danno, Tribunale di Marsala
Trib. di Marsala- Nullità dell'ordine- Restituzioni- Interessi e risarcimento del danno.
Tribunale di Marsala 21 marzo 2008 - Pres. Giaimo, Rel. Caterina D'Osualdo. Segnalazione dell'Avv. Giacomina Picheo
Intermediazione finanziaria - Nullità dell'ordine di negoziazione - Effetti restitutori Riconoscimento dell'interesse legale - Mala fede dell'accipiens - Sussistenza - Anatocismo semestrale dalla domanda giudiziale ammissibilità.
Intermediazione finanziaria - Nullità dell'ordine di negoziazione - Restituzione alla banca delle cedole di interessi pagate dall'emittente - Legittimazione della banca - Sussistenza.
Intermediazione finanziaria - Nullità dell'ordine di negoziazione - Risarcimento del danno da mancato investimento della somma in altri titoli - Ricorso a presunzioni e fatti notori - Rendimento medio dei titoli di stato.
E' nullo, per violazione dell'art. 1352 cod. civ., l'ordine di acquisto privo della forma scritta prevista dal contratto di negoziazione, dovendosi presumere che tale forma sia stata dalle parti voluta per la validità del contratto medesimo. Le somme versate per l'acquisto dei titoli dovranno, poi, essere restituite maggiorate degli interessi al tasso legale dal giorno dell'acquisto, posto che versa in mala fede l'intermediario che ha dato corso all'ordine in violazione della forma convenuta. Lo stesso criterio dovrà essere applicato per quanto riguarda il riconoscimento degli interessi sulle cedole percepite dall'investitore. Sulle somme oggetto di restituzione potrà poi essere applicato, ove richiesto, l'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., in quanto gli interessi scaduti e dovuti per almeno sei mesi possono essere capitalizzati dalla data della domanda giudiziale. (fb)


