 - Pres. Quatraro - Rel. Pascale.
La prova in ordine alla sussistenza dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b), c), LF in relazione alle società di persone deve essere data attraverso la produzione dei libri contabili che l'imprenditore commerciale è obbligato a tenere secondo quanto prescritto dagli artt. 2214 ss. c.c. Infatti, soltanto ai libri e alle scritture contabili la legge attribuisce un valore probatorio particolare (artt. 2709 ss. c.c.), autorizzando il giudice a trarne elementi di prova anche a favore dell'imprenditore. Dunque, anche le imprese individuali e le società di persone non tenute al deposito dei bilanci saranno tenute a fornire l'onere probatorio de quo mediante documenti che tengano, nella sostanza, luogo di veri e propri bilanci redatti secondo i principi civilistici in subiecta materia, quantunque non di bilanci in senso tecnico possa parlarsi, bensì, a seconda dei casi, di documentazione diversamente qualificata ai sensi, ad esempio, della nozione di inventario ovvero di rendiconto. Qualora l'imprenditore non sia in grado di produrre siffatta documentazione e pretenda di trarre la prova dell'insussistenza delle soglie di cui all'art. 1 LF da documenti di diverso tenore (quali la documentazione rilevate nei rapporti con il fisco), il dato non può essere acquisito puramente e semplicemente dal Tribunale, che può, invece, valutare liberamente l'affidabilità della documentazione prodotta e la sua congruità allo scopo, alla luce di tutte le circostanze del caso. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Novara - Omologazione del concordato e poteri di controllo del Tribunale.
Tribunale Novara, 06 giugno 2011 - - Pres., est. Quatraro.
Concordato preventivo - Giudizio di omologazione - Controllo del tribunale sulla fattibilità del piano - Subprocedimento previsto dall'articolo 173, legge fallimentare - Ammissibilità.
Concordato preventivo - Giudizio di omologazione - Mancanza di opposizioni - Poteri di controllo del tribunale - Riesame dei provvedimenti del giudice delegato in ordine all'ammissione dei crediti contestati - Controllo delle operazioni di voto - Accertamento della formazione delle maggioranze - Ammissibilità - Verifica della correttezza dei criteri di formazione delle classi - Esclusione.
Concordato preventivo - Concordato con cessione dei beni ai creditori - Indicazione del liquidatore concordatario effettuata dal debitore - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
Poiché è pacifico che il procedimento previsto dall'articolo 173, legge fallimentare può essere instaurato nel corso di tutta la procedura di concordato, ivi compreso il giudizio di omologa, e che è altresì evidente il fatto che detto procedimento ha anche ad oggetto il caso in cui "in qualunque momento risulta che manchino le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato", è allora possibile affermare che il tribunale può esercitare un controllo d'ufficio sull'attuabilità del piano anche in sede di omologa nell'ambito e per le motivazioni previste dal citato articolo 173. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
T. Novara - Int. fin.- Responsabilità della Consob per omessa vigilanza sul mercato, prova, nesso di causalità e prescrizione.
Tribunale Novara, 03 giugno 2011 - - Est. Rossana Riccio.
Obbligazioni argentine - Doveri di vigilanza e di ispezione della Consob - Omissione - Responsabilità - Risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza del termine quinquennale.
Consob - Omesso uso dei poteri di vigilanza informativa ed ispettiva - Presupposti - Onere della prova - Anomalia del volume di contrattazione - Dimostrazione del presupposto per l'intervento della Consob - Necessità dimostrazione del nesso di causalità con riferimento alla specifica operazione.
Solo con l'offerta pubblica di scambio delle obbligazioni argentine, intervenuta al principio dell'anno 2005, può ritenersi acquisita la piena consapevolezza del mancato rimborso dei titoli ovvero che lo Stato argentino non avrebbe ripreso i pagamenti delle obbligazioni in circolazione, con la conseguenza che da tale momento soltanto può essere fatto decorrere il termine quinquennale di prescrizione indicato dall'articolo 2947, comma 1, c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Trib.Novara - Opposizione ad ordinanza ingiunzione ed improcedibilità in costanza di liquidazione coatta amministrativa.
Tribunale Novara, 01 giugno 2011 - - Est. Angela Maria Nutini.
Liquidazione coatta amministrativa - Opposizione ad ingiunzione ex articolo 18 legge n. 689 del 1981 - Improcedibilità - Accertamento di ogni credito in sede fallimentare - Necessità.
L'opposizione all'ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 diviene improcedibile qualora nel frattempo l'opponente venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa; l'articolo 52, legge fallimentare, richiamato dall'articolo 201, detta, infatti, il principio per il quale ogni credito deve essere accertato nell'ambito del procedimento di accertamento del passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Tribunale di Novara – Misure cautelari o conservative ex art. 15, comma 8, LF.
Tribunale di Novara, 29 aprile 2011 - Pres. Quatraro - Est. Guendalina Pascale.
