Tribunale di Genova
Trib. Genova - Int. fin.- Informazione relativa alla singola operazione, incidenza di precedenti operazioni a rischio e danno.
Tribunale Genova, 26 febbraio 2011, n. 920 - Pres. Costanzo - Est. Calcagno.
Intermediazione finanziaria - Servizi di investimento - Obblighi informativi in capo all'intermediario - Tipologia.
Intermediazione finanziaria - Servizi di investimento - Obbligo di informazione - Specificità - Adeguatezza dell'operazione al profilo del cliente.
Intermediazione finanziaria - Servizi di investimento - Violazioni dell'intermediario - Misura del risarcimento.
L'art. 21, comma 1 lettera b) del T.U.F. individua un obbligo di informazione "attiva" (che si sostanzia nel dovere per gli intermediari di comunicare ai clienti le informazioni in loro possesso relative alle caratteristiche dei prodotti offerti) e un obbligo di informazione "passiva" (che si sostanzia nel dovere per l'intermediario di acquisire tutti gli elementi necessari relativi agli strumenti finanziari offerti al cliente e di acquisire dallo stesso tutte le notizie relative alle sue caratteristiche di investitore e alla sua propensione al rischio). (Leopoldo Ghigliotti) (riproduzione riservata)
L'intermediario deve fornire una completa informazione circa la natura ed i rischi connessi alla specifica operazione che il cliente intende porre in essere. Se il prodotto è accompagnato da una offering circular, vanno segnalati al cliente gli elementi di allarme specifico emergenti dalla stessa. In presenza di una profilatura del cliente da cui emergano una propensione medio-bassa al rischio ed obiettivi di difesa del capitale, non possono ritenersi compatibili con le sue caratteristiche gli investimenti a rischio anche se per ipotesi ne abbia già effettuati: in tal caso può solo concludersi che il cliente aveva già posto in essere operazioni non adeguate. (Leopoldo Ghigliotti) (riproduzione riservata)
Tribunale di Genova - Concordato preventivo ed improcedibilità del ricorso per sequestro conservativo.
Tribunale di Genova, 09 febbraio 2011 - dott.ssa Laura Casale
E' improcedibile il ricorso per sequestro conservativo nei confronti di soggetto che ha depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo essendo detta misura cautelare ricompresa fra le azioni previste dall'art. 168 l.f. in quanto iniziativa del creditore volta a realizzare il proprio credito al di fuori della procedura concorsuale. Non altrettanto può dirsi con riguardo ad altre azioni cautelari quali il sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.), il sequestro preventivo penale (art. 321 c.p.p.), le azioni di nuova opera e di danno temuto (art. 688 c.p.c.) ed i provvedimenti di urgenza, istituti il cui fine non è quello di consentire al creditore la realizzazione unilaterale del proprio credito al di fuori del concorso. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dall'avv. Massimiliano Ratti
Trib. Genova- Nullità per mancanza di forma scritta- Risoluzione per inadempimento di obbighi dell'intermediario.
Tribunale di Genova, sez. I civ., 26 giugno 2006, n. 2525 - Pres. Vigotti - Rel. Casanova - Associazione Sportello del Consumatore e altri (Avv. Vignolo) c. Banca Popolare Italiana s.c.a.r.l. (Avv. Mariconda e Avv. Genovesi)
segnalazione dell'Avv. Stefano Andrea Vignolo
Intermediazione finanziaria - ordine di borsa - forma scritta - necessità
La forma scritta dei contratti relativi ai servizi di investimento è obbligatoria, a pena di nullità, sia per la stipula del contratto quadro di intermediazione, sia per le successive operazioni di investimento, in considerazione della necessità di attestare, al momento della raccolta dei singoli ordini di borsa, il rispetto degli obblighi di informazione e trasparenza previsti a carico degli intermediari. (av)
Intermediazione finanziaria - acquisto titoli obbligazionari del Gruppo Parmalat - obbligo di informazione a carico dell'intermediario - violazione - sussistenza
L'intermediario deve garantire una informazione concreta ed effettiva sul titolo negoziato in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumersi consapevolmente i rischi dell'investimento compiuto, in particolare quando l'offerta del titolo sul mercato è riservata ad investitori qualificati e l'obbligazione viene emessa da una società di diritto straniero fortemente sottocapitalizzata. (av)
Intermediazione finanziaria - acquisto titoli obbligazionari emessi all'estero - offering circular - obbligo di consegna al risparmiatore - sussistenza
Trib. di Genova- Adeguatezza dell'operazione- Violazione doveri informativi- Inadempimento.
Tribunale di Genova, Sez. I civ. - Rel. Dr. D. Canepa - 15 marzo 2005.
Segnalazione di Avv. Marina Zanotti
Intermediazione finanziaria - Inadeguatezza dell'operazione - Dovere di astensione - Documento relativo al profilo di rischio - Insufficienza.
L'acquisizione delle notizie previste dall'art. 28 lett. a) non è decisiva per stabilire se l'intermediario debba o meno astenersi dall'effettuare un'operazione inadeguata. La Consob, con comunicazione n. DI/30396 del 21.4.2000, ha precisato che: "...in nessun caso gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dai clienti, neanche nel caso in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale o finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio; nel caso la valutazione andrà condotta in ossequio dei principi generali di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso (es. età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce dalla pregressa ed abituale operatività, situazione del mercato...)".
Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell'operazione - Obbligo di astensione - Execution only - Insussistenza.

