Tribunale di Mondovi
T. Mondovì - Int. fin.- Contratto quadro e sottoscrizione di entrambe le parti.
Tribunale Mondovì, 09 novembre 2010 - Pres. Gandolfo - Est. Magri.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti - Nullità.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Dichiarazione unilaterale ricognitiva.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Dichiarazione unilaterale ricognitiva - Clausola Vessatoria.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Produzione in giudizio.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Convalida.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Ordini di investimento.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Obblighi restitutori - Titoli - Cedole.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità - Interessi legali - Buona fede.
La forma scritta per il contratto di investimento prevista all'art. 23 t.u.f. è rispettata solo qualora il documento contenga la sottoscrizione del cliente e della banca; in caso di mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della banca si è in presenza di una proposta contrattuale non accettata e non di un contratto. (pf) (riproduzione riservata)
La manifestazione per iscritto della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione unilaterale ricognitiva dell'avvenuta stipulazione per iscritto del contratto, né dal comportamento processuale delle parti o da altri mezzi probatori ivi compresa la dichiarazione confessoria. (pf) (riproduzione riservata)
T. Mondovì- Int. fin.-Il collocamento, anche se ripetuto, non richiede il contratto quadro.
Tribunale di Mondovì, 10 febbraio 2010 - Pres. Gandolfo - Est. Magrì.
Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo
Intermediazione finanziaria - Collocamento - Collocamento fuori sede - Rapporto duraturo - Ripetute operazioni di collocamento - Necessaria sottoscrizione di contratto quadro - Esclusione.
L'art. 30 del reg. Consob n. 11522/1998 consente all'intermediario di prestare il servizio di collocamento - ivi compresa l'offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza - anche senza che con l'investitore sia stato sottoscritto il cd. contratto quadro; in proposito, si deve precisare che la nozione di collocamento applicabile alla fattispecie presa in considerazione dalla norma riguarda non solo il collocamento di un singolo prodotto ma anche quei casi in cui tra intermediario e investitore si instauri un rapporto duraturo nel corso del quale abbiano luogo ripetuti collocamenti di prodotti finanziari (nella specie quote di fondi di investimento). (fb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Trib. di Mondovì- Forma scritta ad substantiam del contratto quadro- Necessità di produrre il documento sottoscritto.
Tribunale di Mondovì, 21 aprile 2009 - Pres. Gandolfo - Est. Magrì.
Segnalazione dell'Avv. Stefano Zacchetti
Intermediazione finanziaria - Contratti - Forma scritta ad substantiam - Ricevuta di consegna del documento - Irrilevanza - Produzione del documento sottoscritto dalle parti - Necessità.
La prescrizione della forma scritta ad substantiam non può essere assolta dalla sottoscrizione di una clausola con la quale l'investitore dichiara di aver ricevuto la consegna di un esemplare del contratto quadro. La giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che, per dimostrare la conclusione del contratto per cui è prevista la forma scritta ad substantiam, sia indispensabile la produzione del documento sottoscritto dalle parti, non essendo ammessa la confessione, né la prova per interrogatorio, né quella per testimoni, né il ricorso alle presunzioni od alla mancata contestazione.
( provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Tribunale di Mondovì - Conto corrente bancario-Anatocismo-nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi
Tribunale di Mondovì 17 febbraio 2009 - Est. Demarchi.
Conto corrente bancario - Anatocismo - Nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi - Applicazione di altra
forma di capitalizzazione - Esclusione - Disciplina transitoria di
cui alla delibera CICR 9 febbraio 2000 - Peggioramento delle
condizioni contrattuali - Sussistenza - Approvazione del cliente
- Necessità.
Conto corrente bancario - Anatocismo - Adeguamento
unilaterale delle clausole - Delibera CICR 9 febbraio 2000 -
Natura di norma regolamentare secondaria - Deroga alla
disciplina di fonte legislativa - Esclusione.
Conto corrente bancario - Imputazione delle rimesse in conto
interessi passivi maturati - Applicazione del criterio di cui all'art.
1194 cod. civ. - Esclusione.
Contratti bancari - Determinazione del tasso di interesse -
Rinvio agli usi di piazza - Nullità ex art. 4 l. 17 febbraio 1992, n.
385 e 117 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Sussistenza.
Conto corrente bancario - Anatocismo - Nullità della clausola di
determinazione del tasso di interesse - Tasso sostitutivo di cui
all'art. 117 T.U.B. - Riferimento ad ogni chiusura trimestrale o
annuale dei conti.
Contratti bancari - Conteggio di commissioni, spese ed accessori
- Riferimento al cartello interbancario - Nullità ex art. 2 l. 10
ottobre 1990, n. 287 - Rinvio alle condizioni in uso nella zona -
Indeterminatezza.
Commissione di massimi scoperto - Natura e definizione -
Riferimento allo scoperto di conto - Liceità della causa -
Sussistenza - Determinatezza o determinabilità dell'oggetto -
Necessità - Estensione al credito affidato o utilizzato - Esplicita
pattuizione - Necessità.
Trib. Mondovì - Concordato preventivo - Procedura di revoca - Atti di gestione e frode ax art. 173 L.F.
Tribunale di Mondovì 17 dicembre 2008 - Pres. Est. Magrì.
Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi
Concordato preventivo -Compimento di operazioni idonee a recare pregiudizio alle ragioni di futuri creditori - Atti di frode ex art. 173 legge fall. - Esclusione.
Concordato preventivo - Fattibilità del piano - Giudizio di merito del tribunale - Sussistenza.
Il compimento di operazioni astrattamente idonee a determinare un pregiudizio ai creditori dell'impresa non riveste il carattere degli di frode di cui all'art. 173 legge fall. se giustificato da ragionevoli valutazioni gestionali e compiute in epoca non sospetta. (fb)
Nell'ambito del concordato preventivo, al tribunale compete il giudizio di fattibilità del piano proposto dal debitore. (fb)
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
TRIBUNALE DI MONDOVI' - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Dichiarazione di fallimento - Competenza per territorio - Luogo di effettivo svolgimento dell'attività - Società in liquidazione - Sede della liquidazione.
Ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento si deve avere riguardo alla sede effettiva della società, intendendosi per tale quella di effettivo svolgimento dell'attività di impresa. In mancanza di prova contraria, il luogo di effettivo svolgimento dell'attività corrisponde con la sede legale e, qualora la società sia in liquidazione, per radicare la competenza in luogo diverso da quello della sede legale è necessario dimostrare che l'esercizio dell'attività, anche di natura liquidatoria, si svolge altrove. (Sentenza e massima tratte dalla rivista www.ilcaso.it)