La previsione di cui all'art. 15, comma 8, LF nasce dall'esigenza di evitare che nel corso del procedimento che conduce alla dichiarazione di fallimento si verifichino alterazioni sensibili nel patrimonio del debitore, al fine di tutelare le ragioni e le aspettative della parte istante. I provvedimenti ivi previsti devono essere inquadrati tra le misure cautelari c.d. extravaganti, dal momento che essi trovano la loro disciplina positiva non già nel codice di procedura civile, bensì in una legge speciale e sono sottoposti alle norme sul procedimento cautelare uniforme, con il limite della compatibilità di cui all'art. 669 quaterdecies c.p.c. Tali misure, inoltre, sono atipiche, poiché il legislatore ha affidato al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento il potere di individuare in concreto la tipologia provvedimentale più idonea a perseguire l'obiettivo di tutela interinale del patrimonio o dell'impresa. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Sotto il profilo processuale le misure di cui all'art. 15, comma 8, LF presuppongono la previa pendenza del giudizio prefallimentare. Inoltre, è necessaria l'istanza di parte, che può essere contenuta nel ricorso per la dichiarazione di fallimento o in un ricorso successivo. Il Tribunale in composizione collegiale provvede sull'istanza anche inaudita altera parte, se vi è apposita richiesta e ricorrono i presupposti di cui all'art. 669 sexies, comma 2, c.p.c. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Novara - Sede legale e sede effettiva, presunzione di coincidenza ed onere di allegazione del creditore.
Tribunale Novara, 06 luglio 2010 - Pres. Quatraro - Est. Elisa Tosi.
Fallimento - Procedimento per dichiarazione di fallimento - Sede legale e sede effettiva - Presunzione juris tantum - Onere di allegazione del creditore istante.
Nel procedimento per dichiarazione di fallimento, il creditore istante che affermi la non coincidenza tra la sede legale dell'impresa e quella effettiva, ha l'onere di allegare la sussistenza di elementi tali che consentono di superare la presunzione "iuris tantum" della suddetta coincidenza. (fb) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Cao
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Trib. Novara-Ammissione al passivo di credito previdenziale tramite concessionario e necessaria produzione del titolo esecutivo.
Tribunale di Novara, 11 maggio 2010 - Est. Guendalina Pascale.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Domanda di ammissione al passivo - Termine per la presentazione - Computo del periodo feriale - Necessità.
Domanda di ammissione al passivo - Credito tributario - Notifica del ruolo - Non necessità.
Domanda di ammissione al passivo - Credito previdenziale - Titolo fondante - Titolo esecutivo - Produzione - Necessità.
Nel computo del termine previsto dall'art. 101, ultimo comma, legge fallimentare per la presentazione delle domande di ammissione al passivo si deve tenere conto anche della sospensione feriale dei termini. (fb) (riproduzione riservata)
Non è necessaria la notifica del ruolo ai fini della ammissione al passivo del credito tributario indicato nella cartella esattoriale. (fb) (riproduzione riservata)
A differenza di quanto avviene per i crediti tributari - per i quali l'iscrizione a ruolo determina il sorgere dell'obbligazione tributaria ai sensi dell'art. 88 d.lgs. n. 46/1999 - per quelli previdenziali, il titolo su cui si fonda il credito è necessariamente costituito da un titolo esecutivo emesso prima della dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 4, d.lgs. citato e che deve necessariamente essere prodotto. (fb) (riproduzione riservata)
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Tribunale di Novara - Domanda di ammissione al passivo e spese di assistenza legale.
Tribunale di Novara, 11 maggio 2010 - Est. Guendalina Pascale.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Domanda di ammissione al passivo - Spese di lite - Non necessità della difesa tecnica - Non spettanza.
Non possono essere ammesse al passivo le spese di lite attinenti alla presentazione della domanda di insinuazione sia perché in tale fase del procedimento a carattere sommario non è necessaria la difesa tecnica, sia in considerazione del principio della cristallizzazione dei crediti alla data della dichiarazione di fallimento. (fb) (riproduzione riservata)
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Trib.Novara - Onere della prova del rapporto di conto corrente e del saldo passivo e produzione degli ultimi estratti conto.
Tribunale di Novara, 11 maggio 2010 - Est. Guendalina Pascale.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Conto corrente bancario - Prova del credito della banca - Prova del rapporto - Produzione degli estratti conto - Inidoneità - Prova del saldo - Ricostruzione del conto - Produzione di tutti gli estratti conto - Necessità.
Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Produzione di documenti non prodotti in sede di domanda di ammissione al passivo - Ammissibilità.
Compete al creditore l'onere di fornire la prova dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario dal quale è sorta la posta a suo credito e tale prova non può essere data mediante la semplice produzione degli estratti conto che sono semplici documenti contabili di parte che riassumono sinteticamente ed unilateralmente l'andamento del rapporto senza provarne l'esistenza. Questa considerazione è ancor più valida nel caso in cui gli estratti conto riportino solo i dati riassuntivi degli ultimi mesi rendendo in tal modo impossibile determinare se e come si siano formate le poste conclusive a debito del correntista. (fb) (riproduzione riservata)
In sede di opposizione allo stato passivo il creditore potrà integrare la prova del proprio credito eventualmente producendo i documenti che non abbia provveduto a produrre in sede di domanda di insinuazione al passivo. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

