adeguatezza, Tribunale di Genova


Trib. Genova - Int. fin.- Informazione relativa alla singola operazione, incidenza di precedenti operazioni a rischio e danno.

Data di riferimento: 
26/02/2011

Tribunale Genova, 26 febbraio 2011, n. 920 - Pres. Costanzo - Est. Calcagno.

Intermediazione finanziaria - Servizi di investimento - Obblighi informativi in capo all'intermediario - Tipologia.

Intermediazione finanziaria - Servizi di investimento - Obbligo di informazione - Specificità - Adeguatezza dell'operazione al profilo del cliente.

Intermediazione finanziaria - Servizi di investimento - Violazioni dell'intermediario - Misura del risarcimento.

L'art. 21, comma 1 lettera b) del T.U.F. individua un obbligo di informazione "attiva" (che si sostanzia nel dovere per gli intermediari di comunicare ai clienti le informazioni in loro possesso relative alle caratteristiche dei prodotti offerti) e un obbligo di informazione "passiva" (che si sostanzia nel dovere per l'intermediario di acquisire tutti gli elementi necessari relativi agli strumenti finanziari offerti al cliente e di acquisire dallo stesso tutte le notizie relative alle sue caratteristiche di investitore e alla sua propensione al rischio). (Leopoldo Ghigliotti) (riproduzione riservata)

L'intermediario deve fornire una completa informazione circa la natura ed i rischi connessi alla specifica operazione che il cliente intende porre in essere. Se il prodotto è accompagnato da una offering circular, vanno segnalati al cliente gli elementi di allarme specifico emergenti dalla stessa. In presenza di una profilatura del cliente da cui emergano una propensione medio-bassa al rischio ed obiettivi di difesa del capitale, non possono ritenersi compatibili con le sue caratteristiche gli investimenti a rischio anche se per ipotesi ne abbia già effettuati: in tal caso può solo concludersi che il cliente aveva già posto in essere operazioni non adeguate. (Leopoldo Ghigliotti) (riproduzione riservata)

Trib. di Genova- Adeguatezza dell'operazione- Violazione doveri informativi- Inadempimento.

Data di riferimento: 
15/03/2005

Tribunale di Genova, Sez. I civ. - Rel. Dr. D. Canepa - 15 marzo 2005.
Segnalazione di Avv. Marina Zanotti

Intermediazione finanziaria - Inadeguatezza dell'operazione - Dovere di astensione - Documento relativo al profilo di rischio - Insufficienza.

L'acquisizione delle notizie previste dall'art. 28 lett. a) non è decisiva per stabilire se l'intermediario debba o meno astenersi dall'effettuare un'operazione inadeguata. La Consob, con comunicazione n. DI/30396 del 21.4.2000, ha precisato che: "...in nessun caso gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dai clienti, neanche nel caso in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale o finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio; nel caso la valutazione andrà condotta in ossequio dei principi generali di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso (es. età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce dalla pregressa ed abituale operatività, situazione del mercato...)".

Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell'operazione - Obbligo di astensione - Execution only - Insussistenza.

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